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In tema di risarcimento del danno alla persona, le lesioni non irrilevanti della integrità personale di un minore di età, non svolgente attività lavorativa, sono presumibilmente destinate a produrre un danno patrimoniale futuro, in termini di riduzione della sua futura capacità di guadagno

In tema di risarcimento del danno alla persona, le lesioni non irrilevanti della integrità personale di un minore di età, non svolgente attività lavorativa, sono presumibilmente destinate a produrre un danno patrimoniale futuro, in termini di riduzione della sua futura capacità di guadagno. Deriva da quanto precede, pertanto, che al fine di determinare il relativo danno il giudice deve tener conto non soltanto della rilevanza quantitativa delle lesioni, in termini di percentuale di invalidità medicalmente accertata, ma anche della loro natura e qualità - rispetto alle presumibili opportunità di lavoro che si presenteranno al danneggiato, avuto riguardo alle sue peculiari tendenze e attitudini - dell'orientamento eventualmente manifestato dal danneggiato medesimo verso una determinata attività redditizia, dell'educazione dallo stesso ricevuta dalla famiglia e della posizione sociale ed economica di quest'ultima, nonché della situazione del mercato del lavoro e, infine, di ogni altra circostanza oggettivamente o soggettivamente rilevante, ferma restando la possibilità per colui che è chiamato a rispondere di dette lesioni di dimostrare, in forza degli stessi anzidetti criteri, che il minore non risentirà alcun danno dal quel particolare tipo di invalidità. (PUBBLICAZIONE, Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24, Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2013, 4, pg. 37)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 dicembre 2012, n. 22911



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

Dott. CARLEO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28470-2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio (OMISSIS) in (OMISSIS) del 24/10/2012 REP. N. (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

(OMISSIS) S.P.A. (gia' (OMISSIS)) (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A. , (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;

- intimati -

Nonche' da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), NUOVA TIRRENA S.P.A., (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA , (OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 804/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/10/2009 R.G.N. 414/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale limitatamente al secondo motivo , rigettati gli altri; inammissibilita' del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30.7.1993 (OMISSIS) conveniva in giudizio la S.a.s. (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) Spa esponendo che il (OMISSIS) circa si trovava a bordo di un motociclo condotto dal proprietario (OMISSIS), che percorreva via (OMISSIS), quando un camion, condotto da (OMISSIS) ed assicurato con la (OMISSIS) Spa, proveniente dall'opposto senso di marcia, effettuava una manovra di svolta a sinistra per immettersi nell'area di un distributore di carburanti, occupando la corsia del motociclo. Ne era derivato un urto assai violento con danni gravissimi alle persone. Si costituivano i convenuti deducendo l'infondatezza della domanda perche' la responsabilita' del sinistro andava addebitata al conducente del motociclo che procedeva a velocita' sostenuta e chiedeva di evocare in giudizio (OMISSIS), conducente del motociclo, e la sua compagnia di assicurazioni (OMISSIS) Spa. A tale giudizio veniva riunito quello introdotto da (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali esercenti la potesta' sul figlio minore (OMISSIS). In esito, il Tribunale di Vibo Valentia, ritenuta la responsabilita' di entrambi i conducenti, (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente nella misura dell'80% e del 20%, condannava i convenuti, in misura diversa, al risarcimento dei danni sofferti dagli attori dei due giudizi riuniti.

Avverso la decisione proponevano appello la (OMISSIS), in via principale, i (OMISSIS) e la (OMISSIS) in via incidentale, la societa' (OMISSIS) e (OMISSIS) in via incidentale, la Nuova Tirrena Spa, quale cessionaria della (OMISSIS) in l.c.a., in via incidentale. Si costituiva altresi' (OMISSIS) per chiedere la condanna dell'appellante,al pagamento degli interessi e della rivalutazione successivi alla sentenza di primo grado. In esito al giudizio, in cui veniva disposta perizia tecnica sulla dinamica del sinistro, la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza depositata in data 10 ottobre 2009, in riforma dell'impugnata decisione, rideterminava, rispettivamente in euro 291.018,58, euro 1.011.507,56, ed euro 51.645,69 il risarcimento del danno in favore di (OMISSIS), in favore di (OMISSIS) nonche', in solido, in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) calcolati alla data di deposito della sentenza di primo grado, oltre rivalutazione ed interessi; confermava nel resto l'impugnata sentenza; provvedeva altresi' al governo delle spese.

