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In caso di patteggiamento per il reato di guida in sttao di ebrezza va applicata la sanzione della sospensione della patente

Nel caso in cui il procedimento per la contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool sia stato definito con il patteggiamento va applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'articolo 186 comma 2, del codice della strada, quand'anche le parti non vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. La sentenza di patteggiamento, infatti, seppure si sostanzia nell'applicazione della pena senza giudizio, postula tuttavia un accertamento cui si riconnette la compatibilità delle sanzioni amministrative, quale è quella di che trattasi, che non richiedono in giudizio di responsabilità penale, ma conseguono di diritto alla sentenza in questione. (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 3 ottobre 2007, n. 36155)



- Leggi la sentenza integrale -

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, del 9 marzo 2006, che ha applicato a SA. Da. , ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., la pena di euro 370,00, di ammenda (di cui euro 198,00, in sostituzione di cinque giorni di arresto) per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Deduce il ricorrente violazione di legge per essere stata omessa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'articolo 186 C.d.S., comma 2.

Il ricorso e' fondato e deve essere, quindi, accolto.

Invero, la norma citata prevede che alla condanna per guida in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, consegue di diritto l'applicazione della predetta sanzione amministrativa, che e' demandata all'autorita' giudiziaria alla quale spetta di accertare la sussistenza del reato e di applicare le relative sanzioni. Nel caso di specie, pur essendo stata accertata la responsabilita' dell'imputato ex citato articolo 86 C.d.S., comma 2, e' stata omessa l'applicazione della predetta sanzione.

Questa, peraltro, non puo' ritenersi esclusa allorche', come nel caso di specie, il procedimento penale sia stato definito con il ricorso all'istituto dell'applicazione della pena a richiesta delle parti, ex articolo 444 c.p.p., ne' allorquando, nella concreta articolazione del patteggiamento, le parti abbiano omesso di indicare l'applicazione della sanzione. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, detta applicazione consegue di diritto anche alla sentenza di patteggiamento, pur se le parti non vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. Tale sentenza, in realta', seppur si sostanzi nell'applicazione della pena senza giudizio, postula tuttavia un accertamento cui si riconnette la compatibilita' dell'applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da leggi speciali, come quella indicata dal C.d.S.. Esse, peraltro, stante la loro natura amministrativa, non richiedono un giudizio di responsabilita' penale, ma conseguono di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo.

In altri termini, l'applicazione della predetta sanzione costituisce atto dovuto, e dunque sottratto alla disponibilita' delle parti.

Si impone, quindi, l'annullamento, sul punto contestato, della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lucca perche' provveda all'applicazione della sanzione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale in composizione monocratica di Lucca, altro magistrato.

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