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L'azione di rivalsa promossa dall'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ex art. 292, comma primo, D.Lgs. n. 209 del 2005, nei confronti del responsabile del sinistro, deve qualificarsi come regresso

L'azione di rivalsa promossa dall'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ex art. 292, comma primo, D.Lgs. n. 209 del 2005, nei confronti del responsabile del sinistro, deve qualificarsi come regresso, in quanto l'obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata sorge non già dal fatto illecito in sé e per sé, bensì ex lege in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la circostanza nella specie in rilievo, ovvero la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa designata. Trattandosi, pertanto, di una obbligazione autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, peraltro trasformatasi in obbligazione di valuta in seguito al pagamento di una somma specifica, accertata giudizialmente o accettata dal danneggiato in via transattiva, l'azione suddetta può essere proposta dinanzi al Giudice del luogo di domicilio del creditore che agisce in regresso. Ai fini della individuazione del Giudice territorialmente competente deve, pertanto, farsi applicazione del disposto di cui all'art. 20 c.p.c., nella parte in cui all'uopo contempla il criterio alternativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione nei confronti del creditore che agisce in rivalsa, luogo nella specie correttamente individuato, ex art. 1182, comma terzo, c.c. in quello della sede dell'impresa.

Tribunale Trieste Civile, Sentenza del 25 febbraio 2011, n. 193



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Roberta Bardelle, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1819 del ruolo generale dell'anno 2009 vertente

TRA

Ca.Li., elettivamente domiciliato in Trieste, presso lo studio dell'avv.to Mi.Ti., che lo rappresenta e difende con l'avv.to At.Ca. per delega posta a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

Attore opponente

E

Al. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed in qualità di Impresa Designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Trieste, presso lo studio dell'avv.to Ma.Bl., rappresentata e difesa dall'avv.to Ka.Ro. per delega posta in calce alla comparsa di costituzione in giudizio;

Convenuta opposta

avente per oggetto: azione di opposizione a decreto ingiuntivo (n. 247/09).

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Li.Ca. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 247/09 emesso dal Tribunale Ordinario di Trieste in data 10.3.09, mediante il quale gli era stato ingiunto di pagare ad Al. S.p.A., quale di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la somma Euro 4.913,04 oltre interessi e spese versata dall'opposta a titolo di risarcimento danni a Le.De. quale vittima di un sinistro stradale causato in data 7.2.01 a Lecce dalla vettura dell'opponente (conducente proprietario) priva di copertura assicurativa; la responsabilità del sinistro era stata accertata da una sentenza del Giudice di Pace di Lecce allegata al ricorso per decreto ingiuntivo; Al. S.p.A. aveva dunque agito in regresso ex art. 292 comma 1 d.lgs 209 del 7.9.05 nei confronti del responsabile del sinistro per quanto corrisposto alla danneggiata.

Dopo aver eccepito l'incompetenza territoriale e per materia del Tribunale adito nonché la prescrizione del diritto di regresso azionato, l'opponente ha lamentato che la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 1466/03 dell'1.7.2003 non era mai stata portata a sua conoscenza e neppure il relativo atto di citazione, essendo stato notificato ad un indirizzo erroneo. Non contestata, invece, appare la circostanza relativa alla partecipazione al sinistro da parte del Ca. e la mancanza di copertura assicurativa oltre che la congruità di quanto pagato da Al. S.p.A. alla danneggiata.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 247/09 e respinte le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva conclusa tramite (precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione volto a qualificare l'azione di rivalsa promossa dall'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della strada ex art. 1182, comma 3, c.c. va individuato in Trieste, sede di Al. s.p.a..

Anche l'eccezione di prescrizione del diritto azionato deve essere disattesa, in quanto si è detto che la particolare fattispecie di solidarietà ex lege che si instaura fra il responsabile del sinistro, la cui vettura sia priva di copertura assicurativa, e l'impresa designata sfugge alle ragioni della prescrizione breve, che è di stretta interpretazione (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 10827 del 11.5.2007), e va sottoposta al termine decennale.

Inoltre nella fattispecie in esame vi è la presenza di una sentenza, che a prescindere dalla questione dell'opponibilità della medesima al Ca. per presunti vizi della notifica dell'atto di citazione (asseritamente all'esame del Giudice di Appello e comunque estranea all'oggetto del presente giudizio) risulta innegabile che detta pronuncia rende certo e liquido il credito controverso, con applicazione della disciplina di cui all'art. 2953 c.c. il quale stabilisce un termine prescrizionale decennale.

Quanto alla responsabilità per la verificazione del sinistro (ivi accertata a carico del Ca.), si rileva che parte opponente non ha contestato espressamente tale profilo sostanziale, limitandosi ad allegare l'inopponibilità processuale della sentenza de qua a se medesimo.

Può dunque risolversi positivamente la verifica meramente incidentale che si compie in questa sede in ordine alla responsabilità per l'incidente del 7.2.01 per mancata espressa contestazione in merito a tale profilo; tale verifica, invero, risulta finalizzata alla sola sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità dell'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'impresa designata dal Fondo, Al. s.p.a..

Poiché l'opposizione non è stata suffragata da prove idonee (tardive appaiono le richieste istruttorie di cui all'udienza del 5.3.10) e, viceversa, il credito azionato con il procedimento monitorio appare certo, liquido ed esigibile in quanto supportato da adeguata produzione documentale attestante il pagamento (doc. 7 fascicolo della fase monitoria), l'opposizione non merita accoglimento dovendosi confermare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.

La pluralità di orientamenti giurisprudenziali in ordine alla qualificazione dell'azione di rivalsa promossa dall'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della strada ex art. 292, comma 1, d.lgs. 209 del 7.9.05, costituisce giusto motivo per disporre la compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il tribunale in composizione monocratica così provvede:

a) Respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 247/09 promossa da Li.Ca. nei confronti di Al. S.p.A. e conferma l'esecutività del suddetto titolo monitorio.

b) Compensa fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Trieste, il 25 febbraio 2011.

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2011.

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