Avverso la detta sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno quindi proposto ricorso per cassazione in via principale affidandolo a tre motivi ed illustrandolo con successiva memoria. Ha proposto altresi' ricorso incidentale (OMISSIS). Resistono con controricorso la (OMISSIS) ora (OMISSIS) Spa e la S.as. (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Procedendo all'esame del ricorso principale, va osservato che, con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c., degli articoli 2697, 2727 e 2729, 2054 c.c. nonche' l'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto che dagli atti non sarebbero emersi elementi probatori sufficienti per superare la presunzione di corresponsabilita' ex articolo 2054 c.c., trattandosi di un'affermazione contraddetta dalla stessa Corte quando aveva ritenuto per accertata la violazione, da parte del (OMISSIS), dell'obbligo di dare la precedenza. Cio', senza considerare le carenze e la contraddittorieta' della motivazione, frutto dell'omessa valutazione delle risultanze peritali sul punto reale dell'avvistamento tra i due conducenti, dell'imprevedibilita' della svolta da parte del (OMISSIS) e della velocita' da lui tenuta.

La doglianza e' infondata. All'uopo, mette conto di evidenziare preliminarmente che il percorso argomentativo della Corte di merito e' partito dalla premessa che dalla compiuta istruttoria non erano emersi elementi certi che consentissero una sicura ricostruzione del sinistro. Cio', in quanto non vi erano stati testimoni oculari ed il rapporto della Polstrada era stato oltremodo lacunoso, non risultando espletati rilievi e misurazioni sul luogo del sinistro dai quali far derivare, sia pure per desunzione, un accertamento della possibile velocita' tenuta dai mezzi, e soprattutto dal motociclo, prima dell'impatto.

Ne' apparivano in alcun modo convincenti, ai fini della ricostruzione dell'incidente, le conclusioni del CTU, le quali si appalesavano, al contrario, del tutto arbitrarie poiche' prospettavano la repentinita' della svolta a sinistra, da parte dell'autocarro, sulla base di due dati ipotetici e privi di riscontro, per l'assenza di testi oculari e per la mancanza di rilievi e misurazioni, quali a) che la velocita' dell'Aprilia potesse essere doppia rispetto a quella consentita; b) che il conducente del motociclo avesse frenato e frenando fosse caduto, non essendo stati rilevati segni di frenata s u1l'asfalto.

Pertanto, gli unici dati certi a disposizione dei giudici erano costituiti dalla manovra di svolta a sinistra dal camion e dal fatto che, al momento dell'urto, quest'ultimo aveva pressoche' completato la manovra per cui la sua sagoma non impegnava piu' per intero ma solo in minima parte la corsia di pertinenza del motociclo. Cio' emergeva dal posizionamento del punto d'urto sulla sede stradale (margine destro) e dalla circostanza che l'impatto del motociclo era avvenuto contro la ruota posteriore del camion.

Ma sulla base di tali elementi - cosi' continua l'iter motivazionale della Corte - non risultava affatto accertato che il (OMISSIS) avesse con manovra improvvisa, repentina ed imprevedibile occupato la corsia di marcia dell'Aprilia, in modo tale che il conducente del motociclo non avesse avuto la materiale possibilita' di evitare l'urto.

Al contrario, era facile dedurre che, ove avesse mantenuto una velocita' nei limiti tabellari vigenti e comunque necessariamente prudenziale trovandosi a percorrere un'arteria posta all'interno del centro abitato, avrebbe agevolmente potuto sterzare minimamente a sinistra per evitare l'estrema parte posteriore del camion.

Tutto cio' premesso - questa, la conclusione della Corte -doveva ritenersi che allo scontro avesse concorso anche un eccesso di velocita' del motociclo in quanto, come si evinceva anche dalle deformazioni subite dalla moto, ove il (OMISSIS) avesse proceduto alla velocita' consentita, mai avrebbe colliso - ed in quel modo violento - con il camion che si trovava da tempo con l'intera sua sagoma in fase di svolta sulla sua corsia. Pertanto, la pacifica violazione dell'obbligo di dare la precedenza da parte del (OMISSIS), pur evidenziando una sicura colpa del conducente del veicolo, che aveva violato la relativa norma, non escludeva ogni profilo di responsabilita' del conducente del motociclo, il quale non procedeva a velocita' adeguata mentre sarebbe stato tenuto, trattandosi di strada in pieno centro urbano ed in ora di punta (intorno alle ore 12.00) a transitare con la necessaria prudenza.

