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L'opponente avverso verbale di contestazione di infrazione alle norme sulla circolazione stradale non ha interesse a impugnare la sospensione della patente

L'opponente avverso verbale di contestazione di infrazione alle norme sulla circolazione stradale non ha interesse a impugnare la sospensione della patente. Con il verbale di accertamento, infatti, unico oggetto dell'opposizione, non può essere sospesa la patente, atteso che tale sanzione accessoria deve essere irrogata dal prefetto con specifico provvedimento che può e deve formare oggetto di autonoma opposizione, mentre non è ipotizzabile un'opposizione in prevenzione contestuale a quella al verbale nel quale il riferimento al fatto che la violazione comporti la decurtazione di punti nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente rappresenta un'avvertenza e non un'applicazione delle dette sanzioni, per le quali gli agenti accertatori non hanno alcuna competenza. Nella specie, ha osservato la Suprema corte, detti agenti non hanno - illegittimamente - provveduto al riguardo, essendosi limitati all'avvertimento dell'adozione de futuro e da parte dell'organo competente, dei provvedimenti di decurtazione punti e sospensione patente e al ritiro della patente stessa che è atto procedimentale dovuto ex lege e non provvedimento impugnabile. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 8 maggio 2008, n. 11490)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

e da

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

BA. GI. SA., elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato JAMICELI RICCARDO, (avviso postale PIAZZA VITTORIO EMANUELE III 24 CATANIA), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 43/04 del Giudice di pace di CHIARAMONTE GULFI del 28/09/04, depositata il 05/10/04;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 26/11/07 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso visto l'articolo 375 c.p.c. per la manifesta fondatezza del ricorso nei sensi in cui in motivazione, con ogni ulteriore provvedimento come per legge.

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell'Interno e l'U.T.G. di Ragusa impugnano per Cassazione la sentenza 5.10.04 con la quale il G.d.P. di Chiaramonte Gulfi, su ricorso in opposizione proposto da Ba.Gi., ha parzialmente annullato il verbale di contestazione n. (OMESSO) - redatto il 2.3.04 dalla Polstrada di Ragusa a carico del detto opponente per violazione degli articoli 148 C.d.S., commi 12 e 16 (sorpasso in prossimita' od in corrispondenza d'intersezioni), articolo 146 C.d.S., comma 2 (inosservanza di comportamento imposto dalla segnaletica), articolo 143 C.d.S., comma 11 (circolazione contromano), ritenendo la prima delle violazioni contestate assorbente delle altre, riducendo l'entita' della sanzione pecuniaria ed annullando la sanzione accessoria della sospensione della patente.

Il G.d.P. - riportate le difese dell'opponente, il quale, non negando la sussistenza dei fatti contestati, aveva sostenuto d'essersi trovato in una situazione di pericolo per la manovra indecisa dell'autovettura che lo precedeva, che, segnalando l'intenzione di svoltare a destra, diminuiva l'andatura, e, mentre egli si accingeva ad effettuare il sorpasso, inspiegabilmente, proseguiva dritto costringendolo, al fine di evitare la collisione, ad allargarsi ed occupare, anche se in modo marginale, l'altra carreggiata - nel riconoscere che la constatazione immediata da parte degli organi accertatori delle violazioni contestate, dava fondamento al loro operato e che i fatti dedotti a verbale dagli stessi erano tali da giustificare una precisa responsabilita' dell'opponente, ritiene, tuttavia, di valorizzare lo stato di necessita' "adombrato" dall'opponente, tale da dare ai fatti una configurazione meno grave, se pure non da giustificare pienamente l'operato del trasgressore, che avrebbe dovuto comunque regolare meglio velocita' e distanze di sicurezza; ritiene, poi, le violazioni contestate, di cui all'articolo 143 C.d.S., comma 11, ed all'articolo 146 C.d.S., comma 11 per circolazione contromano e mancata osservanza della segnaletica stradale, assorbite dalla violazione principale di cui all'articolo 148 C.d.S., comma 12 per sorpasso vietato, con conseguente inapplicabilita' delle pertinenti sanzioni; in fine, ritiene eccessiva la misura della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e delle altre sanzioni amministrative previste dalle norme contestate, onde "modifica" l'atto impugnato riducendo l'entita' delle sanzioni pecuniarie in complessivi euro 137,55, quella della sospensione della patente a giorni diciotto, quella della riduzione dei punti - patente a quattro.

