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In caso di guida sotto l'influenza di alcool la sanzione amministrativa della sospensione della patente

Ai sensi dell'articolo 186 comma 2, del codice della strada, all'accertamento del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool consegue obbligatoriamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche qualora sia incorso un patteggiamento della pena o sia stato già adottato un provvedimento in via cautelare dal prefetto, seppure con l'ovvia conseguenza, in quest'ultimo caso, della detrazione, nella fase amministrativa demandata all'autorità amministrativa, della sospensione già scontata. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione 4 Penale con sentenza del 3 ottobre 2007, n. 36180.



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FATTO E DIRITTO

1. Li. Ro. e' stato tratto a giudizio davanti al Giudice di Pace di Mirandola quale imputato del reato di cui all'articolo 186 C.d.S., comma 2, per avere in data 15.02.2002 circolato alla guida di autovettura in stato di ebbrezza alcolica, fuoriuscendo dalla sede stradale; ed e' stato condannato alla pena di euro 516,00 di ammenda, concesse le attenuanti generiche.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna per violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della sospensione della patente di guida, osservando che all'autorita' amministrativa compete solo un potere cautelare e provvisorio allorquando la sanzione amministrativa consegue alla commissione di un fatto-reato.

3. Il ricorso e' fondato.

Ai sensi dell'articolo 186 C.d.S., comma 2 di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e successive modifiche, all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche consegue obbligatoriamente (Cass., sez. 6, 29 settembre 1997, Cardaropoli) la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; cio', anche in caso di pena patteggiata, o di provvedimento gia' adottato in via cautelare dal Prefetto, seppure con l'ovvia conseguenza, in quest'ultimo caso, della detrazione, nella fase amministrativa demandata all'autorita' amministrativa, della sospensione gia' scontata (Cass. sez. 4, 5 maggio 2005, n. 27931; 27.10.2004, n. 47955).

Il Giudice di Pace di Mirandola ha omesso l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria; per cui la sentenza, per il resto definitiva in mancanza di impugnazioni, va annullata limitatamente a tale punto, con rinvio allo stesso Giudice di Pace, perche' sia provveduto alla determinazione della sospensione della patente di guida a carico dell'imputato, come previsto dall'articolo 186 C.d.S., comma 2.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvio sul punto al Giudice di Pace di Mirandola.

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