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Il termine concesso al prefetto per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria, in caso di lex superveniens, trova applicazione alle fattispecie non ancora esaurite al momento dell'entrata in vigore della legge

In tema di applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del codice della strada, il termine concesso al prefetto per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria, in caso di lex superveniens, trova applicazione alle fattispecie non ancora esaurite al momento dell'entrata in vigore della legge, ancorché la violazione sia stata accertata precedentemente, dovendosi fare riferimento alla disciplina vigente nel momento in cui il provvedimento viene adottato, in forza del principio generale, in tema di formazione degli atti amministrativi, secondo cui la nuova normativa, portatrice di un esigenza di pubblico interesse, trova immediata applicazione allorché la fase nella quale si inserisce non sia ancora conclusa. (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 21 gennaio 2008, n. 1243)



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FATTO E DIRITTO

Ir. Sa. Gi. impugna per cassazione la sentenza 10.6.05 con la quale il G.d.P. di Nicosia ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 2004/2114 emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Enna il 7.6.04 in relazione a violazione all'articolo 157 C.d.S. commi 2 e 8, accertata dalla polizia municipale di Nicosia il 26.7.03.

Parte intimata non svolge attivita' difensiva.

Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale conclude chiedendo la reiezione del ricorso per manifesta infondatezza.

Al riguardo le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui e' pervenuto sono senza dubbio da condividere.

Ne' a conclusione diversa possono indurre le argomentazioni svolte da parte ricorrente con la memoria successivamente depositata - comunque, inidonee a superare i vizi d'impostazione ab origine del ricorso - questa potendo essere utilizzata esclusivamente per illustrare e chiarire i motivi gia' compiutamente svolti con il ricorso od a confutare le tesi avversarie, non, invece, per dedurre nuove censure, o sollevare nuove questioni - salvo siano rilevabili anche d'ufficio ed in tal caso altresi' solo ove gli elementi di giudizio gia' risultino dagli atti - e neppure, soprattutto, per specificare od integrare od ampliare il contenuto dei motivi originari d'impugnazione non adeguatamente prospettati o sviluppati. Con il primo motivo, il ricorrente si duole che il GdP abbia ritenuto valida la notificazione dell'impugnato provvedimento nonostante sia stata effettuata, per conto della Prefettura, dalla Polizia Municipale di Nicosia, questa assumendo non legittimata all'adempimento.

Il motivo e' manifestamente infondato.

Devesi premettere che si ha nullita' della notificazione quando, nonostante l'inosservanza di formalita' e di disposizioni di legge in tema d'individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita ed, eventualmente, sulla data della relativa esecuzione, nonche' sulla competenza dell'ufficiale giudiziario o di chi per lui, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona ed in luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione, mentre si ha notificazione inesistente quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorche' non vi sia stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare; con la conseguenza che, mentre, nel secondo caso, l'apparente notificazione non ha alcun effetto giuridico, viceversa, nel primo caso, i vizi della notificazione sono sanabili ex lune per raggiungimento dello scopo, ex articoli 156, 157 e 160 c.p.c., quando segua, da parte del destinatario, l'attivita' indotta dall'atto notificato.

Nella specie, il ricorrente, a seguito della ricevuta notificazione, ebbe a proporre tempestiva opposizione all'atto notificato, onde ogni eventuale vizio era rimasto sanato, per avere l'atto stesso raggiunto il suo scopo.

In ogni caso, l'interpretazione data dal ricorrente al combinato disposto degli articoli 204, 201 e 12 C.d.S., e' errata, in quanto la richiamata normativa consente, in particolare all'articolo 201 comma 3, che l'ordinanza - ingiunzione venga notificata, tra l'altro, sia dagli organi di cui all'articolo 12, sia a mezzo di funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, id est, nella specie, il Comune di Nicosia, e, quindi, nell'una come nell'altra ipotesi, uno degli agenti della polizia municipale.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole che il GdP non abbia ravvisato il denunziato difetto di motivazione del provvedimento impugnato, nel quale l'autorita' emittente si sarebbe limitata "a fare una cronistoria dei fatti quali accaduti e, pero', senza specificare la ragione perche' veniva ad essere ingiunzione".

Il motivo risulta inammissibile ancor prima che infondato.

Allorche', infatti, sia denunziato, con il ricorso per cassazione, un vizio della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruita' e/o l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, e' indispensabile, in ottemperanza al principio dell'autosufficienza del ricorso posto al fine di consentire al giudice di legittimita' il controllo - necessariamente preliminare ed, in caso d'esito negativo, assorbente - anche sulla decisivita' degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze istruttorie alle quali fa riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all'uopo il semplice richiamo agli elementi di giudizio acquisiti nella fase di merito e la prospettazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie' e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione e, tanto meno, inammissibili richiami per relationem agli atti della precedente fase del giudizio.

