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L'estinzione di una sanzione pecuniaria, prevista dal codice della strada non esclude il ricorso avverso i punti della patente

L'estinzione di una sanzione pecuniaria, prevista dal codice della strada, derivante dal pagamento in misura ridotta da parte del coobbligato solidale, proprietario dell'autoveicolo, non preclude al conducente, in qualità di autore materiale dell'infrazione, di proporre ricorso giurisdizionale al fine di evitare l'applicazione della sanzione personale relativa alla decurtazione di punti della patente di guida, conseguente alla violazione accertata. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile,Sentenza del 18 febbraio 2008, n. 3948)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTORIERI Franco - Presidente

Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FE. AD., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 264, presso lo studio dell'avvocato GIULIO ROMANO LONGARI, difeso dall'avvocato PALLOTTINI MARIA GIOVANNA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI GROTTAMMARE, in persona del Sindaco pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4/04 del Giudice di pace di RIPATRANSONE, depositata il 23/01/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/07 dal Consigliere Dott. Ippolisto PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

FATTO E DIRITTO

1. L'ing. Fe.Ad. proponeva avanti al giudice di pace di Ripatransone, opposizione al verbale di contestazione n. 02124/2003 della polizia municipale del comune di Grottammare del 31 luglio 2003, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'articolo 149/9 codice della strada ed applicata la sospensione della patente con decurtazione di dieci punti, deducendone l'inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto.

In corso di causa risultava che il 28 agosto 2003, precedentemente alla presentazione del ricorso, era stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata per la violazione in questione.

2. Il giudice di pace con sentenza numero 4/2004 dichiarava inammissibile il ricorso.

3. Il ricorrente articola tre distinti motivi. Nessuna attivita' in questa sede ha svolto l'intimato.

4. Motivi del ricorso.

4.1 - Col primo motivo si lamenta: "violazione e falsa applicazione dell'articolo 204 bis C.d.S., nonche' illogica e contraddittoria motivazione che relazione articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5.

Lamenta il ricorrente col primo motivo l'interpretazione data dal giudice di pace della norma di cui all'articolo 204 bis C.d.S.. A suo giudizio la norma in questione avrebbe previsto l'inammissibilita' del ricorso nei soli casi di mancato versamento della cauzione e di proposizione del ricorso avanti il giudice il pace in caso di contemporanea pendenza di analogo ricorso avanti al prefetto.

4.2 - Col secondo motivo il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione dell'articolo 184 bis c.p.c., nonche' omessa motivazione in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e 3".

Lamenta cioe' che erroneamente il giudice di pace ha rigettato l'istanza di rimessione in termini in relazione alla circostanza (emersa nel corso dell'udienza del 2 dicembre 2003) secondo la quale il pagamento era stato eseguito dalla societa' proprieta' del veicolo e coobbligata in solido. Il ricorrente non era a conoscenza di tale circostanza e aveva chiesto - ai fini della rimessione in termini - di essere ammesso a provarla ai fine poi di precisare le sue domande. A tal fine osserva che l'istituto della rimessione in termine e' stato esteso dal legislatore "a qualsiasi ipotesi di decadenza e non solo a quelle indicate negli articoli 183 e 184 c.p.c., purche' la parte dimostri di esservi incorsa per causa a se' non imputabile" (pagina 7 in fondo del ricorso).

4.3 - Col terzo motivo il ricorrente lamenta "omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza numero 4/04 ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5".

Deduce il ricorrente che il giudice di pace avrebbe omesso l'esame testimoniale richiesto fin dall'atto introduttivo e poi successivamente con le note autorizzate del 22 gennaio 2004.

5. Il ricorso e' fondato nei limiti di seguito indicati.

La Corte Costituzionale, richiesta di intervenire in ordine alle questioni di costituzionalita' sollevate in relazione alla norma di cui all'articolo 204 bis del codice della strada nel caso in cui, pagata la sanzione nella misura ridotta da parte di uno dei coobbligati in solido indicati dall'articolo 196 del predetto codice della strada, sia proposta opposizione dal conducente del veicolo (anche al fine di far venire meno le eventuali sanzioni personali accessorie) ha chiarito, con sentenza 471 del 2005, che "nessuna norma prelude al conducente del veicolo, autore materiale dell'infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione a suo carico della sanzioni personali suddette". Ha, altresi', chiarito la corte che tale sanzione "non riveste piu' carattere accessorio, ma assume un valore di sanzione principale per il contravventore, per tale motivo presentandosi come l'unica suscettibile di sanzione in sede giudiziaria; contestazione invece preclusa per la sanzione pecuniaria ...". La corte ha altresi' chiarito che l'iniziativa intrapresa dal contravventore non puo' essere considerata "propriamente diretta all'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione stradale ex articolo 204 bis C.d.S., bensi' al mero accertamento della sua illegittimita', al solo e specifico scopo di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio della patente di guida ... ".

Conseguentemente, una volta dedotto dal Comune l'avvenuto pagamento della sanzione nella misura ridotta, avrebbe dovuto il giudice di pace accogliere l'istanza di riammissione in termini avanzata dall'opponente, che ha chiesto di provare che tale pagamento era stato effettuato dal coobbligato in solido e senza che egli (opponente) ne fosse a conoscenza. E cio' al fine (una volta fornita tale prova) di poter precisare la propria domanda con riferimento al suo specifico interesse (far venir meno - accertata l'illegittimita' della contestazione - le sanzioni accessorie).

Il giudice di pace ha, quindi, errato ne ritenere che la preclusione alla proposizione dell'opposizione avverso le contestate violazioni al codice della strada riguardi non solo il coobbligato in solido che abbia proceduto nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della stessa al pagamento di una sanzione in misura ridotta, ma anche l'effettivo autore della violazione che non abbia effettuato tale pagamento e abbia autonomamente proposto opposizione a tale contestazione.

La sentenza impugnata va, quindi, annullata e rinviata al giudice di pace di San Benedetto del Tronto, che si atterra' al principio di diritto suindicato e regolera' anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso per quanto d ragione, cassa e rinvia, anche per le spese, giudice di pace di San Benedetto del Tronto.

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