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In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato abbia avuto sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 25 maggio 2010, n. 12699



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente

Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 3565-2006 proposto da:

DI. NA. GE. (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato COZZI ARIELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato BALDASSINI ROCCO giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AS. AS. D'. S.P.A. (OMESSO), in persona del procuratore speciale Avv. MA. AT. , elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88, presso lo studio dell'avvocato BECCHETTI SIMONE (ST. ZUNICA), rappresentata e difesa dall'avvocato NATALIZIO CESARE giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5185/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 19/10/2004, depositata il 03/12/2004 R.G.N. 5136/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo con assorbimento degli altri motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo e' esposto come segue.

"Con atto notificato il 25.5.2002, la sig.ra DI. NA. Ge. conveniva innanzi a questa Corte la s.p.a. " AS. LE. AS. D'. ", proponendo appello avverso la sentenza indicata in oggetto, che aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento danni da lei azionato nei confronti della societa' appellata, quale impresa designata dal F.G.V.S., avverso un automobilista rimasto non identificato, che in (OMESSO), fra le ore 18,30 e le ore 19,00 del (OMESSO), l'aveva investita, mentre procedeva a piedi su (OMESSO), facendola cadere nel canale che costeggiava la carreggiata e procurandole lesioni personali.

La sentenza aveva ritenuto che l'azione era stata proposta oltre il termine biennale dal verificarsi dell'incidente, di cui all'articolo 2947 c.c., comma 2. Fondava l'appello sui seguenti motivi:

1)-il dies a qua della decorrenza della prescrizione andava individuato nel giorno del verificarsi del danno stesso e non dal compimento dell'atto che lo aveva generato:

la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciarsi su di una questione da essa sollevata nel corso del giudizio di primo grado, concernente il dies a quo di decorrenza della prescrizione civile, da individuarsi non dal giorno in cui si era verificato il sinistro (OMESSO)), ma dal giorno in cui essa esponente aveva avuto definitiva coscienza dell'ormai permanente ridotta funzionalita' del braccio lesionato. Cio' perche' quando vi fosse stato uno iato temporale fra il verificarsi de fatto illecito e l'insorgenza del danno, la prescrizione del diritto al risarcimento non decorreva dal compimento dell'atto, che lo aveva generato, ma dal verificarsi del danno stesso; e tale danno era stato definitivamente diagnosticato dai medici come "rottura della cuffia dei rotatori" con postumi invalidanti solo nel (OMESSO); fino a tale data essa esponente noti aveva avuto consapevolezza del danno subito in concreto. La raccomandata di messa in mora risaliva al (OMESSO) e quindi, anche a voler ritenere la prescrizione applicabile alla specie biennale, essa non si era ancora compiuta.

La sentenza impugnata aveva omesso di statuire sul punto; comunque essa esponente aveva chiesto alla societa' appellata il risarcimento dei danni per le lesioni di cui e' causa anche con altra raccomandata a.r. ricevuta il (OMESSO);

2)-il fatto illecito occorso costituiva reato, per il quale era applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2947 c.c., comma 3 e che, per sua natura, era perseguibile d'ufficio; la sentenza impugnata aveva ritenuto che per fatto considerato dalla legge come reato doveva intendersi il fatto penalmente perseguibile e tale non era il reato in mancanza di querela. La tesi non era condivisibile in quanto, al momento de la sua richiesta di risarcimento, non sussisteva l'attualita' della pretesa punitiva dello Stato, atteso che il reato in esame non poteva considerarsi perseguibile d'ufficio; ed infatti la norma in questione non parlava di reato perseguibile, ma di fatto costituente reato; cd. un fatto, pur essendo penalmente non perseguibile, ben poteva corrispondere all'astratta fattispecie indicata dal codice penale.

Altrimenti vi sarebbe stata una disparita' di trattamento fra chi, penalmente offeso da un fatto perseguibile su istanza di parte, non sporgeva querela e vedeva decorrere il termine breve di prescrizione biennale e chi, offeso penalmente da un fatto perseguibile d'ufficio, pur disinteressandosi dal presentare richieste, godeva del piu' ampio termine prescrizionale quinquennale; era quindi chiaro l'intento del legislatore di garantire alla persona offesa da un fatto costituente reato una tutela piu' forte, con termine prescrizionale quinquennale, a prescindere se il soggetto avesse o meno iniziato un procedimento penale.

Peraltro nella specie trattavasi di reato perseguibile d'ufficio, in quanto il reato di lesioni personali a carico dell'automobilista rimasto sconosciuto era doloso (dolo eventuale), in quanto quest'ultimo aveva proceduto a velocita' elevata in una stradina che a stento consentiva il passaggio di una sola auto, pur avendo avvistato essa esponente, che trovavasi alla fine di un rettilineo;

quindi l'automobilista rimasto sconosciuto aveva agito prevedendo come possibile l'evento ed accettando il rischio del sua verificarsi.

