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In tema di infrazioni amministrative, ai sensi dell'articolo 18 legge n. 689 del 1981, l'audizione della parte che ne abbia fatto richiesta ha carattere essenziale

In tema di infrazioni amministrative, ai sensi dell'articolo 18 legge n. 689 del 1981, l'audizione della parte che ne abbia fatto richiesta ha carattere essenziale in quanto diretta alla possibile definizione della lite in via amministrativa, con la conseguenza che l'osservanza di tale adempimento costituisce una condizione di validità del procedimento e dell'atto amministrativo, la cui mancanza dà luogo a un vizio insanabile e rilevabile d'ufficio dal giudice. (Tribunale Roma Sezione 2 Civile, Sentenza del 26 gennaio 2009, n. 602)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Eugenio GATTA ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33082/2008 R.G.A.C.C. e vertente

tra

TR.La. in proprio e BE. S.r.l. in persona del suo Amministratore Unico p.t. Sig. Tr.La., elettivamente domiciliati in Roma Via (omissis), presso lo studio dell'avv. Al.Tr., che li rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo;

- RICORRENTI -

e

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di ROMA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sa.Ba. giusta delega in calce alla copia del ricorso notificata, ed elettivamente domiciliata presso la sede in Roma via IV (omissis);

- RESISTENTE -

OGGETTO:

opposizione a determinazione dirigenziale ingiuntiva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 6/05/08 parti ricorrenti, si opponevano alla determinazione dirigenziale n. 1560/08 emessa dalla Provincia di Roma di Roma - Dipartimento 04 Servizio 04 Controlli e Sanzioni - in data 7/03/08 e notificata il 7/4/2008 con la quale è gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.411,88.

Il provvedimento scaturiva da verbale di contestazione n. 981.466/A del 4/12/2003 con il quale veniva accertata dal Corpo della Polizia Municipale di Roma - Gruppo GIT, la violazione dell'art. 15 del D.lgs 22/97 "in quanto circolava trasportando calcinacci di risulta prelevati in via (omissis) da Trani per condurli alla discarica sita in Via (omissis) senza avere riempito l'apposito formulario sebbene ne fosse in possesso. Ultima certificazione riempita n. (omissis) da Be. Trasporto effettuato a mezzo (omissis) ".

Tra i motivi a sostegno dell'opposizione i ricorrenti eccepivano:

1) illegittimità del provvedimento impugnato per mancata convocazione in audizione del ricorrente ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 2 legge 689/81;

2) inesistenza e/o nullità del provvedimento sanzionatorio per mancata sottoscrizione del medesimo;

3) nel merito: infondatezza dell'addebito - insufficienza e genericità della motivazione dell'ordinanza - ingiunzione;

4) in estremo subordine: riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 52 comma 4 d.lgs n. 22/1997 - eccessività della sanzione irrogata - riduzione della stessa al mimmo edittale;

5) difetto di legittimazione passiva della Be. S.r.l.

In merito al primo motivo dedotto, all'udienza dei 13 gennaio 2009, i ricorrenti depositavano certificato di residenza del Sig. La.Tr. da cui risultava che lo stesso a far data dal 25 luglio 2002 era residente nel Comune di Vasanello (VT) in via (omissis), rappresentando che il telegramma, di cui peraltro non vi era prova di ricezione, recante la convocazione del 3/1/2008 a fronte del quale il Sig. Tr.La. non si presentò nella seduta fissata al 14/1/2008, era stato indirizzato solo e personalmente allo stesso in Roma, Via (omissis).

Veniva inoltre depositata copia della raccomandata del 22/12/03, inviata alla Provincia di Roma e recante opposizione ex art. 18 L. 689/81 con richiesta di audizione, da cui risultava che l'opponente aveva eletto domicilio presso il proprio difensore in Roma, via (omissis), rilevando che tale indicazione era stata disattesa dall'Amministrazione che nell'inviare il predetto telegramma, non aveva tenuto conto dell'elezione di domicilio del ricorrente.

Si costituiva l'Amministrazione Provinciale mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva contestando puntualmente la fondatezza di tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente e concludendo per la conferma del provvedimento impugnato con condanna alle spese di lite.

In particolare veniva eccepito che l'Amministrazione aveva trasmesso il telegramma alla sede legale della società che risultava essere anche il domicilio del Sig. La.Tr. in quanto rappresentante legale ed amministratore, rilevando che il telegramma de quo risultava giunto a destinazione, come risultava dalla copia del testo che le poste avevano recapitato alla Provincia quale ricevuta, richiamando al riguardo il principio di presunzione di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ. (Cass. civ. Sez. II, 13/04/2006, n. 8649).

Esaminata la documentazione allegata, la causa veniva decisa con lettura di separato dispositivo all'udienza del 13 gennaio 2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva preliminarmente il giudicante che, l'Amministrazione convenuta ha provveduto a trasmettere l'invito alla presentazione presso la sede legale della società opponente, come risulta dagli atti allegati, senza tener conto che l'opposizione ex art. 18 L. 689/81, inviata a mezzo raccomandata del 22/12/03 e recante richiesta di audizione, indicava chiaramente l'elezione di domicilio del ricorrente presso il proprio avvocato.

Al riguardo questo Tribunale ritiene di non discostarsi da quanto stabilito dalla Suprema Corte "Nel caso di elezione di domicilio, la notificazione va fatta al destinatario presso il domicilio e/etto e ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ., a tale regola si deroga solo nelle specifiche ipotesi ivi previste, vale a dire nel caso che il domiciliatario si sia trasferito altrove o sia deceduto o cessato dall'ufficio. Sez. 3, Sentenza n. 7736 del 29/03/2007" rilevando che da tale errato invio ne è derivato che, parte ricorrente non ha avuto conoscenza della data di convocazione per la richiesta audizione.

Attesa la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione de quo e la valenza assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso, come la suprema Corte ha avuto modo di esprimersi: "In tema di infrazioni amministrative, ai sensi dell'art. 18 legge n. 689 del 1981 l'audizione della parte che ne abbia fatto richiesta ha carattere essenziale in quanto diretta alla possibile definizione della lite in via amministrativa, con la conseguenza che l'osservanza di tale adempimento costituisce una condizione di validità del procedimento e dell'atto amministrativo, la cui mancanza da luogo ad un vizio insanabile e rilevabile d'ufficio dal giudice" (Sentenza 8408 del 24/8/1998 Sezione I) si ritiene pertanto che l'opposizione debba essere accolta.

Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dr. Eugenio GATTA, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) - annulla la determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 1560/08 emessa dalla Provincia di Roma in data 7/03/08;

b) - condanna la Provincia di Roma al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 300,00 per onorari ed Euro 200,00 per diritti, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2009.

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2009.

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