Infortunistica stradale: Guide e Consulenze Legali

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In materia di sinistri stradali è esclusa la responsabilità penale solo se l'automobilista prova che la sua condotta è immune da qualsiasi addebito

La condotta del guidatore che ostruisce la carreggiata stradale (tanto più se a rapido scorrimento), ponendosi di traverso, non interrompe il nesso di casualità in ordine agli eventi collisivi verificatisi a causa della condotta colposa (per eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei conducenti dei veicoli nel frattempo sopraggiunti. Del resto, l'utente della strada, nel caso di infortunio subito da un terzo, potrebbe andare esente da responsabilità solo se provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica, che della colpa generica, sì da presentarsi in tal caso la condotta medesima quale semplice occasione dell'evento. Nella specie, secondo la Corte correttamente era stata ravvisata la colpa nell'eziologia dell'incidente a carico di un automobilista che, procedendo ad andatura elevata ed eccessiva rispetto al contesto della vicenda, perdendo il controllo del proprio autoveicolo, aveva «falciato», provocandone la morte, alcuni utenti della strada che, su un tratto autostradale, poco prima dell'ingresso in una galleria, stavano segnalando la presenza, all'interno della galleria, di un veicolo ivi fermatosi a seguito di incidente.

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 25 maggio 2010, n. 19630



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere

Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FO. SA. S.P.A.;

nel procedimento contro:

CE. LU. , N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 819/2007 CORTE APPELLO di GENOVA, del 11/10/2007;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

udito il difensore avv. Garino Ersilio, nell'interesse della Fo. Sa. s.p.a. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ce. Lu. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'articolo 589 c.p., commi 1, 2 e 3, secondo la seguente contestazione: perche' per imprudenza, negligenza ed imperizia nella condotta di guida dell'autovettura W Polo tg. (OMESSO), di sua proprieta', e, in particolare, per colpa specifica (articolo 141 C.d.S., commi da 1 a 3, articolo 149 C.d.S.) consistita nel non adeguare la velocita' del veicolo alle proprie capacita' di guida ed alle caratteristiche del veicolo stesso (un'utilitaria non dotata di modulazione di frenatura di emergenza), alle condizioni della strada percorsa (autostrada (OMESSO), progressiva chilometrica 21+730, carreggiata Nord, nel territorio del Comune di (OMESSO), con fondo bagnato in prossimita' dell'imbocco di una galleria, quella denominata "(OMESSO)"), alle condizioni meteorologiche (pioggia battente in atto con scarsa visibilita'), all'ora (circa le 19,40 e quindi in ora di buio), sopraggiungendo in prossimita' del sito sopra indicato ed essendosi avveduto della presenza di un cartello mobile segnalante pericolo, avendo frenato energicamente - in tal modo perdendo il controllo dell'autovettura, e cosi' falciando Bu. Os. , Ma. Fe. e Fa. Ma. (rispettivamente: il primo, passeggero dell'autovettura condotta dal coniuge Pe. Is. , fermatasi all'interno della galleria per perdita del controllo dell'autovettura; il secondo, conducente di altro veicolo fermatosi per la medesima ragione, tutti intenti a segnalare la presenza di veicoli e, in particolare, quello incidentato condotto dalla Pe. ) - aveva cagionato la morte delle prime due persone (a causa delle gravissime lesioni conseguenti alla collisione con l'autovettura, tali da provocare l'immediato exitus) e lesioni gravi alla terza persona; fatto avvenuto in (OMESSO). All'esito del giudizio il Tribunale di Genova, con sentenza emessa in data 1 febbraio 2007, condannava il Ce. alla pena ritenuta di giustizia, disponendo la sospensione della patente di guida dell'imputato per la durata di mesi sei; il Tribunale condannava altresi' il Ce. , ed il responsabile civile " Fo. Sa. s.p.a.", al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. Proponeva rituale gravame l'imputato predetto, e nel dibattimento di appello, all'udienza dell'11 ottobre 2007, l'imputato ed il Procuratore Generale richiedevano concordemente la riduzione della durata della sospensione della patente di guida a mesi due, previa rinuncia da parte dell'imputato ad ogni altro motivo di appello.

La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza dell'11 ottobre 2007, riteneva di poter accogliere detta proposta e si pronunciava in tal senso, cosi' parzialmente riformando la sentenza del primo giudice, confermando le statuizioni civili di cui alla sentenza stessa.