L'amministrazione ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 204 bis, comma 7, articolo 148, commi 12 e 16, articolo 146, comma 2, articolo 143, comma 11 e articolo 126 bis in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3; l'omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5; l'erronea applicazione degli articoli 198 C.d.S. e Legge n. 689 del 1981, articolo 8, in relazione ai principi del cumulo giuridico delle pene; l'erroneo intervento sulle misure delle sanzioni principali ed accessorie.

Parte intimata resiste con controricorso. Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.

Al riguardo le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui e' pervenuto sono senza dubbio da condividere.

Il sorpasso, che, in quanto necessario per evitare intralci alla circolazione e sveltire il traffico, costituisce una manovra connaturale alla circolazione dei veicoli e sempre consentita, salvo ricorrano le condizioni di pericolo specificamente menzionate nell'articolo 148 C.d.S., non comporta necessariamente l'invasione dell'opposta corsia di marcia, onde da tale evenienza prescinde la disciplina stabilita per la manovra in questione, limitandosi la norma a stabilire la comune regola di condotta per cui il sorpasso deve avvenire sulla sinistra del veicolo o di altro utente della strada che proceda nella stessa corsia e, se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in piu' corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende sorpassare (Cass. 28.9.06 n. 21083); nelle situazioni di pericolo presunte ex lege di cui all'articolo 148 C.d.S., commi 10, 11, 12, 13 la ricorrenza delle quali comporta l'inibizione della manovra di sorpasso, solo la presenza di due carreggiate separate, o d'una sola carreggiata ma a senso unico, o d'una pluralita' di corsie per ciascuna carreggiata, consente il sorpasso, in quanto in tali condizioni non puo' verificarsi l'invasione dell'opposta carreggiata di marcia, mentre appunto detta invasione e' espressamente presa in considerazione come circostanza ostativa al sorpasso anche nelle particolari ipotesi nelle quali e' eccezionalmente consentito in ragione di situazioni di fatto specifiche pur in presenza della situazione di pericolo (comma 11, comma 12 sub "c").

Nel divieto di sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle intersezioni, stabilito dall'articolo 148 C.d.S., comma 12, che rappresenta anche un'ipotesi di scarsa visibilita' riconducibile alla previsione del precedente comma 2 sub "a", e' evidente l'esclusiva finalita' di prevenire il non avvertibile pericolo derivante dalla possibilita' dell'immissione, sulla carreggiata percorsa dai veicoli attivo e passivo coinvolti nel sorpasso, d'un veicolo, il cui sopraggiungere non e' in genere tempestivamente percepibile e che a sua volta non puo' percepire la situazione del traffico nella strada sulla quale e' per immettersi, proveniente dalle strade intersecanti o dalle possibili manovre di svolta degli stessi veicoli presenti sulla carreggiata, nonche', comunque, da una riduzione dello spazio di manovra tale da non consentire ai detti veicoli coinvolti nel sorpasso e nell'immissione di evitare gli ostacoli alla normale circolazione.

L'obbligo imposto ai veicoli dall'articolo 143 C.d.S., di circolare sulla parte destra della carreggiata, oltre che in prossimita' del margine destro della medesima, anche quando la strada e' libera, e la previsione di una particolare sanzione per colui che circola contromano in corrispondenza delle curve e dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilita' - tra i quali ultimi rientra, per quanto sopra, il transito in prossimita' delle intersezioni - non mira, invece, a tutelare la possibilita' di reagire efficacemente ad un altrui comportamento pericoloso, ma ad impedire che la violazione del precetto venga posta in essere mediante l'invasione dell'opposta corsia di marcia in situazioni che non garantiscano che la stessa, oltre ad essere necessitata, sia anche consentita dalle condizioni del flusso veicolare opposto o in fase d'immissione e che, in ogni caso, sia rilevabile dai veicoli sopraggiungenti nell'altra corsia o dalle strade laterali e consenta ai loro conducenti di adeguare a detta invasione la propria condotta (cfr. Cass. 21083/06 cit.).