Tutto cio' premesso e considerato, ritiene questa Corte che la motivazione della sentenza impugnata e' stata assolutamente ben articolata, coerente senza presentare ne' traccia del mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia ne' conflittualita' tra le argomentazioni svolte a sostegno della decisione. Giova aggiungere infine che la decisione e' in linea con i principi giurisprudenziali in materia posto che, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, in tema di responsabilita' derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non puo', per cio' solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'articolo 2054 c.c., comma 2, ma e' tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile. (Cass. n. 12444/08, conformi Cass. n. 6797/87, n. 5671/2000, n. 477/2003, n. 195/2007).

Passando alla seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e la falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c., degli articoli 1226 e 2056 c.c. nonche' dell'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione, deve rilevarsi che, ad avviso dei ricorrenti, la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha ritenuto che non fosse stata fornita alcuna base di calcolo reddituale diversa da quella della pensione sociale. E cio', senza neppure rendere conto dei motivi per i quali ha utilizzato il criterio del triplo della pensione sociale pervenendo ad una valutazione incongrua rispetto al caso concreto(invalidita' permanente del 90% come accertato in primo grado con specifico capo della sentenza, passato in giudicato, in danno di un minore d'eta' all'atto del sinistro). Invero, in tal modo,la Corte avrebbe trascurato - cosi' continua la censura - gli elementi probatori offerti da (OMISSIS), in ordine alle prospettive legate agli studi effettuati, alla futura attivita' lavorativa nonche' alla posizione socio-economica della famiglia di appartenenza, avendo il (OMISSIS) dimostrato di aver conseguito la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e di vivere in un contesto familiare e sociale di tipo professionale, essendo il padre e la madre, rispettivamente, medico e biologa.

La doglianza e' fondata e deve essere accolta. Questa Corte e' ormai costante nel ritenere che, se non puo' farsi discendere in modo automatico dall'invalidita' permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da guella invalidita' che abbia prodotto una riduzione della capacita' lavorativa specifica, non si puo' non considerare pero' che le lesioni non irrilevanti della integrita' personale di un minore di eta', non svolgente attivita' lavorativa, sono presumibilmente destinate a produrre un danno patrimoniale futuro, in termini di riduzione della sua futura capacita' di guadagno. Pertanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "al fine di determinare il relativo danno il giudice deve tener conto non soltanto della rilevanza quantitativa delle lesioni, in termini di percentuale di invalidita' medicalmente accertata, ma anche della loro natura e qualita' - rispetto alle presumibili opportunita' di lavoro che si presenteranno al danneggiato, avuto riguardo alle sue peculiari tendenze ed attitudini, dell'orientamento eventualmente manifestato dal danneggiato medesimo verso una determinata attivita' redditizia, dell'educazione dallo stesso ricevuta dalla famiglia e della posizione sociale ed economica di quest'ultima, nonche' della situazione del mercato del lavoro e, infine, di ogni altra circostanza oggettivamente o soggettivamente rilevante, ferma restando la possibilita' per colui che e' chiamato a rispondere di dette lesioni di dimostrare, in forza degli stessi anzidetti criteri, che il minore non risentira' alcun danno dal quel particolare tipo di invalidita'" (Cass. n. 19445/08).

Quindi, ove occorra valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attivita' lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni, rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia, oppure (nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata) adottando come parametro di riferimento quello di uno dei genitori, presumendo che il figlio esercitera' la medesima professione del genitore (in tal senso, tra le varie (Cass. n. 14678/2003, conforme recentemente tra le altre Cass. n. 10074/2010).

Cio' premesso, occorre osservare che la decisione all'esame contravviene ai principi sopra riportati, laddove assume che il danneggiato, che ne aveva l'onere, non aveva fornito alcuna diversa base di calcolo reddituale.