La Corte distrettuale, ritenendo insussistenti i presupposti per una declaratoria assolutoria ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., anche per effetto dell'intervenuta rinuncia dell'imputato ad ogni motivo di appello diverso da quello oggetto dell'accordo con il P.G., disattendeva le tesi sostenute dalla difesa del responsabile civile ai fini delle statuizioni civili, e, ritenendo comunque del tutto condivisibili le considerazioni gia' svolte dal primo giudice, dava conto del convincimento cosi' espresso con argomentazioni che possono sintetizzarsi come segue: a) le acquisite risultanze probatorie avevano evidenziato che, in occasione dell'evento "de quo", l'imputato stava procedendo ad una velocita' (da egli stesso indicata tra gli 80 ed i 100 km/h) assolutamente inadeguata alle condizioni di tempo e di visibilita', che non gli aveva consentito di rallentare e frenare onde evitare di travolgere le persone che sulla strada erano intente a segnalare il pericolo rappresentato da veicoli fermi in galleria; b) il Ce. stava procedendo occupando la corsia di sorpasso senza motivo, non essendovi alcun veicolo da sorpassare; c) la circostanza che anche la Pe. fosse stata contravvenzionata per non aver osservato una velocita' adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, non valeva a scriminare il Ce. o a sminuirne la responsabilita', risultando ininfluente il motivo per il quale il Ce. era stato costretto a frenare, posto che il triangolo rifrangente era stato posizionato correttamente per segnalare la presenza di ingombro, e le persone sulla strada erano "coperte", quanto al loro posizionamento, dal triangolo stesso; d) conclusivamente, se l'imputato avesse tenuto una velocita' adeguata al fondo stradale bagnato ed alle scarse condizioni di visibilita', una volta avvistato il triangolo rifrangente, avrebbe avuto la possibilita' di rallentare, senza perdere il controllo dell'auto, e di portarsi verso il centro della strada cosi' evitando di travolgere le tre persone che erano sulla sede stradale.

Ricorre per Cassazione il responsabile civile articolando censure che possono cosi' riassumersi: a) non essendo stata raggiunta una prova certa in ordine alla velocita' alla quale viaggiava il Ce. al momento dell'incidente - in presenza dei dati discordanti forniti da un lato dal consulente del P.M. (130-150 km/h) e dall'altro dai testi e dal prof. Tr. (100 km/h) - la Corte distrettuale avrebbe ancorato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato alla sola circostanza del transito in terza corsia sull'autostrada, ed avrebbe quindi poi errato nell'escludere qualsiasi colpa, anche semplicemente concorsuale, delle vittime che avevano deciso di trasferire il mezzo incidentato sulla terza corsia piuttosto che su quella di destra; ne' sarebbe condivisibile l'assunto della Corte di merito secondo cui l'auto incidentata non sarebbe stata in condizioni di essere spostata; b) i conducenti sopravvenienti, nel fermarsi, una volta resisi conto dell'auto in panne, avrebbero commesso una grave imprudenza, posto che avrebbero dovuto proseguire per uscire al primo casello utile ed avvertire il personale di servizio; c) agli atti risulterebbe acquisita la prova che vi era spazio sufficiente nella galleria per consentire ai pedoni di transitare sul cordolo rasente il muro e non sulla sede stradale, cosi' come precisato dal verbalizzante Di. : di tal che avrebbe errato sul punto la Corte territoriale a dar credito alle dichiarazioni rilasciate dalle vedove delle vittime, che erano lontane dal punto in cui era avvenuto l'investimento e certamente non disinteressate all'esito del procedimento; d) proprio la mancanza di univoci elementi ai fini della ricostruzione della velocita' alla quale viaggiava il Ce. avrebbe reso necessario disporre una perizia esplicitamente sollecitata dal responsabile civile; e) la percorrenza sulla corsia di destra non sarebbe stata la scelta migliore per il Ce. , stante l'insidia costituita dal pericolo derivante dall'immissione di veicoli da rampe di accesso all'autostrada o da aree di servizio, nonche' dalla eventualita' di veicoli fermi proprio sul margine destro della carreggiata; f) la condotta dell'imputato sarebbe stata occasione ma non causa del sinistro; g) sarebbe comunque evidente quanto meno un concorso di colpa delle vittime per il loro imprudente comportamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate. Il ricorrente, evocando l'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), sostiene che i Giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che la condotta tenuta dal Ce. sarebbe stata causa da se' sola sufficiente a produrre l'evento mortale, ed assume che, conseguentemente, la responsabilita' dello stesso Ce. avrebbe dovuto essere esclusa o, quanto meno, accompagnata dall'affermazione della responsabilita' concorsuale delle vittime del sinistro.

