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L'accertamento dello stato di ebbrezza può essere fatto anche nel momento stesso dell'incidente, anche nel caso in cui il guidatore abbia riportato diverse lesioni
Pubblicata il 02/05/2011
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 7 aprile 2011, n. 13745
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA. AN. , N. IL (OMESSO);
avverso la sentenza n. 2109/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 09/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza con la quale Ba. An. e' stato ritenuto responsabile di aver guidato in stato di ebbrezza e condannato a 10 giorni di arresto ed euro 200,00 di ammenda con sospensione della patente di guida per 8 mesi.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo inosservanza di norme giuridiche ed in particolare dell'articolo 186, comma 5 che prescrive che, per i conducenti coinvolti in incidenti, l'accertamento del tasso alcolemico deve essere effettuato dalle strutture sanitarie, per assicurare che lo stesso sia effettuato con maggiori garanzie attese le conseguenze che il fatto ha sul lato del risarcimento del danno; nella specie, invece, e' stato effettuato solo il test con l'etilometro. Altra violazione consiste nel fatto che l'alcoltest e' stato eseguito solo alle 6,47 e alle 7,07, mentre l'incidente si era verificato alle 4,45 circa; dunque l'accertamento e' stato eseguito a distanza di oltre due ore dai fatti, facendo si' che il rilievo non fosse piu' riferibile all'attivita' di guida; inoltre - sostiene il ricorrente - il Ba. non era rimasto sotto il controllo degli agenti ma era stato portato in ospedale dove aveva ingerito alcol. Sotto i detti profili la prova andava considerata inutilizzabile o quanto meno nulla.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Come gia' correttamente ha osservato la Corte di appello, l'articolo 186 C.d.S., comma 5, nel prevedere che per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale, l'accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalita' tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude che l'accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l'etilometro. Si tratta solo di una modalita' aggiuntiva e di una facolta' attribuita alla Polizia Stradale, essendo evidente che decidere la necessita' di procedere nell'uno o nell'altro modo dipendera' dalle circostanze del singolo caso, ed il primo sara' da privilegiare ove primaria si riveli l'esigenza di assicurare la salute del guidatore rimasto coinvolto nell'incidente allorche' il medesimo abbia riportato ferite. L'accertamento effettuato con l'alcoltest e' in ogni caso del tutto legittimo ed ha pieno valore probatorio.
Inammissibili sono poi le censure con le quali ancora in questa sede si dubita dei risultati del test e si prospetta l'eventualita' che il Ba. abbia ingerito alcol dopo l'incidente; di tali questioni si sono gia' occupati il Tribunale e la Corte di appello che, con motivazione completa e del tutto logica, hanno posto in evidenza le imprecisioni contenute nel rapporto di servizio circa l'ora in cui era avvenuto l'incidente (che si dava per avvenuto un'ora prima dell'ora pacificamente accertata) e l'inattendibilita' della deposizione del collega che assortamente avrebbe offerto da bere al Ba. . La insistita prospettazione di tali argomenti davanti a questo giudice non e' consentita attesa la natura tassativa delle violazioni che possono essere dedotte come motivi di ricorso per Cassazione, che escludono ogni valutazione di merito.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.