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In tema di risarcimento danni alla persona derivanti dalla circolazione stradale derivante da perdita di capacità lavorativa le dichiaraioni dei redditi possono avere fede privilegiata

In tema di risarcimento danni alla persona derivanti dalla circolazione stradale - nel caso in cui il danneggiato sia percettore di reddito di lavoro (Cass. n. 10269/94) e sempre che dal sinistro sia derivata una invalidita' permanente che abbia cagionato un danno correlato al mancato guadagno futuro conseguente ad una riduzione della capacita' lavorativa - le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi della Legge 26 febbraio 1977, n. 39, articolo 4 quando ricorrano due condizioni: 1) oggetto del giudizio sia l'azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. del responsabile, Legge n. 990 del 1969, ex articolo 18; 2) il danno che si intende provare con la dichiarazione dei redditi sia costituito da una contrazione del reddito conseguente ad invalidita' permanente" (Cass. n. 11007/2003).

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 marzo 2010, n. 7631



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente

Dott. FEDERICO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21977/2005 proposto da:

CA. AL. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo studio dell'avvocato CECCHI Carlo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAVAZZUTI GIORGIO con delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AS. SPA Le. As. d'. (OMESSO), e C. M. (OMESSO), gia' elettivamente domiciliati in Roma Via Sabotino, 46 presso lo studio dell'avvocato PROPERZI Patrizia che li rappresenta e difende la prima per delega a margine del controricorso e il secondo in calce alla copia notificata del ricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1077/2004 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, Sezione Seconda Civile, emessa il 27/04/2004; depositata il 22/07/2004; R.G.N. 956/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 6 e 8.9.93 Ca. Al. conveniva dinanzi al Tribunale di Piacenza C. M. e la s.p.a. As. per essere risarcito dei danni patito a seguito di incidente stradale avvenuto il (OMESSO), allorquando l'auto guidata dal C. , che aveva impegnato il crocevia nonostante la luce rossa del semaforo, aveva urtato la sua auto Golf sulla fiancata sinistra, causandogli gravi lesioni e danni materiali.

I convenuti si costituivano, nulla eccependo sulla responsabilita', ma contestando l'entita' del danno lamentato ed opponendosi alla richiesta di provvisionale.

Il Tribunale adito condannava i convenuti al pagamento di lire 103.406.800, oltre interessi dal 24.1.94 al 31.12.95, rivalutazione monetaria e interessi dall'1.1.96.

Proponevano appello principale As. e C. ed appello incidentale il Ca. : con sentenza depositata il 22.7.04, la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento degli appelli, determinava in lire 84.376.185 il risarcimento dovuto al 24.2.94 dopo il versamento dell'acconto, di cui lire 52.913.000 per capitale rivalutato ed il residuo a compenso del ritardato risarcimento, per cui l'entita' della condanna veniva determinata dalla somma dell'importo suddetto e degli incrementi, per rivalutazione monetaria ed interessi legali applicabili sul capitale (lire 52.913.000) annualmente rivalutato.

Veniva riconosciuta all' As. la restituzione dell'eventuale differenza in euro tra lire 168.738.484 versate a titolo di risarcimento il 13.11.00 e la somma predetta calcolata sino a tale data.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ca. con quattro motivi, mentre l' As. ha resistito con controricorso e nessuna attivita' difensiva e' stata svolta dal C. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione del Decreto Legge n. 857 del 1976, articolo 4, avendo la Corte di merito illegittimamente respinto la sua richiesta che per gli anni dal 1992 al 1996 gli fosse riconosciuta, a titolo di risarcimento, la differenza tra il reddito derivante dal vecchio impiego e quello successivo da lavoro autonomo intrapreso ex novo.

Con il secondo motivo lamenta, in subordine al mancato accoglimento del primo motivo, la violazione dell'articolo 1226 c.c., ed omessa motivazione, per la mancata liquidazione equitativa del danno derivante dal licenziamento a causa del sinistro.

Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'articolo 1194 c.c. e articolo 1208 c.c., n. 3, avendo la Corte di merito erroneamente imputato interamente al capitale l'acconto di lire 75.000.000 pagato in corso di causa dall' As. .

Con il quarto motivo denuncia infine contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine al calcolo della liquidazione del danno alla salute temporaneo, violazione dell'articolo 1226 c.c., ed omessa motivazione in ordine alla sua mancata applicazione.

Il primo motivo e' fondato.

Il diniego, da parte dei giudici d'appello, di riconoscere al ricorrente il risarcimento, a titolo di lucro cessante, del danno derivante dalla differenza tra il reddito percepito dal Ca. nel 1991 quale lavoratore dipendente ed i minori redditi da lavoro autonomo dal medesimo percepiti nei tre anni successivi, deve ritenersi assolutamente illegittimo.

Esso si pone, in particolare, in contrasto con la norma della Legge n. 39 del 1977, articolo 4 e con i criteri di liquidazione in essa stabiliti.

Come e' noto, tali criteri sono applicabili, in tema di risarcimento danni alla persona derivanti dalla circolazione stradale, nei soli casi in cui il danneggiato sia percettore di reddito di lavoro (Cass. n. 10269/94) e sempre che dal sinistro sia derivata una invalidita' permanente che abbia cagionato un danno correlato al mancato guadagno futuro conseguente ad una riduzione della capacita' lavorativa.

In tali casi "le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi della Legge 26 febbraio 1977, n. 39, articolo 4, soltanto quando ricorrano due condizioni: oggetto del giudizio sia l'azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. del responsabile, Legge n. 990 del 1969, ex articolo 18; che il danno che si intende provare con la dichiarazione dei redditi sia costituito da una contrazione del reddito conseguente ad invalidita' permanente" (Cass. n. 11007/2003).

Entrambe dette condizioni ricorrono nel caso di specie, cosi' come non e' contestato in atti che il ricorrente sia stato licenziato, a causa dell'incidente, dal suo lavoro di macchinista teatrale a partire dal 31.7.92 e che abbia successivamente intrapreso una nuova attivita' di lavoro autonomo.

A prescindere dalla circostanza che in tema di liquidazione del danno patrimoniale futuro derivante dalla diminuita capacita' "il Decreto Legge n. 587 del 1976, articolo 4...non richiede che il reddito desumibile dal modello 740 debba essere altrimenti avvalorato..." (Cass. n. 6941/1996), soccorre nella specie anche la considerazione che il repentino e necessitato cambiamento di attivita' lavorativa rende del tutto presumibile l'allegata differenza tra i redditi da lavoro prima dichiarati dal Ca. e quelli successivi da lavoro autonomo.

Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenuto conto, in particolare, del ruolo specifico e determinante che assumono in subiecta materia le dichiarazioni fiscali, risulta pertanto assolutamente arbitrario il rilievo secondo cui "le dichiarazioni fiscali non provano che Ca. non potesse raggiungere un guadagno piu' elevato di quello dichiarato".

In conclusione, l'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento degli altri motivi, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che si atterra' ai principi di diritto sopra enunciati e provvedera' anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

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