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Il termine di prescrizione dell'azione contro il Comune per i danni da difetto di manutenzione è sospeso quando il Comune fornisce informazioni sbagliate al danneggiato

Il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni provocati da difetto di manutenzione di una strada e' da ritenere sospeso, ai sensi dell'articolo 2941 cod. civ., n. 8, ove il Comune che della strada e' proprietario espressamente interpellato in proposito dal danneggiato - fornisca a quest'ultimo, con atto formale, una falsa od erronea informazione, ponendo cosi' un obiettivo ostacolo all'esercizio del diritto. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Ordinanza del 10 marzo 2009, n. 5818)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso 31050/2007 proposto da:

LO. VI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato BRUNO RITA, rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZO Rosario (avviso postale Via Vincenzo Giuffrida n. 85 - 95128 Catania), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA;

- intimato -

sul ricorso 926/2008 proposto da:

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato PENNISI VINCENZO ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato TRICOMI GAETANO, giusta Delib. Giunta Municipale 21 dicembre 2007, n. 157, e giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

LO. VI. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1173/2006 della CORTE D'APPELLO di CATANIA del 19.7.06, depositata il 22/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/01/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E' presente il P.G. in persona del Dott. Giovanni SALVI.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 12.11.2008 e' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ.:

"1.- Con atto notificato il 10-16 novembre 1990 Lo. Vi. ha convenuto davanti al Tribunale di Catania i coniugi Ra. Al. e Mo.Ro. , nonche' Im.Se. , per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale occorsogli in data (OMESSO), a causa di un'insidia sulla stradella privata a fondo cieco che si dipartiva da (OMESSO).

I convenuti Ra. e Mo. hanno resistito alla domanda, eccependo fra l'altro che la strada ove si era verificato il sinistro era di proprieta' del Comune.

Chiamato in causa su ordine del giudice, il Comune ha resistito alla domanda, sollevando varie eccezioni, fra cui l'intervenuta prescrizione dell'azione nei suoi confronti, per il decorso del termine quinquennale di cui all'articolo 2947 cod. civ..

2.- Con sentenza 26 agosto-17 settembre 2002 il Tribunale di Catania ha condannato il Comune di S. Gregorio al risarcimento dei danni, nella misura di euro 10.407,00, oltre rivalutazione e interessi, rigettando le domande attrici nei confronti degli altri convenuti.

3. - Proposto appello dal Comune e nel contraddittorio con il Lo. la Corte di appello di Catania - con sentenza 19 luglio/22 novembre 2006 n. 1173 - in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato prescritta nei confronti del Comune la domanda di risarcimento dei danni, compensando le spese di primo grado e ponendo a carico del Lo. le spese di appello.

4.- Con atto notificato il 3 dicembre 2007 Lo. Vi. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza, affidandone l'accoglimento a due motivi.

Resiste il Comune di S. Gregorio con controricorso, proponendo a sua volta due motivi di ricorso incidentale.

Le altre parti non hanno svolto attivita' difensiva.

5.- Con il primo motivo, deducendo violazione dell'articolo 2941 cod. civ., n. 8, il ricorrente principale lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto non provata la sospensione della prescrizione, per avere il Comune dolosamente occultato l'esistenza del suo debito, mentre la prova sarebbe stata da lui fornita tramite la produzione in giudizio dell'atto con cui il Comune aveva certificato e attestato ad ogni effetto di legge di non essere proprietario della strada ove si e' verificato il sinistro. Solo allo spirare del termine quinquennale il Comune aveva rilasciato altra certificazione, dalla quale risultava che esso era effettivamente proprietario della strada in questione.

5.1.- Con il secondo motivo deduce l'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di appello affermato che la dichiarazione del Comune non aveva costituito elemento preclusivo alla proposizione della domanda di risarcimento dei danni, potendo il danneggiato accertare altrimenti l'effettiva proprieta' della strada.

6.- Entrambi i motivi - che vanno congiuntamente esaminati, perche' attinenti alla medesima questione - sono inammissibili, non avendo il ricorrente tempestivamente proposto in sede di merito l'eccezione di sospensione della prescrizione.

Come risulta dalla sentenza impugnata, l'eccezione e' stata per la prima volta proposta dal Lo. con la comparsa conclusionale depositata in appello.

Ne' il ricorrente ha dedotto e documentato il contrario, a fronte dell'eccezione sollevata dal controricorrente.

