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In tema di risarcimento del danno il danno micropermanente non incide sulla capacità del danneggiato di produrre reddito

In tema di risarcimento del danno, i postumi d'invalidità personale di piccola entità (c.d. micropermanente) - in quanto non superiori al 10 per cento - non incidendo sulla capacità del danneggiato di produrre reddito, non hanno rilevanza sul danno di natura patrimoniale, ma riguardando la menomazione del bene salute possono essere valutati soltanto sotto l'aspetto del danno biologico, salva la prova contraria, fondata su specifiche circostanze, che essi abbiano prodotto conseguenze anche sulla capacità lavorativa specifica e, quindi, anche un danno patrimoniale, il quale, però, non può essere allegato con argomentazioni apodittiche ed astratte e, come tali, inammissibili.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 1 giugno 2010, n. 13431



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. TALEVI Alberto - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25403/2005 proposto da:

CA. AN. , (OMESSO), PR. IT. , (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocato CAMPILII Anna con studio in 43100 PARMA, Via Zarotto, 47, giusta 2010 delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

e contro

GH. PA. , MA. GI. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato LAIS Fabio Massimo, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MALCISI SUSY con procura speciale del Dott. Notaio Antonio Caputo in Parma, del 28/03/2010, rep. 41673;

- resistenti -

avverso la sentenza n. 457/2005 del TRIBUNALE di PARKA, emessa il 24/02/2005, depositata il 21/04/2005; R.G.N. 1852/03.

udita la relazione della causa svelta nella Pubblica udienza del 28/04/2010 dal Consigliere Dott. AMNAMARIA AMBROSIO;

udito l'Avvocato Anna CAMPILII;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per accoglimento p.q.r. 1, 2 e 6 motivo, assorbito il 4 motivo, rigetto nel resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con ricorso affidato a sei motivi l'avv. CA.An. e il coniuge PR.It. impugnano la sentenza del Tribunale di Parma in data 21-4-2005 che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace della stessa citta' in data 15-3-2003 di rigetto delle domande da essi proposte rispettivamente con citazione notificata il 3-10-2000 e con atto di intervento del 19-1-2001 nei confronti di GH. Pa. e di MA.Gi. per il risarcimento di danni materiali e fisici conseguenti all'incidente stradale verificatosi in (OMESSO) il (OMESSO).

Entrambi i giudici di merito hanno ritenute piu' che congrue sia la somma di lire 11.000.000 riscossa dalla CA. in data 7-10-2000 dalla s.p.a. AU. per il risarcimento dei danni, relativi all'autovettura di sua proprieta', sia quella di lire 9.497.000 ricevuta dal PR. in data 18-10-2000 ad opera della medesima compagnia di assicurazione per il risarcimento delle; conseguenze delle lesioni subite nell'incidente.

1.2. In questa sede gli intimati GH. e MA. hanno depositato procura speciale, ma non hanno svolto alcuna attivita' difensiva.

1.3. I ricorrenti hanno, altresi', depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi quattro motivi di ricorso riguardano la posizione di PR. It. .

A tale riguardo il Tribunale - precisato che la consulenza tecnica medico legale, chiara, esaustiva e adeguatamente motivata, aveva determinato il danno alla persona subito dal PR. in gg. 12 di I.T.T., gg. 20 di I.T.P. al 50%; gg. 20 di I.T.P. al 25% e nella percentuale del 2,5% il danno biologico permanente - ha determinato (con riferimento alle tabelle del 2000) in lire 1.890.000 il danno da temporanea, in lire 3.226.000 il danno biologico permanente, in lire 1.705.000 (pari a 1/3 delle precedenti voci) il danno morale e in lire 830.000 le spese mediche, per un totale di lire 7.651.000; in base a cio' ha ritenuto che l'importo di lire 9.497.000, percepito dal PR. in data antecedente all'intervento, fosse, come rilevato gia' dal Giudice di pace, "generosamente congruo" e la differenza in eccesso di lire 1.846.000 piu' che sufficiente a coprire interessi, rivalutazione e spese legali stragiudiziali.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia omessa incidenza del grado di colpa sul danno morale (violazione dell'articolo 2059 c.c., con riferimento all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Al riguardo parte ricorrente - premesso che i giudici del merito hanno tralasciato qualsiasi indagine sull'ali debeatur (ancorche' i convenuti avessero dedotto il concorso di colpa del PR. ) e precisato di non avere interesse a impugnare l'implicita decisione relativa alla totale responsabilita' dell'altra parte - lamenta che la mancanza di qualsiasi indagine sulla gravita' della colpa della GH. (per la violazione del duplice obbligo di precedenza a destra e da segnale di stop) si sia riflessa in una inadeguata valutazione del danno morale; la liquidazione della somma di lire 1.705.000 a tale titolo risulterebbe - a parere del ricorrente - solo simbolica, in violazione del principio, secondo cui la liquidazione del danno morale deve avvenire con criteri equitativi, tenendo conto tra l'altro della gravita' del reato, desunta da una serie di elementi, tra i quali l'intensita' del dolo o il grado della colpa; nella specie la gravita' della condotta di guida della GH. avrebbe comportato per il PR. - secondo quanto dedotto in ricorso - non solo le lesioni personali, ma anche uno shock, paragonabile al danno "tanatologico".

