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L'Anas deve pagare i danni all'automobilista investito da una frana, anche se questa proviene dal terreno di un privato

L'Anas deve pagare i danni all'automobilista investito da una frana, anche se questa proviene dal terreno di un privato. Infatti, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. si applica alle situazioni di pericolo che si possono verificare sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, e va esclusa quando l'evento è imprevedibile, o perché causato dallo stesso utente, o perché dovuto ad un'alterazione "repentina dello stato della cosa". Nel caso analizzato, però, vanno tenute nella debita considerazione soprattutto due circostanze che proverebbero la prevedibilità dell'evento: negli anni precedenti, quel tratto stradale era già stato interessato da sfaldamenti - di piccola entità, ma comunque tali da indurre le Ferrovie dello stato a mettere in sicurezza i binari a ridosso della zona-; tali crolli erano stati presi in considerazione, come risultava da una relazione tecnica, anche dalla stessa Anas, che aveva predisposto delle opere, per fronteggiare lo stesso problema.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 18 luglio 2011, n. 15720



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo - Presidente

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AU. RA. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DELL'ERBA, rappresentato e difeso dall'avvocato ARTONI FURIO giusta delega a margine di pag. 2 del ricorso;

- ricorrente -

contro

AN. S.P.A. (OMESSO) in persona dell'Avv. GIAN CLAUDIO PICARDI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio MILONE LEONARDO in Roma del 7/7/2009, Rep. n. 62551;

- controricorrente -

e contro

SU. (OMESSO);

- intimato -

avverso la sentenza n. 1621/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 27/5/2008, depositata il 04/06/2008 R.G.N. 3765/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l'Avvocato SPADAFORA GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Au.Ra. vedeva respinta dal Tribunale di Varese, sez. distaccata di Gavirate, la domanda, nei confronti dell'AN. , per il risarcimento dei danni subiti in esito al distacco di grossi massi che avevano travolto l'autovettura da lui guidata lungo una strada statale. Nel corso del giudizio interveniva volontariamente l'ente S.U.V.A., che si surrogava all'attore per e prestazioni erogate allo stesso in conseguenza del sinistro.

La Corte di appello di Milano, adita dall' Au. , nella contumacia del S.U.V.A., respingeva l'impugnazione (sentenza del 4 giugno 2008).

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l' Au. , con sette motivi corredati da quesiti.

L'AN. resiste con controricorso, esplicato da memoria; il S.U.V.A., ritualmente intimato, non si e' difeso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La Corte di appello cosi' motiva, essenzialmente, il rigetto dell'impugnazione.

I massi sono franati da terreni di proprieta' di terzi, a monte per qualche centinaio di metri rispetto alla strada statale. Tra la strada e i suddetti terreni, sempre a monte, corre la linea ferroviaria con il relativo muro di contenimento, innalzato dalle ferrovie, rispetto all'originario muro, dopo la caduta di massi i quali, provenienti dai terreni dei terzi suddetti, avevano spostato i binari e danneggiato il muro di contenimento.

La circostanza che la frana abbia avuto origine in luogo diverso da quello in custodia dell'AN. rende l'evento imprevedibile.

Inoltre, la responsabilita' dell'AN. deve escludersi perche' non avrebbe dovuto adottare un comportamento diverso da quello tenuto, come ponendo un cartello di avvertimento, atteso che le frane, di modesta entita', si erano verificate circa otto anni prima e le Fe. avevano provveduto a predisporre opere in grado di evitarne altre, con conseguente imprevedibilita' di episodi piu' gravi, come quello che ha determinato il sinistro.

2. E' applicabile ratione temporis l'articolo 366 bis cod. proc. civ..

2.1. Con il primo motivo si deduce, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione rispetto alla premessa argomentativa della decisione impugnata, laddove la Corte di merito afferma che il rigetto dell'appello necessita di precisazioni ulteriori rispetto alla decisione di prime cure nella parte in cui, per "mero errore materiale" vengono richiamate norme del codice della strada estranee alla fattispecie. Il motivo e' inammissibile per l'assenza del momento di sintesi in grado di evidenziare la decisivita' della censura, atteso che la censura della motivazione della sentenza non si concretizza in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per te quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (principio consolidato, Cass. 30 dicembre 2009, n. 27680). Peraltro, nella specie, appare dedotto un vizio motivazionale su profili giuridici e non di fatto.

