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Il verbale di accertamento per attraversamento dell'incorcio con semaforo rosso non vale fino a querela di falso
Pubblicata il 13/11/2008
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI. IS., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 14, presso lo studio dell'avvocato MARINO GIANCARLO, che la difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3126/05 del Giudice di pace di ROMA del 18.1.05, depositata il 24/01/05;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/04/08 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso, con ogni ulteriore provvedimento come per legge.
FATTO E DIRITTO
Vi.Is. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma dep. il 24 gennaio 2005 che aveva rigettato l'opposizione dalla medesima proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione dell'articolo dell'articolo 146 C.d.S..
Il Giudice di Pace riteneva provato in base al verbale di contravvenzione, che l'opponente aveva proseguito la marcia nonostante che la lanterna semaforica proiettasse al momento del suo passaggio luce rossa.
Non ha svolto attivita' difensiva l'intimato.
Attivatasi procedura ex articolo 375 cod. proc. civ., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Deve, infatti, accogliersi l'unico motivo con cui la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge (articolo 360 cod. proc. civ., n. 3) nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 cod. proc. civ., n. 5), avendo la sentenza basato il proprio convincimento sull'efficacia fino querela di falso del verbale di contravvenzione, la cui veridicita' poteva essere inficiata da un eventuale errore nella percezione della realta'.
Occorre considerare che con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex articolo 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste ne' con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, ne' con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalita' di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realta' statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensi' - come appunto nella specie - l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (Cass. 457/2006; 1408/2005, 3522/1999).
Il giudicante, erroneamente attribuendo efficacia di prova munita di fede privilegiata al verbale di contravvenzione ex articolo 2700 cod. civ., ha ritenuto provati i fatti senza compiere i necessari accertamenti, non ammettendo la prova testimoniale articolata dall'opponente.
Il ricorso va accolto;
La sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.