Doveva quindi essere approfondita la dinamica dell'incidente per esaminare se l'evento poteva considerarsi doloso.

C'era poi il reato di omissione di soccorso, perseguibile d'ufficio e doveva esaminarsi se della omissione avesse contribuito alla causazione de lei sue lesioni;

3)-erronea mancata applicazione della norma di cui all'articolo 2947 c.c., comma 3:

doveva essere applicata la norma di cui all'articolo 2947 c.c., comma 3, in quanto il reato commesso dall'automobilista rimasto non identificato integrava il reato di lesioni gravissime, con pena da sei mesi a due anni di reclusione; e per esso l'articolo 157 c.p., n. 4 prevedeva la prescrizione quinquennale.

La tesi della mancata applicabilita' dell'articolo 2947 c.c., comma 3 applicabile nei confronti di lutti i soggetti tenuti a rispondere del fatto generatore del danno e quindi anche nei confronti della societa' appellata, designata dal F.G.V.S..

Chiedeva pertanto che, in riforma dell'impugnata sentenza, la societa' appellata, quale impresa designata dal F.G.V.S., venisse condannata a risarcirle il danno subito nell'incidente stradale, di cui era causa, nella misura di lire 65.659.000, od in quella diversa che sarebbe stata accertata in corso di causa.

La s.p.a. " AS. LE. AS. D'. " si costituiva ritualmente in giudizio, contestando il fondamento dell'avverso appello. Faceva presente che, contrariamente all'assunto dell'appellante, la sentenza impugnata aveva chiaramente indicato il dies a qua di decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria, facendolo coincidere con il giorno in cui si era verificato il sinistro.

La sentenza impugnata aveva poi chiaramente rigettato la tesi dell'appellante, secondo cui il reato ascrivibile all'automobilista rimasto non identificato potesse essere di lesione personale grave dolosa, con conseguente perseguibilita' d'ufficio del delitto ed applicabilita' della prescrizione decennale.

Era infatti arduo sostenere che l'automobilista avesse agito nella consapevolezza e con l'intenzione di cagionare lesioni gravi all'appellante.

Non era poi applicabile alla specie la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2947 c.c., comma 3 atteso che, in caso di reato perseguibile a querela, se questa non veniva proposta, decorso il termine per proporre querela, lo Stato non avrebbe mai piu' potuto avere alcuna pretesa punitiva nei confronti dell'autore dell'illecito, per cui non vi sarebbe stata alcuna ragione per estendere al diritto al risarcimento il piu' lungo termine prescrizionale previsto per il reato.

Proponeva infine appello incidentale avverso la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato compensate le spese del primo grado.

La causa, istruita documentalmente, veniva (rattenuta in decisione, dopo la precisazione delle conclusioni avvenuta all'udienza collegiale del 27.4.04.

Su richiesta delle parti ex articolo 352 c.p.c., aveva luogo la discussione orale della causa all'udienza collegiale del 19.10.04".

Con sentenza 19.10 - 3.12.04 la Corte d'Appello di Roma respingeva l'appello proposto dalla sig.ra DI. NA.Ge. ; e condannava l'appellante alla rifusione, in favore della societa' appellata, delle spese del grado, che, "... l'assenza di notula ed in relazione agli atti di causa, liquida in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 100,00 per spese; euro 700,00 per competenze ed euro 1.200,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione Di. Na. Ge. .