A questa conclusione, il ricorrente giunge ricorrendo, sostanzialmente, ad una serie di prospettazioni tipicamente in fatto, cercando di inserire in questo giudizio di legittimita' questioni relative: 1) all'effettiva velocita' tenuta dal veicolo investitore; 2) alla maggiore affidabilita' della consulenza tecnica realizzata nell'interesse dell'imputato rispetto a quella disposta dal P.M.; 3) a quali fossero state le effettive condotte tenute dagli investiti; in tal modo ricorrendo, in definitiva, ad una tecnica della doglianza finalizzata a richiedere a questa Corte una nuova ricostruzione del fatto, articolando tale pretesa attraverso un'evocazione dell'una o dell'altra fonte dimostrativa, con argomentazioni del tutto generiche, palesemente in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso. Ma c'e' di piu', posto che il ricorrente ignora tutte le spiegazioni date dal complesso motivazionale di merito in ordine: 1 ) alle ragioni che costrinsero le vittime a tenere quei comportamenti (in seguito all'incidente provocato dalla Pe. che aveva perso il controllo dell'auto fermandosi poi nella galleria); 2) alla collocazione del veicolo incidentato sulla terza corsia di sorpasso; 3) all'incolonnamento nella stessa posizione dei veicoli dei soccorritori; 4) alla sistemazione del triangolo di segnalazione del pericolo, ed alla conseguente marcia dei tre uomini (poi investiti) ed alla pratica impossibilita', per questi ultimi, di utilizzare il contenutissimo marciapiede di servizio, contrassegnato, peraltro, dalla presenza di paletti che ne rendevano anche altamente rischioso l'uso. Il ricorrente, dunque, ripropone tutte le questioni relative alle pretese responsabilita' delle vittime ed alle pretese esenzioni, invece, di colpa per il Ce. , cosi' ponendosi in evidente difetto di correlazione con i contenuti della decisione impugnata e con il percorso argomentativo seguito dai giudici di seconda istanza che hanno invece compiutamente rivalutato la fattispecie concreta alla luce dei comportamenti esigibili da ciascuno dei protagonisti della vicenda in ragione delle prescrizioni del codice della strada: prescrizioni, la cui ragionevole applicazione al caso di specie esclude fattori di responsabilita' in capo alle vittime del fatto e ne consente, invece, l'individuazione esclusivamente in capo al Ce. .

Manifestamente infondate risultano poi le deduzioni in diritto, articolate dal ricorrente sul presupposto della ricostruzione del fatto quale prospettata con il ricorso. Vero e' che la condotta del guidatore il quale ostruisce la carreggiata stradale (tanto piu' se a rapido scorrimento), ponendosi di traverso, in linea di principio non interrompe il nesso di casualita' in ordine agli eventi collisivi verificatisi a causa della condotta colposa (per eccessiva velocita' o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei conducenti dei veicoli nel frattempo sopraggiunti, cosi' come affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 24079 del 14/04/2004 Ud. (dep. 26/05/2004) Rv. 228591 Imputato: Silvestri). Ma nella giurisprudenza di legittimita' e' stato altresi' enunciato il principio, applicabile nella concreta fattispecie, secondo cui "in tema di responsabilita' colposa, occorre avere riguardo all'l'imminenza e gravita' di una situazione di pericolo allorche' sia percepibile con estrema facilita', chiarezza e prevedibilita'; imminenza e gravita' di una situazione di pericolo che va studiata dal punto di vista della possibilita' che essa possa conseguentemente essere evitata con diligenza anche minima (Sez. 3, n. 8435 del 16/06/1993 Ud. -dep. 08/09/1993-Rv. 194664, Abbandonato; nella specie la Corte ha escluso la responsabilita' dell'esecutore dei lavori di manutenzione di una autostrada; questi aveva parcheggiato il veicolo sulla corsia di emergenza, e la Corte ha osservato che la perfetta visibilita' e la completa e tempestiva avvistabilita' dell'ingombro interrompevano il nesso causale). Nel caso in esame, l'imminenza e gravita' di una situazione di pericolo erano percepibili con estrema facilita', chiarezza e prevedibilita', per effetto del comportamento prudenziale delle vittime; al contrario, nessuna diligenza venne tenuta dal Ce. , avuto riguardo alla sua condotta di guida del tutto incongrua rispetto alle condizioni della strada: in simili circostanze, puo' - anzi deve - pervenirsi sino all'esclusione della colpa di colui che abbia realizzato una astratta concausa dell'evento dovendo ritenersi interrotto il nesso tra la causa remota e l'accaduto.

"Ad abundantiam", mette conto sottolineare poi che, come precisato da questa Corte, in materia di responsabilita' da circolazione veicolare, l'utente della strada (nel caso di infortunio subito da terzo) va esente da penale responsabilita' solo se provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica (osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), che della colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia), presentandosi in tal caso la condotta medesima quale semplice occasione dell'evento (Sez. 4, n. 34761 del 19/09/2006 Ud. - dep. 18/10/2006 - Rv. 234829 Imputato: Minin). Quanto al giudizio di prevedibilita', ai fini della configurazione della colpa, e' sufficiente evocare il principio di diritto enunciato da questa Corte (Sez. 4, n. 29232 del 10/07/2007 Ud. - dep. 20/07/2007 - Rv. 236838, P.G. in proc. Calabrese), proprio in tema di incidente stradale, secondo cui "per la configurabilita' della colpa non e' necessario che l'agente abbia consapevolezza della situazione di pericolo da cui scaturisce il dovere di applicare una determinata regola cautelare, bensi' e' sufficiente che tale pericolo risulti in concreto riconoscibile e non imprevedibili le conseguenze di una condotta che lo ignori. (Fattispecie in tema di omicidio colposo da incidente stradale, concernente la mancata adozione di regole cautelari piu' severe di quelle ordinarie in occasione del transito su di una strada di montagna accidentata e senza "guard rail", le cui pessime condizioni di manutenzione avrebbero potuto consentire all'agente di prevedere la presenza di detriti e terriccio sulla carreggiata, ancorche' egli non fosse stato preventivamente a conoscenza della circostanza)". Alla declaratoria di inammissibilita' segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche' (trattandosi di causa di inammissibilita' riconducibile alla volonta', e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
 

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