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Il verbale di accertamento per attraversamento dell'incorcio con semaforo rosso non vale fino a querela di falso

Il verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, in dipendenza della sua natura di atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, oltre che in ordine alla provenienza dell'atto e alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre l'efficacia probatoria privilegiata deve essere esclusa sia con riferimento ai giudizi valutativi in esso contenuti sia con riguardo ai fatti che in ragione della loro modalità di accadimento repentino non siano verificabili in modo oggettivo ed abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo, come si verifica quando la rilevazione riportata sul verbale riguarda il transito, in un incrocio regolato da semaforo, di un'autovettura con il segnale rosso. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 29 agosto 2008, n. 21816)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VI. IS., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 14, presso lo studio dell'avvocato MARINO GIANCARLO, che la difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ROMA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3126/05 del Giudice di pace di ROMA del 18.1.05, depositata il 24/01/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/04/08 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso, con ogni ulteriore provvedimento come per legge.

FATTO E DIRITTO

Vi.Is. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma dep. il 24 gennaio 2005 che aveva rigettato l'opposizione dalla medesima proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione dell'articolo dell'articolo 146 C.d.S..

Il Giudice di Pace riteneva provato in base al verbale di contravvenzione, che l'opponente aveva proseguito la marcia nonostante che la lanterna semaforica proiettasse al momento del suo passaggio luce rossa.

Non ha svolto attivita' difensiva l'intimato.

Attivatasi procedura ex articolo 375 cod. proc. civ., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Deve, infatti, accogliersi l'unico motivo con cui la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge (articolo 360 cod. proc. civ., n. 3) nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 cod. proc. civ., n. 5), avendo la sentenza basato il proprio convincimento sull'efficacia fino querela di falso del verbale di contravvenzione, la cui veridicita' poteva essere inficiata da un eventuale errore nella percezione della realta'.

Occorre considerare che con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex articolo 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste ne' con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, ne' con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalita' di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realta' statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensi' - come appunto nella specie - l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (Cass. 457/2006; 1408/2005, 3522/1999).

Il giudicante, erroneamente attribuendo efficacia di prova munita di fede privilegiata al verbale di contravvenzione ex articolo 2700 cod. civ., ha ritenuto provati i fatti senza compiere i necessari accertamenti, non ammettendo la prova testimoniale articolata dall'opponente.

Il ricorso va accolto;

La sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.

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