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In caso di investimento del pedone la responsabilità del conducente è esclusa solo se l'investitore si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone

Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere esclusa la responsabilità del conducente e affermata la colpa esclusiva del pedone, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente.
(Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 19 maggio 2008, n. 20027)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARINI Lionello - Presidente

Dott. BRUSCO Carlo Giusepp - Consigliere

Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DI. CA. Al., nato a (OMESSO);

avverso la sentenza pronunciata in data 2 maggio 2007 dalla Corte di appello di Roma;

udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentito il difensore dell'imputato, avv. GIUFFRIDA Caterina in sostituzione dell'avv. PLACIDI Giuseppe di Roma;

sentito il difensore delle parti civili SE.Gi., AN. Eu. Ma., SE.Em. e SE.An., avv. SEGANTI Alberto di Roma.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la condanna (alla pena di giorni venti di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche) di DI. CA. Al., ritenuto responsabile del reato di lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.), commesso, con violazione della disciplina della circolazione stradale, in (OMESSO), per avere, alla guida della propria autovettura, investito il pedone SE. Gi. che stava attraversando la strada "fuori dalle strisce pedonali".

Osservava la Corte:

- che la responsabilita' era confermata - come ritenuto dal giudice di primo grado - dal fatto che l'imputato, nonostante l'ora notturna, le avverse condizioni atmosferiche (pioggia battente e scarsa visibilita') e la presenza di un semaforo lampeggiante, fosse "uscito da una curva" a velocita' certamente sostenuta (secondo quanto riferito dal testimone BA. e desumibile dalla violenza dell'urto e dalle gravi lesioni riportate dalla persona offesa), da lui stesso stimata in quaranta chilometri orari e, in ogni caso, del tutto inadeguata alle anzidette condizioni di tempo e di luogo;

- che, inoltre, lo stesso imputato aveva ammesso, nel corso dell'esame dibattimentale, di avere avvistato il pedone mentre stava attraversando e di avere soltanto "rallentato", la' dove un'elementare regola di prudenza, proprio per le condizioni anzidette, gli avrebbe imposto di arrestare la marcia del veicolo.

2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la manifesta illogicita' della sentenza impugnata in relazione all'affermazione di responsabilita' dell'imputato. In particolare, la Corte non avrebbe tenuto conto delle "importanti" dichiarazioni rese dall'imputato e del "contributo causale" del SE..

2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in relazione alle doglianze sviluppate nell'atto di appello.

In particolare, la Corte avrebbe:

- omesso di valutare se la condotta del pedone non avesse "da sola" determinato l'evento;

- "liquidato" con poche parole la ritenuta "sussistenza dell'elemento soggettivo del reato":

omesso, in ogni caso, di valutare an e quantum del concorso del danneggiato.

2.3. Con il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale.

Sostiene il difensore dell'imputato che l'attraversamento stradale al di fuori delle strisce pedonali era imprevedibile.

L'avvistamento era avvenuto "troppo tardi" per evitare l'investimento. Non poteva, pertanto, essere mosso rimprovero alcuno all'imputato per la condotta di guida tenuta, attesa la "repentinita'" dell'azione del SE. posta in essere in violazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 190 (infrazione rilevata ed al medesimo contestata).

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso e' inammissibile.

3.1. Il primo motivo e' inammissibile, ex articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), perche' privo del requisito della specificita'.

Il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5 21 aprile 1999, Macis, RV 213812; Cass. 6 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180; Cass. 4 1 aprile 2004, Distante, RV 228586). Nel caso in esame, invece, il motivo si risolve nella semplice enunciazione del dissenso del deducente rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte di merito, che non avrebbe tenuto conto di dichiarazioni la cui "importanza" e' soltanto enunciata, ma non argomentata dal ricorrente.

Le doglianze sono, dunque, sotto questo profilo, prive di contenuti di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, la quale ha peraltro adeguatamente motivato (v. supra 1) in ordine alla regola cautelare violata ed alla responsabilita' dell'imputato.

