Infortunistica stradale: Guide e Consulenze Legali

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In materia di violazioni al codice della strada il cosiddetto pagamento in misura ridotta implica necessariamente l'accettazione della sanzione

In materia di violazioni al codice della strada il cosiddetto pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 202 del codice della strada, corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore, anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia a esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, questa ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'articolo 204 bis dello stesso codice, qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore, conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento, preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la ripetizione dell'indebito e l'azione di danno riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al codice della strada e per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetti estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 19 febbraio 2008, n. 4281)

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