1.2. Il motivo e' infondato, per la parte in cui postula la rilevanza della gravita' delle violazioni amministrative ascritte all'altra parte ai fini della determinazione del danno morale, mentre e' generico, per la parte in cui prefigura tra le conseguenze del sinistro, oltre alle lesioni fisiche accertate in sede di merito, una trauma psicologico di particolare importanza.

Sotto il primo profilo si osserva che la risarcibilita' del danno non patrimoniale e' ammessa, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (tra le quali non rientrano le indicate contravvenzioni amministrative), nei casi in cui il fatto illecito altrui vulneri diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti.

Sotto il secondo profilo si osserva che la censura del ricorrente rinvia a dati extratestuali, del tutto incontrollabili come tali in questa sede, e presenta inammissibili caratteri di novita', non risultando prospettata innanzi al giudice di appello.

Si rammenta, a tal riguardo, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilita', questioni che siano gia' comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimita' questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito ne' rilevatali d'ufficio (Cass. 5 maggio 2000, n. 5671; Cass. 31 marzo 2000, n. 3928). Inoltre, si osserva, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimita', al fine di evitare una statuizione di inammissibilita' per novita' della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicita' di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 12 settembre 2000, n. 12025, nonche' da ultimo, Cass. 9 aprile 2001, n. 5255, specie in motivazione).

In definitiva, nella fattispecie, l'unico dato certo, siccome acclarato con efficacia di giudicato in sede di merito, e' che il ricorrente subi', nell'incidente di cui trattasi, lesioni fisiche, peraltro di modesta entita'; ed e' in relazione a detto fatto, costituente reato, che e' stato correttamente riconosciuto il risarcimento del danno morale, con una valutazione che non risulta infirmata dalle censure svolte con il motivo all'esame.

Il motivo stesso va, dunque, rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l'erronea liquidazione del danno morale e l'esclusione del danno esistenziale (violazione degli articoli 1226 e 2059 c.c.). Al riguardo parte ricorrente deduce che la somma di lire 1.705.000, imputata al risarcimento del danno morale, e' stata determinata in misura automatica in ragione di un terzo del danno biologico, laddove la valutazione avrebbe dovuto essere effettuata in via equitativa, tenendo conto della forte emozione subita, del dolore fisico e del lungo periodo di inabilita' (pari a 88 gg. secondo la certificazione del medico curante) e avrebbe dovuto comprendere anche il danno esistenziale, per le vacanze rovinate (per l'impaccio del collare, imposto dal colpo di frusta subito) e per tutti gli ulteriori pregiudizi anche sulla vita sessuale e in termini di "minor apporti ai servizi svolti dal PR. " per se' e la famiglia.

2.1. Il motivo e', come il precedente, inammissibilmente ridondante di richiami extratestuali ed e', comunque, infondato, alla luce dei principi di recente ribaditi dalle SS.UU. che - come e' noto - con quattro sentenze di contenuto identico (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 in data 11-11-2008;, hanno proceduto ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'articolo 2043 c.c..

In altri termini il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, senza dar luogo a duplicazioni; il che significa che non e' prefigurabile la parcellizzazione delle varie forme di danno non patrimoniale, prefigurate da parte ricorrente (con riferimento, peraltro, a dati del tutto incontrollabili in questa sede).

Val la pena di precisare che le SS.UU. - nell' escludere che il turbamento dell'animo o dolore intimo sofferti senza lamentare degenerazioni patologiche (tradizionalmente identificato come danno morale soggettivo) possa essere liquidato in una percentuale del danno biologico - hanno precisato che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei termini suindicato.

