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L'accertamento della situazione di pericolo occulto integrante l' insidia stradale (e come tale fonte di responsabilità della p.a. per i danni), è un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità
Pubblicata il 02/01/2009
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22183/2004 proposto da:
CA. RI. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AREZZO 54, presso lo studio dell'avvocato MINDOPI Flaviano, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERRETTA GIANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SEGRATE, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G D'AREZZO 32, presso lo studio dell'avvocato CAVALIERE ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALANTINI Carlo Francesco, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 984/2004 della CORTE D'APPELLO di MILANO, emessa il 17/03/2004, depositata il 02/04/2004, R.G. 2425/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/09/2008 dal Consigliere Dott. NINO FICO;
udito l'Avvocato FLAVIANO MINDOPI;
udito l'Avvocato ALBERTO CAVALIERE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Assumendo di essere inciampata in un marciapiede alto 27 cm., raccordato con la sede stradale da un rialzo in cemento di appena quattro o cinque cm., di essere caduta a terra e di avere riportato lesioni personali, Ca.Ri. ha adito il Tribunale di Milano per la condanna del Comune di Segrate, proprietario della strada, come tale tenuto alla manutenzione, al risarcimento dei danni.
11 tribunale ha respinto la domanda e la Corte d'appello di Milano ha respinto l'impugnazione della Ca. .
Avverso quest'ultima decisione la Ca. ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a tre motivi.
Il Comune ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo e col terzo motivo (violazione dell'articolo 2051 c.c., e omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia), da trattare congiuntamente perche' strettamente connessi, la ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello ha errato nell'escludere la responsabilita' del Comune per danni da cosa in custodia, ricorrendo nella specie il requisito della possibilita', nonostante l'estensione del bene demaniale e l'uso diretto e generalizzato da parte dei consociati, di un concreto esercizio del potere di vigilanza e controllo sul bene stesso, teso ad impedire l'insorgere di pericoli, ed ha peraltro omesso ogni motivazione al riguardo.
Le censure attengono ad un punto (la sussistenza della possibilita' di un concreto esercizio del potere di vigilanza e controllo sulla cosa, costituente il presupposto per l'affermazione della responsabilita' del Comune ai sensi dell'articolo 2051 c.c.) che non e' stato preso in esame dalla sentenza impugnata, avendo questa escluso tale responsabilita' esclusivamente sotto il profilo dell'assenza della situazione di pericolo occulto costituente insidia o trabocchetto, sicche', mancando della necessaria autosufficienza, per non avere la ricorrente indicato quando e in quale atto sia stato specificatamente prospettato, le stesse vanno ritenute nuove e inammissibili.
Col secondo motivo (violazione dell'articolo 2043 c.c.) la ricorrente ha dedotto che la Corte di merito ha errato nel ritenere insussistenti i presupposti della non visibilita' e della imprevedibilita' della situazione di pericolo.
La censura e' inammissibile, costituendo l'accertamento della situazione di pericolo occulto integrante l'insidia stradale, fonte di responsabilita' della p.a. per i danni da essa derivanti, un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimita' se adeguatamente motivato e se, come pure nella specie, mancano specifiche doglianze di incongruita' e illogicita' della motivazione. Il ricorso va dunque respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.