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In caso di inosservanza dei limiti di velocità, la mancata attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso non costituisce causa di nullità del verbale

In tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultano accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex articolo 142 del codice della strada.(Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile,
Sentenza del 19 novembre 2007, n. 23986)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI CATANIA, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrenti -

contro

MA. SA. CO.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 56/04 del Giudice di pace di BELPASSO del 7/6/04, depositata il 18/06/04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/05/07 dal Presidente e Relatore Dott. Giovanni SETTIMJ;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per essere manifestamente fondato, con le conseguenze di legge.

FATTO E DIRITTO

La Prefettura di Catania impugna per Cassazione la sentenza 18.6.04 con la quale il G.d.P. di Belpasso, su ricorso in opposizione proposto da Ma.Sa., ha annullato il verbale di contestazione n. (OMESSO) redatto addi' 8.4.04 dalla Polstrada a carico del detto opponente per violazione dell'articolo 142 C.d.S., comma 9.

Parte intimata non svolge attivita' difensiva.

Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.

Al riguardo le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui e' pervenuto sono senza dubbio da condividere.

Il giudice a quo ha ritenuto che l'accertamento non potesse essere considerato attendibile in quanto effettuato mediante uno strumento, il telelaser LTI 20-20, privo d'attestazione di verifiche e taratura, al quale, necessitando dell'intervento umano ed essendo, quindi, condizionato nel funzionamento dalle doti percettive e reattive dell'agente, non potrebbe essere riconosciuta quell'affidabilita' che e' in grado di garantire la sola rilevazione esclusivamente strumentale, come prescritto dall'articolo 345 reg. C.d.S., e non e', inoltre, dotato di dispositivo destinato a documentare automaticamente e meccanicamente (da intendersi tramite fotografia) la rilevazione effettuata, come richiesto dall'articolo 142 C.d.S.; considerazioni che, ad avviso del giudicante, consentono di superare la fede privilegiata attribuita dall'articolo 2700 c.c., al verbale redatto dall'agente accertatore, l'idoneita' probatoria del quale non e' messa in discussione in astratto ma e' esclusa nel caso concreto, attesa la possibilita' d'errore umano nella percezione e mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile; donde per la P.A. l'onere di provare i fatti posti a base della contestazione e, nel ritenuto difetto della prova stessa, la dichiarata illegittimita' della contestazione e l'accoglimento dell'opposizione.

Si duole la ricorrente - denunziando violazione dell'articolo 142 C.d.S., comma 9, articolo 345 reg. C.d.S., articolo 2697 c.c. - che il giudice a quo abbia erroneamente ritenuto inidonea all'accertamento dell'infrazione l'apparecchiatura "telelaser" in quanto non predisposta anche per l'identificazione del mezzo cui attribuire la trasgressione.

La censura e' del tutto fondata.

L'articolo 142 C.d.S., comma 6, dispone che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".

L'articolo 345 reg esec.c.d.S., sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocita'", a sua volta, dispone, al primo comma, che "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocita' devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocita' del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente"; al comma 2, che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici"; al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita', le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 C.d.S., e devono essere nella disponibilita' degli stessi".

Dunque, per il C.d.S. e per il relativo Regolamento, le apparecchiature elettroniche di controllo della velocita', devono essere omologate od approvate, devono consentire di fissare la velocita' del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 C.d.S. (comma 1: "L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto"), la cui presenza, tuttavia, negli indicati casi non e' prescritta.

Non e', invece, richiesto, come ritenuto dal giudice aquo, che dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalita' meccaniche automatiche - quale, tra le altre, la fotografica - dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prescrive solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate.

La norma regolamentare, alla quale rinvia l'articolo 142 C.d.S., comma 6, stabilisce i requisiti ai quali e' subordinata l'approvazione delle apparecchiature elettroniche - tra i quali l'idoneita' a consentire la rilevazione della velocita' del veicolo in modo chiaro ed accertabile, requisito che presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocita' stessa, ben potendo l'identificazione di questo essere poi demandata all'agente di polizia addetto all'apparecchiatura, come prescritto dal surrichiamato articolo 345 reg. C.d.S. - e tanto dispone senza alcun esplicito od implicito riferimento alla necessita' d'una documentazione fotografica od altrimenti meccanica dell'individuazione stessa.

Ne' potrebbe arguirsi l'indispensabilita' di detta documentazione, per rendere la rilevazione della velocita' chiara ed accertabile, dal fatto che la disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, in quanto dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, d'una modalita' d'accertamento, riferibile all'eventuale documentazione fotografica dell'infrazione commessa, non puo' trarsi la conseguenza ch'essa costituisca l'unica modalita' d'identificazione del veicolo normativamente consentita od obbligatoria.

In considerazione della materia oggetto di regolamentazione e della rapida evoluzione tecnologica, deve, anzi, ritenersi che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le apparecchiature debbano consentire di fissare la velocita' del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile e non abbia, viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie per l'approvazione, attestandosi sulla tipologia delle apparecchiature all'epoca esistenti.

Alle esaminate disposizioni di carattere generale si e' successivamente aggiunta - ma non sostituita, in ragione della specificita' delle ipotesi previste e regolate - la norma speciale posta dal Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 168, articolo 4, come convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2002, n. 168 con la quale il legislatore, dopo aver disposto, al comma 1, che sulle particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico ... finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 C.d.S., prescrive, al comma 3, che, in tal caso, la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che ... consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo nonche' i dati d'immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, specificando, altresi', che gli apparecchi di rilevamento automatico della violazione debbono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45 C.d.S. ove utilizzati senza la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.