Orbene - valutata in questa prospettiva - il Collegio, pur confermando l'erroneita' del ricorso al metodo di calcolo percentuale, ritiene che, nella specie, la liquidazione della somma di lire 6.821.000, imputata al danno biologico e morale, complessivamente considerato come danno non patrimoniale, non appaia palesemente incongrua rispetto all'effettiva consistenza (e all'interezza) delle sofferenze fisiche e psichiche subite dal soggetto, quali desumibili dalle modeste conseguenze lesive descritte in sentenza.

Il motivo va, dunque, rigettato.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia illegittima esclusione del danno lavorativo del PR. . Al riguardo parte ricorrente osserva che la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad escludere il danno economico "futuro" con una motivazione laconica senza neppure esprimersi sul danno economico conseguente all'inabilita' temporanea; tale danno si desumerebbe dalla circostanza che trattasi di lavoratore autonomo e sarebbe confermato dalla deposizione del commercialista, anche se il giudice di pace non avrebbe consentito la verbalizzazione di quanto risultava dalle dichiarazioni dei redditi esibite dal commercialista.

3.1. Anche il presente motivo non merita accoglimento.

La decisione impugnata non e' suscettibile di censure sotto il profilo della violazione di legge, posto che il diniego del danno patrimoniale risulta motivato in termini sia pure succinti ("la ridottissima percentuale di biologico (c.d. micropermanente) porta ad escludere il danno alla capacita' lavorativa specifica"), in aderenza a principi acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte in tema di risarcimento danni, secondo cui i postumi di invalidita' personale di piccola entita' (c.d. micropermanente) - in quanto non superiori al 10% - non incidendo sulla capacita' di produrre reddito, non hanno rilevanza sul danno di natura patrimoniale, ma, riguardando la menomazione del bene salute, possono essere valutati soltanto sotto l'aspetto del danno biologico (Cass. n. 23293/2004), salva prova contraria, fondata su specifiche circostanze, che essi abbiano prodotto conseguenze anche sulla capacita' lavorativa specifica e, quindi, anche un danno patrimoniale: danno che, quindi, non puo' essere allegato con argomentazioni apodittiche e astratte e, come tali, inammissibili (Cass. n. 3428/2003).

Val la pena di aggiungere che, nel caso di specie, lo stesso tenore delle deduzioni di parte ricorrente circa il preteso danno patrimoniale "da temporanea", conferma che la doglianza non e' stata supportata in sede di merito da alcuna produzione documentale che (inammissibilmente) si sarebbe voluto riversare in atti tramite un testimone.

4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia illogica carente motivazione circa la liquidazione del danno biologico in base alle stesse tabelle utilizzate ed esclusione degli accessori. A tal riguardo parte ricorrente deduce che non e' chiaro a quali tabelle abbia fatto riferimento il Tribunale di Parma: cio' in quanto il giudice di pace avrebbe fatto riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano anno 2002, mentre il Tribunale di Parma ha affermato di avere utilizzato le tabelle dell'anno 2000, senza specificare di quale citta'. Osserva che, facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano dell'anno 2000, a parita' di parametri, la somma di lire 9.497.000, corrisposta dalla compagnia di assicurazione AU. in data 18-10-2000, non risulterebbe affatto eccedente, ma perfettamente aderente ai parametri qui contestati.

4.1. Anche il presente motivo va rigettato.

Va innanzitutto osservato che la decisione impugnata, al fine del riscontro dell'adeguatezza della somma versata dalla s.p.a. AU. e nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa e adeguatamente personalizzata, ha fatto chiaro riferimento alle "tabelle" dell'anno 2000; e cioe' dello stesso anno in cui e' avvenuto il pagamento in favore del PR. da parte della predetta compagnia di assicurazione.

E' evidente, poi, che le "tabelle" in questione erano quelle in uso presso lo stesso Tribunale di Parma, perche' costituenti il ed. "notorio locale".

Ne consegue che e' improprio il richiamo da parte ricorrente alle "tabelle" in uso presso il Tribunale di Milano; in ogni caso e' la stessa parte che riconosce che, pur applicate dette "tabelle", la somma che si otterrebbe corrisponderebbe a quella ricevuta.

Vero e' che il motivo in questione non ha alcuna specifica autonomia, risolvendosi nella sostanza nella reiterazione delle censure, gia' ritenute immeritevoli di accoglimento, circa l'inadeguata liquidazione del danno morale e la mancata liquidazione del danno "esistenziale".