La questione della sospensione della prescrizione e dell'applicabilita' al caso di specie dell'articolo 2941 cod. civ., n. 8, non puo' essere quindi esaminata.

7. - I due motivi del ricorso incidentale - che sono sostanzialmente condizionati all'accoglimento del ricorso principale - risultano assorbiti.

8.- I ricorsi, previa riunione, possono essere avviati alla trattazione in Camera di consiglio, per la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso principale, restando assorbito il ricorso incidentale".

- La relazione e' stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

- Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

- Il ricorrente ha depositato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (articolo 335 cod. proc. civ.)

2.- Il Collegio, all'esito dell'esame degli atti, rileva che il resistente Comune di S. Gregorio non ha mai eccepito, in sede di merito, la tardivita' dell'eccezione di sospensione della prescrizione, sollevata dal Lo. ai sensi dell'articolo 2941 cod. civ., n. 8, tanto e' vero che la sentenza impugnata non ha affatto preso in considerazione il problema dell'inammissibilita', ma ha respinto l'eccezione nel merito.

L'asserita tardivita' e' stata eccepita per la prima volta in questa sede ed e' pertanto inammissibile.

Quanto al merito dell'eccezione, le censure del ricorrente appaiono fondate.

L'atto 15.10.1993, Prot. N. 1101/02, con cui il Comune - su richiesta del ricorrente - ha dichiarato, contrariamente al vero, che la strada ove si e' verificato il sinistro non e' di proprieta' comunale, salvo poi rettificare la suddetta dichiarazione con altro atto 26.9.1995 Prot. N. 14875, successivo al compimento del termine di prescrizione, e' da ritenere idoneo a giustificare la sospensione del termine, nei confronti del destinatario della falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 2941 cod. civ., n. 8.

Erroneamente la Corte di appello ha escluso che nel comportamento del Comune ricorresse l'intenzionalita' dell'occultamento della propria qualita' di debitore situazione equiparabile all'occultamento del debito, a cui testualmente si riferisce l'articolo 2941 cod. civ., n. 8 - e che l'inesatta informazione non precludesse la proponibilita' della domanda.

Il carattere doloso del comportamento, di cui alla citata norma, non richiede infatti la deliberata intenzione di nuocere al creditore, come sembra avere ritenuto la sentenza impugnata; richiede semplicemente l'intenzionalita' della condotta tramite la quale e' stato frapposto al creditore un grave ostacolo all'esercizio del suo diritto (cfr. sul tema Cass. civ. 17 aprile 2007 n. 9113). Cio' vale a maggior ragione quando l'ostacolo derivi dalle inesatte informazioni trasmesse da un ente pubblico, relativamente a fatti che esso e' specificamente deputato a conoscere e che suscitano negli utenti particolare affidamento.

Ne' si puo' condividere il rilievo della Corte di merito secondo cui il danneggiato avrebbe comunque potuto agire in giudizio contro il Comune.

Il danneggiato avrebbe certamente avuto la possibilita' materiale di farlo, ma - a fronte dell'inesatta informazione - l'azione contro il Comune lasciava prevedere l'inevitabile soccombenza, con l'aggravio delle spese processuali. E, sul piano giuridico, l'impossibilita' di far valere il proprio diritto a fronte dell'altrui occultamento dei fatti va ravvisato non nel solo caso di impossibilita' materiale di agire, ma in ogni caso in cui, nella situazione prospettata, l'iniziativa esponga l'interessato a subire - o a prevedere di dover subire - danni o sanzioni.

Errata, infine, e' l'affermazione della Corte di appello circa l'impossibilita' di ravvisare l'elemento psicologico in capo alla p.a., ove si consideri che le leggi vigenti ammettono anche la responsabilita' penale delle persone giuridiche.

2. - I due motivi del ricorso incidentale vanno dichiarati assorbiti.

3.- Il ricorso principale deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, che si dovra' uniformare al seguente principio di diritto:

"Il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni provocati da difetto di manutenzione di una strada e' da ritenere sospeso, ai sensi dell'articolo 2941 cod. civ., n. 8, ove il Comune che della strada e' proprietario espressamente interpellato in proposito dal danneggiato - fornisca a quest'ultimo, con atto formale, una falsa od erronea informazione, ponendo cosi' un obiettivo ostacolo all'esercizio del diritto".

La sospensione del termine perdura fino alla data in cui il danneggiato venga a conoscenza della realta' dei fatti: data che deve essere dimostrata dalla parte interessata alla decorrenza della prescrizione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, la quale decidera' anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

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