Un'interpretazione letterale e razionale della norma in esame, con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il terzo comma, evidenzia come la previsione d'apparecchiature capaci di documentare mediante fotografia o simili le modalita' della violazione e l'identificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est in base alla lettura della documentazione stessa (previa stampa di quanto registrato su pellicola o memory stick o altro supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione; diversamente, nelle ipotesi in cui la violazione si verifichi su strade diverse da quelle considerate, con apparecchiature non predisposte per la memorizzazione fotografica dell'infrazione e, comunque, alla presenza degli agenti, rimane valida l'applicazione della normativa generale, per la quale, come si e' visto, questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e contestualmente procedere di persona all'identificazione del veicolo.

Al qual riguardo, e' noto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita' (ex pluribus, nel tempo, S.U. 25.11.90, n. 12545; 5.12.95, n. 12846; 22.3.95, n. 3316, 5.2.99 n. 1006, 8.3.01 n. 3350, 3.12.02 n. 17106), nel giudizio d'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale d'accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza margini d'apprezzamento, nonche' della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l'efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'articolo 2700 c.c. in ragione della cui ratio debbono, per converso, ritenersi prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante.

Ne consegue che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocita' deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto articolo 142 C.d.S. e delle constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono "percezioni sensoriali" implicanti margini d'apprezzamento individuali, come ritenuto dal giudice a quo -, facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni, mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che puo' essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto (Cass. 5.7.06 n. 15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01 n. 7106).

Orbene, con riferimento all'apparecchiatura denominata telelaser, debitamente omologata, il giudice a quo ha errato nell'escludere che l'accertamento della velocita', con riferimento ad un singolo determinato veicolo, potesse essere idoneamente documentato dal verbale degli agenti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale assistito da efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale, ed altrettanto erroneamente ha ritenuto che la dizione dell'articolo 345 reg. esec.c.d.S. "in modo chiaro e accertabile" implichi la necessita' che l'apparecchiatura elettronica fornisca anche prova documentale, fotografica od altrimenti meccanica automatica, dell'individuazione del veicolo e non solo della velocita' dello stesso.

D'altra parte, all'esame dell'impugnata sentenza, salvo il giudice aquo abbia ritenuto implicitamente assorbita la questione, il che non appare, neppure risulta che l'opponente avesse dedotto un cattivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato nella circostanza e fornito prova degli elementi dai quali desumerlo, onde doveva essere tratta la conclusione che le risultanze dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.

In difetto della quale - che, giova ribadire, incombe all'opponente dedurre e fornire - devesi concludere che l'accertamento dell'infrazione e' valido e legittimo, dacche', da un lato, l'apparecchiatura telelaser consente la visualizzazione della velocita' rilevata e rilascia anche uno scontrino contenente i dati relativi, dall'altro, la riferibilita' della velocita' ad un veicolo determinato discende dall'operazione di puntamento e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata dall'agente di polizia stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.

Ne' rileva che dal verbale non risultassero e che l'Amministrazione non abbia provato verifiche e taratura dello strumento.

Al riguardo va, infatti, considerato che:

- in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocita' dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, ne' il codice della strada (articolo 142 C.d.S., comma 6) ne' il relativo regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 345) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullita', l'attestazione che la funzionalita' del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacche', al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocita' dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalita' dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneita' della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex articolo 142 C.d.S. (Cass. 5.7.06 n. 15324, 16.5.05 n. 10212, 20.4.05 n. 8233, 10.1.05 n. 287, 22.6.01 n. 8515, 5.6.99 n. 5542);

- in ordine all'applicabilita' o meno della Legge n. 273 del 1991 istitutiva del sistema nazionale di taratura, alle apparecchiature elettroniche di controllo della velocita', devesi rilevare come la stessa attenga a materia diversa, quella metrologica, rispetto a quella della misurazione elettronica della velocita', in ogni caso adeguatamente verificata in sede d'omologazione, ed attribuisca funzioni ad autorita' amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie, onde non ricorrono i presupposti a che anche le dette apparecchiature vengano assoggettate ai controlli nella legge stessa previsti.

Al complesso degli esposti principi e considerazioni il giudice a quo non si e' conformato, onde l'impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio.

Poiche', infatti, dalla sentenza stessa risulta ("Denunciava ... l'infondatezza ... di quanto contestatogli sostanzialmente perche' l'infrazione risultava accertata attraverso apparecchiatura denominata Telelaser") che la questione esaminata rappresentava l'unico motivo d'opposizione, questo essendo risultato infondato per le ragioni sopra esposte, la causa puo' essere decisa nel merito in questa sede, ex articolo 384 c.p.c., con rigetto dell'originaria opposizione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimita' mentre, per quello di merito, non v'ha luogo a provvedere essendosi l'Amministrazione costituita a mezzo di funzionario e non avendo depositato la nota delle spese vive liquidabili.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l'originaria opposizione; condanna Ma. Sa. alle spese del giudizio di legittimita' che liquida in euro 100,00 per esborsi ed in euro 400,00 per onorari oltre ad accessori di legge.

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