Infortunistica stradale: Guide e Consulenze Legali

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In caso di incidente, l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza agli eventuali feriti, grava direttamente su colui che si trova coinvolto nell'incidente medesimo

In caso di incidente, l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza agli eventuali feriti, grava direttamente su colui che si trova coinvolto nell'incidente medesimo, il quale e' dunque tenuto ad assolverlo indipendentemente dall'intervento di terzi e senza poter fare affidamento sull'arrivo della polizia o di altra autorita' gia' allertate. L'elemento soggettivo del reato previsto dall'articolo 189 C.d.S., comma 7, e' integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualita' che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti. In altre parole, per la punibilita' e' necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente il danno alle persone e l'esservi persone ferite, necessitanti di assistenza) sia conosciuta e voluta dall'agente. A tal fine, e' pero' sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che puo' attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per cio' stesso il rischio: cio' significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all'incidente, e' sufficiente che, per le modalita' di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente si rappresenti la probabilita' - o anche la semplice possibilità- che dall'incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi.

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 1 aprile 2014, n. 15040

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