Nella specie, il ricorrente non riporta la motivazione dell'impugnato provvedimento e neppure le ragioni del proposto ricorso avverso il verbale, onde non e' dato procedere ad alcun sindacato, non solo in ordine all'idoneita' o meno della detta motivazione del provvedimento stesso in relazione alle contestazioni sollevate in sede di ricorso amministrativo, ma tanto meno in ordine alla correttezza o meno della pronunzia emessa sul punto dal GdP.

D'altro canto, il contenuto dell'obbligo imposto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che e' quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione; onde il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti, come nella specie, la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il Giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che e' ammissibile anche la semplice motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo ed, in particolare, del verbale di accertamento, gia' noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione (e pluribus, recentemente, Cass. 16.1.07 n. 871, 30.5.05 n. 11351, 6.7.04 n. 12320, 27.6.02 n. 9363, 3.7.98 n. 6529, ma gia', mutatis mutandis, 11.5.81 n. 3094).

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole che il GdP abbia erroneamente evocato in giudizio anche il Comune di Nicosia ed abbia tenuto conto in sentenza delle difese svolte da quest'ultimo.

Il motivo e' inammissibile.

Il ricorrente difetta, infatti, d'interesse a prospettare la questione, dacche' i tre argomenti sui quali si sofferma il GdP ai fini della decisione - notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, motivazione del provvedimento stesso, tempestivita' della sua adozione esulano dalla posizione processuale del Comune e fanno esclusivamente applicazione di principi di diritto; ne' il ricorrente risulta onerato di spese in favore del detto Ente.

Con il quarto motivo, il ricorrente si duole che il GdP non abbia ravvisato la denunziata tardivita' dell'adozione del provvedimento impugnato.

Il motivo e' manifestamente infondato.

Il ricorrente, ricevuta il 25.11.03 la notificazione del verbale di contravvenzione redatto nei suoi confronti il 26.7.2003, risulta aver proposto impugnazione in sede amministrativa con raccomandata 16.1.04, ricevuta il 20.1.2004 dalla Prefettura, la quale emise il provvedimento il 7.6.2004.

Alla vicenda trova, pertanto, applicazione ratione temporis la disciplina dettata dagli articoli 203 e 204 C.d.S., nella versione risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 51, conv. con Legge 1 agosto 2003, n. 214.

Come gia' evidenziato da questa Corte, in tema d'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del codice della strada, il termine concesso al prefetto per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione irrogativa d'una sanzione pecuniaria, in caso di lex superveniens, trova applicazione alle fattispecie non ancora esaurite al momento dell'entrata in vigore della legge, ancorche' la violazione sia stata accertata precedentemente, dovendosi fare riferimento alla disciplina vigente nel momento in cui il provvedimento viene adottato, in forza del principio generale, in tema di formazione degli atti amministrativi, secondo cui la nuova normativa, portatrice d'un'esigenza di pubblico interesse, trova immediata applicazione allorche' la fase nella quale s'inserisce non sia ancora conclusa (Cass. 28.5.04 n. 10272, 17.3.05 n. 5820)).

Il termine che interessa in questa sede, ridotto a novanta giorni dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340, articolo 18, comma 3, in luogo dei centottanta giorni fissati, dalla Legge 27 dicembre 1999, n. 488, articolo 68, rispetto ai sessanta giorni originariamente previsti dall'articolo 204 C.d.S., e' stato poi portato nuovamente a 120 giorni dal Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, articolo 4, convertito con Legge 1 agosto 2003, n. 214; al detto termine di 120 giorni, peraltro, si cumulano, ex articolo 204 comma 1 bis, in caso di ricorso presentato direttamente al Prefetto, il termine di 30 giorni, di cui all'articolo 203 comma 1 bis, stabilito per la richiesta d'istruttoria all'ufficio accertatore e quello di 60 giorni, di cui all'articolo 203 comma 2, stabilito per la risposta di quest'ultimo al Prefetto; ond'e' che, in caso di ricorso presentato direttamente al Prefetto, il termine complessivo per l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione, decorrente dal ricevimento del ricorso, e' di 210 giorni (mentre, in base alle stesse norme, e' di 180 giorni ove il ricorso sia stato presentato all'ufficio accertatore).

Al momento dell'entrata in vigore della detta nuova normativa (13.8.03, giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. come prescritto dalla legge stessa) non era ancora neppure iniziato il termine entro il quale il Prefetto avrebbe dovuto adottare l'ordinanza-ingiunzione, pertanto la normativa stessa trovava applicazione e l'ordinanza-ingiunzione (adottata il 7.6.2004) risulta tempestiva e valida nel rispetto dei 210 giorni dal ricevimento del ricorso (scadenti il 20.1.2004).

Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Parte intimata non avendo svolto attivita' difensiva, il ricorrente evita le conseguenze della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

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