Ed invero, il ragionamento della Corte di merito si fonda sul a considerazione che la doglianza del (OMISSIS) sarebbe in effetti "una mera enunciazione di principi condivisiti li ma di impossibile attuazione" giusto perche' non era stata fornita alcuna diversa base di calcolo reddituale, trascurando in tal modo che il danno patrimoniale futuro deve essere valutato su base prognostica e che il danneggiato a tal fine aveva fornito elementi oggettivi e certi (costituiti dagli studi completati con il conseguimento della laurea in farmacia nonche' dal lavoro dei genitori, medico il padre e biologa la madre) che lasciavano fondatamente presumere una riduzione della capacita' lavorativa specifica che, a sua volta, poteva e puo' dar luogo ad una presumibile riduzione della capacita' di guadagno.

I giudici di seconde cure in definitiva hanno omesso di considerare, come invece avrebbero dovuto, se, alla luce degli accertamenti che si sarebbero dovuto compiere, si sarebbe potuto presumere, fondatamente o meno, la futura riduzione della capacita' di guadagno del (OMISSIS), in termini di certezza o di elevata probabilita', cosi' da pervenire ad una decisione diversa nella sua sostanza. L'omessa considerazione de qua inficia la correttezza del percorso motivazionale adottato dalla Corte territoriale.

Ne deriva la fondatezza della doglianza in esame.

Passando infine all'ultima censura, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. nonche' della motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria, deve rilevarsi che, ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale, con riferimento alla statuizione con cui ha disconosciuto ad (OMISSIS) il c.d. danno riflesso, avrebbe pronunciato ultra petita trascurando che il giudice ha l'obbligo di valutare la domanda nel suo contenuto sostanziale allo scopo di desumere l'effettiva volonta' della parte.

La doglianza e' inammissibile in considerazione del fatto che, anziche' trascrivere le domande come formulate in primo grado, onde consentire di verificare la dedotta ultrapetizione, il ricorrente si e' limitato a un collage di parole, estrapolate tra la pagina 4 e la pagina 6 della citazione che non permette in alcun modo di apprezzare se vi sia stata, o meno, ultrapetizione.

Deve infine dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, proposto da (OMISSIS), per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, perche' nel caso di specie, manca l'esposizione dei fatti di causa, con la conseguenza che il ricorso e' privo delle necessarie indicazioni sia sulla vicenda processuale sia sui fatti che avevano originato la controversia e costituito le ragioni della lite.

Ed e' appena il caso di osservare che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, "ai fini della sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto, a pena di inammissibilita', per il ricorso per cassazione dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e' necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perche' il giudice di legittimita' possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, cosi' da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. n. 15808/08).

In secondo luogo, mette conto di sottolineare che, come risulta dalla lettura dell'originale (indicato nella sua epigrafe come controricorso e ricorso incidentale), l'atto, che secondo la numerazione apposta in calce ad ogni pagina dovrebbe essere composto da complessive quattro pagine, e' certamente incompleto, mancando della seconda pagina, come puo' desumersi sia dalla numerazione sia dall'incongruenza tra la prima pagina, che presenta l'intestazione e l'iniziale esposizione del contenuto del ricorso, e quella successivamente allegata, che e' con tutta evidenza la penultima pagina del ricorso, riguardando ex abrupto lo svolgimento delle considerazioni finali di una qualche doglianza, senza che tale mancanza consenta di comprendere le ragioni delle censure sollevate in sede di legittimita'.

Cio' posto, considerato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la mancanza di una o piu' pagine nel ricorso per cassazione comporta la inammissibilita' di questo nel caso e nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione, senza che a tale mancanza possa sopperirsi con altri atti e, in particolare, con la memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ., che non puo' essere utilizzata al fine di ampliare od integrare il contenuto degli originari motivi di impugnazione e neppure per specificare motivi dedotti in maniera vaga e indeterminata (Cass. n. 14277/06, n. 12577/02, n. 1751/03, n. 2637/03, n. 6074/04, n. 13071/04, n. 5910/04) ne deriva la declaratoria di inammissibilita' del ricorso incidentale in esame.

Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, va accolto il secondo motivo del ricorso principale mentre va rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il terzo; deve essere altresi' dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS).

La sentenza deve essere quindi cassata in relazione al ricorso ed al motivo accolti. Con l'ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell'osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte decidendo sui ricorsi riuniti accoglie il secondo motivo del ricorso principale proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS). Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso ed al motivo accolti, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvedera' anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimita'.

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