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L'azione proposta solo contro la compagnia del vettore è una mera possibilità accordata al terzo danneggiato

L'azione proposta solo contro la compagnia del vettore è una mera possibilità accordata al terzo danneggiato, il quale avrà il vantaggio di restare esente da questioni relative al solo riparto di responsabilità, differite al giudizio di rivalsa. Accordata tale opzione non pare però ragionevole precludere al terzo danneggiato la via tradizionale nei confronti dei proprietari dei veicoli e dei rispettivi garanti per la Rca.



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Svolgimento del processo
Con atto ritualmente notificato (A) ha convenuto in giudizio i soggetti indicati in epigrafe al fine di ottenere ristoro dei danni patiti a seguito del sinistro avvenuto in data 13/10/2004 tra la vettura (X) tg. (KA), condotta dal convenuto (B) ed assicurata con (C) (a bordo della quale si trovava come trasportata) e la (XA), tg. (KB), di proprietà di (D), condotta da (E) e priva di copertura.
Pur ritenendo essere la responsabilità del sinistro da ascriversi alla condotta del conducente del veicolo antagonista (E), l'attrice ha intentato l'azione anche nei confronti del proprio vettore e della sua compagnia, per una doverosa precauzione.
Si costituiva la (C) chiedendo il rigetto della domanda sulla base della assenza di responsabilità del proprio assicurato.
Il Procuratore di (F), Compagnia designata per il Fondo di Garanzia, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della propria assistita, a tal fine invocando il disposto dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private.
Sulla questione pregiudiziale questo G.U. invitava le parti al contraddittorio.
Di seguito i Procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con termini per il deposito di scritti conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
Oggetto della presente decisione è la questione, di rito, relativa alla legittimazione passiva della parte convenuta.
La Compagnia garante per la responsabilità del veicolo antagonista (ossia del veicolo diverso da quello sul quale si trovava il danneggiato al momento del sinistro) invoca la disposizione - art. 141- introdotta dal Codice delle Assicurazioni Private eccependo non avere il danneggiato azione nei propri confronti.
Si vedrà che trattasi di problematica più ampia, che coinvolge la legittimazione passiva dei proprietari dei veicoli coinvolti.
Secondo l'articolo 141 - risarcimento del terzo trasportato - (1) salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
(2) Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
(3) L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
(4) L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.
Secondo la interpretazione più restrittiva la norma in questione escluderebbe la legittimazione passiva della compagnia del veicolo antagonista, dovendo il trasportato danneggiato agire - si dice - necessariamente nei confronti della sola compagnia del vettore.
Proprio su tale lettura restrittiva si sono appuntati i dubbi di legittimità costituzionale ed i primi provvedimenti che hanno investito la Consulta della questione.
Si vuole in questa sede verificare se altra interpretazione risulti consentita dalla lettera dell'articolo 141.
Si nota subito che la norma non detta alcuna espressa disposizione in tema di legittimazione passiva del vettore (in particolare del proprietario del veicolo), classico litisconsorte nella tradizionale azione diretta, oggi disciplinata dall'articolo 144 C.d.A.P. - Azione diretta del danneggiato - che al terzo comma ha ribadito che nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

L'esclusione del litisconsorzio pare coerente con l'interpretazione che di seguito si va a proporre e con la esigenza di semplificazione perseguita dal legislatore delegato in ossequio ai principi della legge delega.
L'articolo 141, nella parte in cui prevede che il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, non rappresenta l'unica possibilità data al terzo trasportato, trattandosi tuttavia della strada più semplice per il conseguimento del risarcimento.
Questi, infatti, può (scegliere di) agire solo nei confronti della compagnia del vettore: in tal caso ogni questione relativa alla responsabilità dei conducenti, esclusiva o concorrente, è differita all'eseguito ... pagamento, nel giudizio denominato (secondo i più in maniera alquanto impropria) di rivalsa.
Fatto sta che la dinamica della lite semplificata in quel modo iniziata dal terzo trasportato risente di possibili deviazioni dallo schema predetto.
È infatti previsto che:
a) l'impresa di assicurazione del responsabile civile possa intervenire nel giudizio
e che
b) l'impresa predetta possa estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
L'ipotesi sub b) sta in rapporto di subordinazione logica non necessaria con quella sub a) : ed infatti la legge non dice che l'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio ... riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, facendo del riconoscimento la condizione necessaria per l'intervento e per l'estromissione.
II tenore della disposizione pare chiaro nel consentire l'intervento anche all'impresa che non riconosca la responsabilità esclusiva del proprio assicurato ed anche ove non si pongano problemi di capienza del massimale minimo.
Nel caso in cui tale riconoscimento vi sia l'esigenza di semplificazione imposta dalla legge delega è in ogni caso salvaguardata (ed ancora una volta si spiega la ragione del silenzio del legislatore in ordine all'eventuale litisconsorzio del terzo responsabile).
Non così, tuttavia, nel caso in cui la compagnia del veicolo antagonista intervenga - possibilità come visto non preclusa dall'articolo in commento - riconoscendo la responsabilità solo parziale o negando alcuna responsabilità del proprio assicurato e con la finalità di anticipare il giudizio di rivalsa: in tal caso non vi sarà estromissione e la causa proseguirà nei confronti di entrambe le compagnie (ed allora si pone il problema ulteriore dell'integrazione del contraddittorio ai proprietari dei veicoli coinvolti).
Nel caso di specie la semplificazione del rapporto processuale viene meno, peraltro a seguito dell'iniziativa di un soggetto diverso da quello al quale legge delega intende accordare una speciale protezione: il consumatore o contraente debole (ammesso, ma non concesso, che tale qualificazione possa darsi al terzo danneggiato).
Se allora la legge consente che il giudizio di danno possa risentire di un appesantimento procedurale - anche in caso di capienza del massimale minimo di legge - per l'iniziativa di un soggetto diverso (nei termini che sopra si è provato ad esporre) non si vede perché non possa essere lo stesso soggetto titolare del diritto di azione ad agire - secondo una scelta propria ed insindacabile - secondo gli schemi classici della responsabilità solidale (art.
2055 c.c.) nei confronti dei soggetti presunti corresponsabili.

Si conclude, pertanto, ritenendo che l'azione proposta solo contro la compagnia del vettore sia una mera possibilità accordata al terzo danneggiato, il quale avrà il vantaggio di restare esente da questione relative al solo riparto di responsabilità, differite al giudizio di rivalsa.
Accordata tale opzione non pare però ragionevole precludere al terzo danneggiato la via tradizionale nei confronti dei proprietari dei veicoli e dei rispettivi garanti per la r.c.a.
Tale interpretazione, non incompatibile con il testo della norma, pare quello che meglio si adegua ai principi costituzionali in tema di azione.
Spese al definitivo.
Separata ordinanza per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Piedimonte Matese, sulla domanda come proposta da (A) nei confronti di (D), (E), (F), (B) e (C), non definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara la legittimazione passiva di tutti i soggetti convenuti;
spese al definitivo;
separata ordinanza per il prosieguo.

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