Ha resistito con controricorso l' AS. -. LE. AS. D'. s.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia "VIOLAZIONE degli articoli 2934, 2935 e 2947 c.c. IN RELAZIONE all'articolo 360 c.p.c., n. 3 OMESSA E CARENTE MOTIVAZIONE SUL PUNTO DECISIVO ex articolo 360 c.p.c., n. 5 DIES A QUO DELLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE (da individuare nel giorno del verificarsi del danno stesso e non dal compimento dell'atto che lo ha generato)" esponendo doglianze da riassumere come segue. La sentenza e' apodittica; tra l'altro circa la doglianza secondo la quale il dies a qua di decorrenza della prescrizione civile va individuato, non come fa controparte nel giorno in cui si e' verificato il sinistro ((OMESSO)), ma nel giorno in cui la sig.ra Di. Na. ha avuto piena e definitiva coscienza della ormai permanentemente ridotta funzionalita' del braccio in cui aveva riportato lesioni. Solo in seguito ad accurati accertamenti ((OMESSO)) veniva prescritta intensa terapia riabilitativa quale rimedio definitivo. Infine, sottoposta a visita dal dr. Lu.Ma. di (OMESSO) la sig.ra Di. Na. effettuava ulteriore intensa terapia riabilitativa all'esito della quale ((OMESSO)) veniva rilasciata la diagnosi definitiva "rottura della cuffia dei rotatori" con postumi invalidanti. Fino a tale data, quindi, la sig.ra Di. Na. non ha avuto coscienza e consapevolezza del danno. Ad ogni buon conto la sig.ra Di. Na. risulta aver inviato alla Co. As. Le. As. d'. altra nota A.R. in data (OMESSO) ricevuta il (OMESSO) con la richiesta di risarcimento danni per le lesioni di cui e' causa, della cui esistenza agli atti da conto anche il Giudice d'Appello.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE E FALSE APPLICAZIONE degli articoli 2943, 2944 e 2945 c.c. - VIOLAZIONE dell'articolo 2947 c.c., comma 2 - OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA IN RELAZIONE all'articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5". Lamentando che i giudici d'appello, infatti, pur dando atto nel proprio provvedimento che risultava dagli atti la nota del 20.11.1996, non contestata da controparte, con la quale la ricorrente sosteneva di avere interrotto la prescrizione breve biennale, motivavano il rigetto dell'appello senza nulla dire sul punto ed anzi facendo solo ed esclusivo riferimento ad altre circostanze e alla sola raccomandata del (OMESSO).

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE DEGLI articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 2947 c.c., comma 3; - PERSEGUIBILITA' D'UFFICIO DEL REATO (FATTO ILLECITO) DE QUO" esponendo censure da riassumere nel modo seguente. Erroneamente la Corte ha ritenuto che nella specie non fosse applicabile il piu' lungo termine prescrizionale previsto per il reato per il solo fatto che non era stata presentata querela, equiparando la mancata proposizione della querela ad una causa di estinzione del reato. In ordine alla perseguibilita' d'ufficio del reato de quo la motivazione della sentenza impugnata e' insufficiente oltre che contraddittoria. Infatti, se gli elementi agli atti sono scarni (solo la dichiarazione giurata) non si comprende come si fa sugli stessi a basare il rigetto delle richieste della ricorrente, Anche nell'ipotesi che si fosse disposti ad accettare le argomentazioni del Giudice d'appello circa la necessita' della attuale perseguibilita' del fatto reato - illecito civile, il Tribunale avrebbe dovuto porsi la questione dell'eventuale perseguibilita' d'ufficio del fatto de quo; e porsi l'ulteriore questione circa la qualificazione dell'elemento soggettivo dell'evento de quo.

Con l'ultimo motivo le parti ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione degli articoli 92 c.p.c., comma 11 in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3" esponendo che la sentenza impugnata merita censura anche per la sola parte che riguarda la condanna alle spese del secondo grado di giudizio.

Il ricorso deve ritenersi fondato nei limiti seguenti.

Costituisce giurisprudenza ormai sostanzialmente consolidata che in tema di risarcimento del danno da fatto illecito (cosi' come di quello dipendente da responsabilita' contrattuale) il termine di prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensi' dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 19022 del 11/09/2007; Cass. Sentenza n. 16148 del 20/07/2007; e Cass. Sentenza n. 12666 del 29/08/2003).

Ma la vera questione nella fattispecie e' stabilire quando la produzione del danno si e' manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.

Soccorre sul punto quanto affermato da questa Corte Suprema nella sentenza n. 27337 del 18/11/2008 ove si afferma che il termine iniziale "...decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabili la' causale del danno lamentato". Si consideri anche quanto rilevato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 27337 del 18/11/2008: "Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale piu' lunga prescrizione prevista per il reato (articolo 2947 c.c., comma 3, prima parte) perche' il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed aggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilita' causale del danno lamentato nello stesso senso: Cass. Sentenza n. 23930 del 12/11/2009.

Quest'ultimo principio di diritto, nella sua prima parte (sopra riportata in corsivo grassetto), risolve anche la questione in ordine al difetto di querela in senso diverso (pure in tal caso) da quello affermato nell'impugnata sentenza.

L'impugnata sentenza va dunque cassata non avendo correttamente applicato i principi di diritto in questione; ed il giudice del rinvio dovra' rivalutare TUTTE le risultanze processuali in tema di prescrizione alla luce dei principi di diritto sopra ribaditi.

Quanto esposto ha efficacia assorbente rispetto alle ulteriori doglianze; che potranno essere riproposte in sede di rinvio ed in tale sede andranno in tal caso rivalutate sulla base dei principi predetti.

Il ricorso va dunque accolto nei limiti sopra indicati e l'impugnata sentenza conseguente cassata in relazione.

La causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

A detto Giudice del rinvio va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione; cassa in relazione l'impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

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