Infortunistica stradale: Guide e Consulenze Legali

Hai subito un incidente stradale?

Ottieni il giusto risarcimento del danno
a Zero rischi e Zero spese

In materia di risarcimento da circolazione stradale ai fini dell'azione risarcitoria fa fede sempre il contrassegno esposto sul parabrezza

Al fine della proponibilita' dell'azione risarcitoria per danni causati dalla circolazione di veicoli o natanti, secondo le previsioni della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 22, deve ritenersi idonea la richiesta rivolta dal danneggiato alla compagnia di assicurazione risultante dai documenti accompagnatori del veicolo assicurato, senza che possa farsi carico al danneggiato medesimo di indagare sull'effettiva operativita' della garanzia assicurativa (sempre che non risulti che sia stato reso edotto, prima dell'azione, dell'inoperativita' di tale garanzia. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 27 maggio 2009, n. 12271)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere

Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere

Dott. FICO Nino - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17871/2005 proposto da:

VE. MA. (OMESSO), elettivamente domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato GRAMEGNA Mario con studio in 80134 NAPOLI in Via del Chiostro 9 giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SO. SA. , AU. AS. SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 29787/2004 della GIUDICE DI PACE di NAPOLI Vili SEZIONE CIVILE, emessa il 21/05/2004, depositata il 21/05/2004; R.G.N. 16939/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/04/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ve.Ma. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di pace di Napoli del 21 maggio 2004, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno dalla stessa proposta contro la compagnia di assicurazione ME. Au. per carenza di legittimazione passiva essendo risultato che la vettura del suo investitore, So.Sa. , era assicurata presso compagnia diversa dalla ME. Au. .

Con la stessa decisione, il primo giudice dichiarava improponibile la domanda della Ve. nei confronti di So.Sa. , non avendo la attrice provveduto a mettere in mora lo stesso, ai sensi della Legge n. 990 del 1969, articolo 22.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con richieste scritte ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso, il So. denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 990 del 1969, articolo 22, e comunque vizi della motivazione, rilevando che l'attore aveva agito contro la ME. Au. perche' sulla vettura del convenuto era esposto un tagliando relativo ad una polizza assicurativa di detta societa'.

Ai fini della proponibilita' della azione risarcitoria per danni causati dalla circolazione di un autoveicolo, secondo la previsione della Legge n. 990 del 1969, articolo 22, sottolinea il ricorrente, deve ritenersi idonea la richiesta rivolta alla compagnia assicuratrice risultante dai documenti accompagnatori del veicolo assicurato.

Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'improponibilita' dell'azione di risarcimento da parte del danneggiato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta per mezzo di raccomandata, secondo la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 22 (applicabile "ratione temporis") - principio avente natura processuale e percio' da osservarsi anche nelle sentenze del giudice di pace secondo equita' - non trova applicazione, secondo i principi generali per cui "ad impossibilia nemo tenetur", quando il danneggiato sia stato nell'incolpevole impossibilita' di identificare l'assicuratore e di provvedere al detto adempimento.

Ricorre tale incolpevole impossibilita' quando il responsabile civile abbia rifiutato di indicare l'assicuratore al danneggiato che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata, poiche' non esiste nel nostro ordinamento un sistema di pubblicita' nei contratti assicurativi che consenta all'interessato di attingere le necessarie notizie (Cass. 13537 del 2007, 21 gennaio 2003 n. 825, 23 ottobre 1995 n. 10998).

Nella fattispecie, pur avendo l'attore dedotto, come emerge dalla sentenza impugnata, che non aveva avuto risposta dal convenuto alla richiesta del nome dell'assicuratore, egualmente il giudice di pace ha ritenuto l'improponibilita' della domanda per mancato adempimento dell'onere di cui alla Legge n. 990 del 1969, articolo 22, senza esaminare se tale omissione fosse colpevole o meno.

Tra l'altro, come ha riconosciuto, sotto altro profilo, questa stessa Corte (Cass. 18 giugno 1991 n. 6894): "Al fine della proponibilita' dell'azione risarcitoria per danni causati dalla circolazione di veicoli o natanti, secondo le previsioni della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 22, deve ritenersi idonea la richiesta rivolta dal danneggiato alla compagnia di assicurazione risultante dai documenti accompagnatori del veicolo assicurato, senza che possa farsi carico al danneggiato medesimo di indagare sull'effettiva operativita' della garanzia assicurativa (sempre che non risulti che sia stato reso edotto, prima dell'azione, dell'inoperativita' di tale garanzia)".

Sul punto nessun accertamento risulta essere stato effettuato dal primo giudice, anche se il ricorrente ha sottolineato che dal contrassegno esposto sul parabrezza della vettura del So. risultava come compagnia assicuratrice del veicolo, al momento del sinistro, proprio la Au. assicurazioni spa (secondo quanto confermato dai testimoni sentiti alla udienza del 9 dicembre 2002), poi ME. Au. assicurazioni spa.

La sentenza del giudice di pace di Napoli, pertanto, deve essere cassata con rinvio ad altro giudice il quale procedera' a nuovo esame, secondo i principi di diritto su enunciati.

Il giudice di rinvio provvedera' anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio, all'ufficio del giudice di pace di Napoli, in diversa composizione.

INDICE
DELLA GUIDA IN Infortunistica stradale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 727 UTENTI