3.2. Con il secondo motivo del ricorso il difensore dell'imputato si e' lamentato - come si e' detto - del fatto che la Corte di merito non si fosse pronunciata sull'effettiva incidenza causale del comportamento del SE. e sulla colpa ascrivibile al DI. CA..

La doglianza e' manifestamente infondata.

Su tutti i punti anzidetti la Corte si e' pronunciata sia la' dove ha addebitato all'imputato di avere tenuto una velocita' eccessiva, sia soprattutto dove si e' soffermata sulla circostanza dell'avvistamento.

L'avvenuto avvistamento da parte dell'imputato esclude, infatti, che possa essere ritenuto "repentino ed improvviso" l'attraversamento della carreggiata da parte del pedone.

Si aggiunga che, affinche' in caso di investimento sia affermata la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione (cfr. Cass. 4 9 novembre 1990, Pascali, RV 186076) :

- che il conducente del veicolo investitore si sia venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell'oggettiva impossibilita' di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati invece in modo rapido e inatteso (e cosi' non e' stato nel caso in esame, come sopra si e' detto);

- che, nel comportamento del conducente, non sia riscontrabile alcuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza (ed anche questa condizione "negativa" non si e' verificata nel caso di specie, avendo l'imputato violato il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 141).

3.3. Il terzo motivo del ricorso e' imperniato su censure che attengono alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.

La ricostruzione di un incidente (segnatamente la valutazione delle condotte dei protagonisti e l'accertamento delle relative responsabilita') e' rimessa al giudice di merito ed e' integrata da una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimita' se sorretti da adeguata motivazione.

I giudici, all'esito della valutazione degli elementi acquisiti, hanno ritenuto di attribuire rilievo nel determinismo causale dell'evento alla velocita' tenuta dall'imputato al momento dell'incidente.

Il giudizio espresso sul punto attiene al merito dei fatti e non e' sindacabile in sede di legittimita' perche' frutto di un apprezzamento delle emergenze processuali, in ordine alla condotta di guida del ricorrente, ai profili di colpa in essa ravvisati ed alla loro incidenza sotto il profilo causale, del quale e' stata data congrua e coerente giustificazione.

La Corte ha ritenuto, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, che la velocita' tenuta dall'imputato nella circostanza fosse eccessiva se rapportata alla situazione concreta piu' volte descritta ed alla circostanza che il DI. CA. avesse percepito che in quel momento il SE. stava attraversando la strada.

Si trattava, a tutta evidenza, di una situazione che esigeva una particolare prudenza, una condotta che potesse assicurare al conducente la possibilita' di arrestare prontamente la marcia del veicolo.

Ha, dunque, la Corte territoriale applicato principi piu' volte affermati dalla giurisprudenza di legittimita'.

L'avvistamento del pedone implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale ogni conducente e' tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocita' e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.

3.4. Va detto per concludere, con riguardo alla prescrizione del reato, che il relativo termine, tenuto conto dei periodi di sospensione ex articolo 159 c.p., e' maturato il 2 marzo 2008.

La sentenza impugnata e' stata, peraltro, pronunciata in epoca anteriore (2 maggio 2007).

Escluso, dunque, che l'estinzione del reato per prescrizione potesse essere dichiarata nel giudizio di merito, va rilevato che neppure puo' essere dichiarata in questa sede, ostandovi la inammissibilita' del ricorso conseguente all'enunciazione di motivi generici (il primo), manifestamente infondati (il secondo) e non consentiti (il terzo) cfr. Cass. S.U. 22 novembre 2000, De Luca; Cass. S.U. 30 giugno 1999, Piepoli.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in euro 1000,00 (mille/00).

L'imputato va altresi' condannato al pagamento, in favore delle parti civili costituite SE.Gi., AN.Eu. Ma., SE. Em. e SE.An., tenuto conto di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, articolo 3 comma 1, (Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali), della somma di euro 2.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1000,00 (mille/00).

Lo condanna altresi' a rifondere alle parti civili le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 2.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

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