2.2. Il secondo e il settimo motivo si concludono con quesiti che chiedono alla Corte, rispettivamente, di verificare la mancata applicazione dell'articolo 2043 cod. civ. alla stessa AN. , quale responsabile per colpa individuabile nella mancata messa in sicurezza della strada.

All'evidenza, si tratta di quesiti astratti e generici; conseguente e' l'inammissibilita' per mancato rispetto dell'articolo 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

2.3. Con il sesto motivo si deducono vizi motivazionali in riferimento alla mancata ammissione di prove testimoniali.

In base al principio, secondo cui "Il ricorrente che, in sede di legittimita', denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali,)ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimita' il controllo della decisivita' dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e' consentito sopperire con indagini integrative", affermato ai sensi dell'articolo 360 bis cod. proc. civ., comma 1, (Cass. 30 luglio 2010 n. 17915), il motivo e' inammissibile.

Infatti, i capitolati della prova testimoniale sono solo parzialmente riprodotti, in sintesi.

3. I motivi terzo, quarto e quinto muovono alla sentenza censure per difetti motivazionali. Pur non contenendo un formale momento formale di sintesi, sono ammissibili, e da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, perche' dalla esplicazione si comprende la decisivita' della censura rispetto alla decisione della controversia. In particolare, con il terzo, si deduce, sostanzialmente, l'omessa considerazione che dalla relazione tecnica allegata dall'attore risultava la presenza di opere di contenimento sulla strada realizzate in periodi precedenti dall'AN. . Con il quarto, il ricorrente evidenzia l'insufficiente motivazione della sentenza laddove ritiene non necessario il cartello che avvisi gli utenti della possibilita' di caduta di massi perche' l'origine della frana si trova in terreni di terzi proprietari, senza considerare che dalla suddetta relazione tecnica risultava che Sa stessa AN. aveva predisposto delle opere per lo stesso problema. Con il quinto, si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'evento imprevedibile nonostante avesse dato atto che anni prima si erano verificati episodi simili, anche se piu' lievi ed erano state predisposte opere per evitarli. Le censure mosse alla sentenza sono meritevoli di accoglimento.

3.1. La Corte di merito, sia pure senza farvi mai espresso riferimento, ha ritenuto astrattamente applicabile la responsabilita' ex articolo 2051 cod. civ., rispetto a un tratto di strada statale "di pertinenza e di spettanza dell'AN. ". In concreto, ha poi escluso la responsabilita', valutando come imprevedibile l'evento perche' la frana proveniva da terreno di proprieta' di terzi e, quindi, non dalla strada soggetta a custodia; ma, anzi, si legge "il franamento ... si limita a incombere sulla e coinvolge la sede stradale". Imprevedibile perche' le frane precedenti erano state di minore entita' e le Fe. avevano provveduto a predisporre opere necessarie ad evitarle; cosi' che non era esigibile neanche un segnale che segnalasse il pericolo di frane.

3.2. E' costante nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui la responsabilita' ex articolo Cass. 7 aprile 2010 n 8229).

Rispetto alle strade aperte al pubblico transito la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all'articolo Cass. 3 aprile 2009, n. 8157).

3.3. Nella specie, la Corte di merito ha individuato la sussistenza del fortuito nei fatto del terzo (frane provenienti da terreni di terzi), ravvisando il carattere dell'oggettiva imprevedibilita' ed inevitabilita' con motivazione insufficiente e contraddittoria.

Infatti, ha ritenuto imprevedibile una frana di maggiore consistenza, che ha determinato l'alterazione dello stato della cosa in custodia, pur riconoscendo: che negli anni precedenti si erano verificate frane, proprio provenienti dai terreni a monte (dando rilievo, invece, alla diversa consistenza della frana); che dalla relazione tecnica risulta che la stessa AI. , negli anni precedenti, aveva predisposto opere per far fronte allo stesso problema; che nella zona intermedia a monte, di spettanza delle Fe. , erano gia' state predisposte delle opere. Circostanze, tutte, che avrebbero dovuto condurre ad interrogarsi sul se l'alterazione della cosa per via della frana fosse, piuttosto, prevedibile e se da parte dell'AN. erano state poste in essere le idonee misure di sicurezza sulla strada.

4. Pertanto, la sentenza impugnata e' cassata in relazione alla censura accolta, prospettata con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso. La causa e' rinviata alla Corte di appello di Milano, che decidera' anche le spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Accoglie i motivi terzo, quarto e quinto del ricorso e dichiara inammissibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

 

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