5. Il quinto motivo riguarda la posizione della CA. , proprietaria dell'autovettura, condotta dal PR. , la cui riparazione e' stata ritenuta antieconomica. A tal riguardo il Tribunale ha condiviso la valutazione del giudice di pace che aveva determinato il valore antesinistro del veicolo in lire 7.500.000, secondo la valutazione peritale informata, sia pure di parte, escludendo "l'eventualita' valutativa" formulata da un teste di parte attrice in merito alla classificazione del veicolo come "auto d'epoca". A tale somma il Tribunale ha aggiunto lire 190.000 + lire 120.000 per spese traino, lire 319.000 per bollo annuale, lire 99.000 radiazione, lire 726.500 per immatricolazione, lire 480.000 per fermo tecnico e smontaggio accessori (come da documentazione in atti), nonche', in via equitativa, lire 400.000 per rilevazioni fotografiche, taxi (per quanto ritenuto riferibile al sinistro) e spese telefoniche, ritenendo non risarcibili altre pretese voci di danno; ottenendo cosi' un totale di lire 9.834.500.

In esito a tale conteggio il Tribunale e' pervenuto al convincimento che la somma di lire 11.000.000, corrisposta dalla s.p.a. AU. in data 7-10-2000, fosse sufficiente a coprire danni, rivalutazioni e interessi subiti dalla CA. .

5.1. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia contraddittoria motivazione in ordine ai danni materiali, travisamento delle prove, omessa considerazione di alcune voci di danno (violazione degli articoli 1474 c.c., individuando il prezzo di mercato dalla deposizione del teste Pelosi (che aveva riferito di avere nel proprio autosalone un'autovettura del medesimo modello, anche se di due anni piu' vecchia, del valore di lire 17.000.000) e non gia' sulla base delle dichiarazioni dell'altro testimone, perito dell'assicurazione, la cui deposizione esprimerebbe una valutazione di parte priva di riscontri; b) alcune voci (come le spese fotografiche, di taxi e telefoniche) non potevano essere ridotte, riferendosi all'incidente; e) altre voci (assistenza alla radiazione della vettura, sopralluoghi vari, telefonate e tentativo di conciliazione presso l' AU. ) sono state ritenute immotivatamente "irrisarcibili".

5.2. Le censure, al di la' dell'apparenza dei vizi denunziati, costituiscono, con evidenza, reiterazione delle difese di merito, gia' adeguatamente disattese dai giudici di appello, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, la quale ha adeguatamente precisato le ragioni dell'adesione alla valutazione del c.t.p. dell'assicurazione ("trattandosi di autovettura vecchia di tredici anni che ebbe scarsissimo successo sul mercato") e ha, altresi', correttamente orientato la liquidazione dei danni diretti e indiretti conseguenti al sinistro, riconoscendo quelli che si presentano come "effetto normale", secondo il principio della ed. regolarita' causale.

Le censure stesse, peraltro, sono anche carenti sotto il profilo dell'autosufficienza, atteso che i ripetuti richiami extratestuali, del tutto incontrollabili come tali, non consentono a questa Corte di verificare la "decisivita'" delle prove orali e documentali cui di volta in volta fa riferimento la ricorrente, riportandone solo alcuni stralci o un mero sunto. Viene, infatti, in rilievo, il principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte anche in riferimento al regime processuale anteriore al Decreto Legislativo n. 40 del 2006 (che ha codificato il principio nell'articolo 366 c.p.c., n. 6) secondo cui, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, concernente la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione deve essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 o di un vizio integrante error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), occorre non solo ritrascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisivita', ma anche specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. civ., Sez. 3 , 25/08/2006, n. 18506). Siffatte indicazioni, in funzione dell'autosufficienza, si giustificavano al lume della previsione dell'articolo 372 c.p.c., comma 1.

In definitiva questo Collegio deve limitarsi ad osservare che la valutazione delle risultanze probatorie, quali emergenti dalla sentenza impugnata, si basa su un percorso argomentativo coerente e privo di vizi logici; il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta evidenti aporie di ragionamento che, sole, possono indurre a ritenere sussistente il vizio di assenza, contraddittorieta' o illogicita' di motivazione; ne' le deduzioni della ricorrente rivelano alcun errore nell'interpretazione della normativa rilevante in materia.

Il motivo va rigettato.

6. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia - da parte di entrambi i ricorrenti - la violazione dell'articolo 91 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce: a) con riguardo alla posizione della CA. , che - anche a volere ritenere adeguata la somma versata dall'assicurazione - non potevano essere poste a carico dell'originaria attrice le spese di primo grado, giacche' l'assegno di lire 11.000.000 pervenne "in corso di causa" e, precisamente, in data 2-10-2000, e cioe' dopo che la citazione, redatta nei giorni precedenti, era stata inoltrata per la notifica in quello stesso giorno; l'assegno, inoltre, era stato riscosso il 7/10/2000, dopo che l'atto era stato notificato in data 3-10-2000; di conseguenza la somma avrebbe dovuto comprendere anche le spese giudiziali; b) nell'interesse di entrambi i ricorrenti, che i giudici del merito non hanno tenuto conto del principio di causalita', dal momento che la massima parte dell'attivita' istruttoria sarebbe stata spesa nell'accertamento dell'ari debeatur; c) sempre nell'interesse di entrambi i ricorrenti, che le spese del primo e del secondo grado (in totale euro 8.359,89) non siano state liquidate nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, articolo 5, tenuto conto della somma di euro 10.839,00 richiesta originariamente dalla CA. , poi ridotta a euro 5.214,92 e considerato che il PR. aveva ricevuto euro 4.904,00 prima dell'atto di intervento (con il quale aveva richiesto la somma di euro 15.493,00); in particolare quest'ultimo vedrebbe, per effetto dell'"indebita" applicazione del criterio della solidarieta', privato del risarcimento; d) che, in ogni caso, non si e' tenuto conto della natura della controversia e dell'opinabilita' della stima del danno.

6.1. Nessuna delle suesposte censure coglie nel segno, considerato che:

a) dalle stesse deduzioni di parte ricorrente risulta che l'assegno (verosimilmente assegno circolare) venne ricevuto dalla CA. prima della notificazione della citazione, ancorche' contestualmente (o subito dopo) l'inoltro dello stesso atto per la notifica; orbene - a prescindere dal rilievo che, con riguardo alla posizione dei notificandi, il pagamento non risulterebbe intempestivo - il Tribunale, ritenendo corretta la decisione del giudice di pace di porre le spese di lite a carico degli odierni ricorrenti, ne ha condiviso la valutazione in ordine alla "esorbitante differenza fra quanto preteso dai danneggiati e quanto loro effettivamente dovuto e gia' dalla compagnia assicuratrice corrisposto"; in tal modo ha mostrato di ritenere piu' che adeguata la differenza in eccesso versata dalla compagnia di assicurazione e idonea a coprire anche le spese e competenze legali sino alla notificazione (risultando quelle successive non necessaria);

b) non risulta che in appello gli odierni ricorrenti avessero formulato specifiche censure in ordine alla riferibilita' causale delle spese di primo grado con riguardo all'attivita' (eventualmente) occorsa in punto di accertamento dell'an debeatur, mentre nel giudizio di appello non risulta svolta alcuna attivita' sullo stesso punto; ne consegue che la censura proposta per la prima volta in questa sede e' inammissibile relativamente alla pronuncia sulle spese del primo grado e inconferente relativamente alla statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di secondo grado;

c) la censura relativa alla conformita' alle tariffe legali e alla pretesa "indebita" applicazione della solidarieta' nei confronti del PR. , se e' riferita alla statuizione di primo grado, incorre nel medesimo rilievo di inammissibilita' formulato sub b); mentre, se e' riferita alla sentenza di secondo grado, e', per una parte, generica e, per altra, infondata; invero parte ricorrente si limita a raffrontare il complesso delle spese con le somme ad essa addebitate, senza peraltro sviluppare il motivo di' ricorso in modo da fare emergere la violazione delle tariffe, ne' precisare quale diverso esito avrebbe comportato per la CA. o per il PR. la pronuncia di una duplice condanna con riferimento all'attivita' distintamente svolta (dall'altra parte) con riguardo alle specifiche posizioni; peraltro occorre rammentare che la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di piu' parti soccombenti puo' essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilita' o solidarieta' del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi che puo' desumersi anche dalla semplice identita' delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, costituendo una siffatta pronuncia esercizio di una facolta' discrezionale del giudice di merito, secondo un apprezzamento incensurabile in sede di legittimita' se congruamente e logicamente motivato (Cass. n. 24757/2007);

d) le deduzioni circa la "natura" della controversia e la pretesa "opinabilita'" della liquidazione sono estranee al disposto dell'articolo 92 c.p.c..

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimita' non avendo parte intimata svolto attivita' difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
 

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