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In caso di soggetto danneggiato da veicolo rimasto ignoto, l'omessa denuncia all'autorità non può escludere automaticamente la possibilità di chiedere il risarcimento del danno

L'omessa denuncia all'autorita' non e' idonea, in se', ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; cosi' come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale e' tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) e' peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19, comma 1, lettera a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 maggio 2012, n. 7270



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente

Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21750/2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato STUDIO LEGALE (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS) REGIONE (OMISSIS) (OMISSIS), in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 9/2010 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI di AVERSA, depositata il 15/01/2010; R.G.N. 975/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2012 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel 2003 (OMISSIS) agi' giudizialmente nei confronti delle (OMISSIS) s.p.a., quale impresa designata per la (OMISSIS) al risarcimento dei danni per le vittime della strada, affermando di essere stata investita da vettura non identificata mentre percorreva a piedi una strada di (OMISSIS).

La convenuta resistette sostenendo che la domanda non era sostenuta da alcun supporto in ordine alla veridicita' del fatto.

Escussa una teste ed acquisiti i documenti prodotti, il giudice di pace di Trentola Ducenta rigetto' la domanda con sentenza n. 1573 del 2004 e compenso' le spese.

2.- L'appello della (OMISSIS) e' stato respinto dal tribunale di S.Maria Capua Vetere (che ha compensato anche le spese del secondo grado) con sentenza n. 9 del 2010, avverso la quale la soccombente ricorre per cassazione affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la societa' assicuratrice (OMISSIS), che ha depositato anche memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La sentenza e' censurata, col primo motivo per violazione e falsa applicazione della Legge n. 990 del 1969, articolo 19, comma 1, articolo 2054 c.c., articoli 113 e 116 c.p.c., per avere il tribunale rigettato la domanda sulla base dell'esclusiva ragione che il danneggiato non aveva sporto alcuna denuncia contro ignoti finalizzata all'individuazione dell'investitore; col secondo, per vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali.

2.- Le censure, che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione che le conta, sono fondate alla luce dell'orientamento inaugurato da questa corte con sentenza n. 18532/2007 (cui adde, ex plurimis, Cass., 4480/2011), con la quale e' stato affermato che "l'omessa denuncia all'autorita' non e' idonea, in se', ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; cosi' come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale e' tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) e' peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19, comma 1, lettera a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata".

Da tale principio - che va ulteriormente ribadito - la sentenza s'e' discostata laddove il tribunale ha conferito determinante rilievo alla circostanza che non era stata presentata denuncia. Avrebbe invece dovuto dar conto dell'attendibilita' o inattendibilita' delle ulteriori risultanze probatorie, come pure gli era consentito di fare alla luce della complessive caratteristiche della fattispecie.

In termini ancora piu' chiari: quanto si legge a cavallo delle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata circa l'incomprensibilita' della ragione per la quale l'attrice non si fosse attivata per indicare tempestivamente alla polizia giudiziaria la presenza di testimoni, "preferendo invece prodigarsi per pretendere il risarcimento dal (OMISSIS)", cosi' omettendo di fornire all'autorita' elementi utili per l'identificazione del veicolo pirata, non e' legittimamente posto a base della conclusione che il risarcimento non spetta per non avere la presunta vittima fatto quanto poteva per consentire l'identificazione del veicolo che, a suo dire, l'aveva investita. Avrebbe invece potuto, sulla scorta della complessiva valutazione delle risultanze acquisite, giustificare la conclusione che il teste non meritava credito e che, per questo, il fatto costitutivo del diritto non era provato.

Insonnia, l'esigenza di contrastare la tendenza alle frodi assicurative - alla quale la sentenza impugnata conferisce giusto rilievo, ponendo in luce come la denuncia costituisca un deterrente ad attribuire inveridicamente il danno ad un mezzo non identificato - ben puo' essere perseguita mediante l'apprezzamento del fatto alla luce delle nozioni di comune esperienza, tra le quali si annovera il dato che, quante volte sia possibile, la vittima (o altri per lei) presenta una denuncia il piu' possibile circostanziata delle modalita' produttive del danno ad opera di un veicolo non identificato e degli elementi utili a tentarne l'identificazione. Se non lo abbia fatto, segnatamente se invitatavi dalla polizia giudiziaria (nella specie, dagli agenti presenti presso l'ospedale dove fu ricoverata per le lievi lesioni subite), tanto puo' assumere rilievo ai fini della valutazione da parte del giudice del merito che, nella ragionevole discrezionalita' di valutazione delle complessive risultanze processuali che gli e' riservata, ben puo' rigettare anche solo per questo la domanda.

3.- La sentenza e' dunque cassata con rinvio allo stesso tribunale, in persona di diverso giudicante, perche' decida sull'appello nel rispetto degli enunciati principi di diritto e regoli anche le spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di S. Maria Capua Vetere in persona di diverso giudicante.

 

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