L'effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimita' d'un'intersezione con l'invasione dell'opposta corsia di marcia integra, conseguentemente, gli e-stremi tanto della fattispecie del sorpasso vietato quanto di quella della circolazione contro mano (e l'Autorita' accertante ha, anzi, errato nel contestare l'ipotesi generica di cui all'articolo 143 C.d.S., comma 11, in luogo di quella specifica piu' grave di cui al successivo comma 12), non sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialita', bensi' di concorso formale, onde erroneamente nell'impugnata sentenza si e' ritenuto l'assorbimento della violazione del precetto di cui all'articolo 143 C.d.S., comma 11 in quella dell'articolo 148 C.d.S., comma 12.

Del pari erroneamente il giudice a quo ha ritenuto assorbita nella violazione dell'articolo 148 C.d.S., comma 12, anche quella dell'articolo 146 C.d.S., comma 11 relativa all'inosservanza della segnaletica stradale, costituita, nella specie, dal cartello indicativo della prossimita' dell'intersezione e dalla doppia striscia longitudinale continua sulla superficie stradale.

In particolare, i cartelli triangolari di pericolo, tra i quali quelli di preavviso d'incrocio, obbligano i conducenti all'adozione d'una condotta di guida improntata ad attenzione e prudenza maggiori rispetto a quelle comunque ordinariamente dovute ex articolo 140 C.d.S., che comporta specialmente la riduzione della velocita' ed un piu' attento e rigoroso rispetto di tutte le regole della circolazione, indipendentemente dal fatto che la specifica ipotesi di pericolo segnalata comporti altresi', di per se stessa, obblighi ulteriori in ragione di pertinenti previsioni normative che regolino in funzione di essa la condotta di guida.

Lo stesso giudice a quo, al riguardo, ammette che l'opponente "avrebbe, comunque, dovuto regolare meglio la velocita' e la distanza di sicurezza" pur dando credito alle giustificazioni, relative ad una situazione di necessita', "adombrate" dall'opponente stesso; un credito del tutto immotivato, come giustamente osserva parte ricorrente, in difetto di qualsivoglia riportato riscontro probatorio che, ex articolo 2697 c.c. incombeva al detto opponente fornire.

Anche in questo caso, la disposizione dell'articolo 146 C.d.S. e' intesa a disciplinare situazioni e comportamenti diversi da quelli disciplinati dall'articolo 148 C.d.S., onde le norme considerate non si pongono in rapporto di specialita' e la violazione d'entrambe da luogo ad un' ipotesi di concorso formale.

Il giudice a quo non poteva, dunque, legittimamente disporre, come ha invece disposto, l'assorbimento delle violazioni di cui agli articoli 143 e 146 C.d.S. in quella dell'articolo 148 stesso codice.

Ne' poteva legittimamente disporre una riduzione delle sanzioni pecuniarie (tra l'altro decidendo ex officio e, quindi, extra petita, dacche' dalla sentenza stessa non e-merge fosse stata proposta dall'opponente domanda in tal senso, ne' l'intimato, costituendosi, ha sostenuto d'averla invece proposta; ma la questione non ha formato motivo d'impugnazione in questa sede) in misura inferiore a quella minima di legge quale determinata nell'impugnato verbale, dacche', pur nell'errata operazione di cumulo, avrebbe dovuto, comunque, aumentare l'entita' dell'unica sanzione riconosciuta, come fondatamente eccepito da parte ricorrente.

Vanno, per contro, rilevate ex officio in questa sede - trattandosi di questione d'ordine pubblico processuale, sottratta alla disponibilita' delle parti ed ostativa alla trattazione ed alla decisione della questione nel giudizio di merito - l'inammissibilita' originaria dell'opposizione e la consequenziale carenza di potestas iudicandi del giudice a quo quanto alla decurtazione dei punti - patente ed alla sospensione della patente stessa in sede d'opposizione al verbale.

Per quanto attiene alla decurtazione del punteggio della patente - che ai sensi dell'articolo 126 bis C.d.S., comma 2, viene applicata dall'autorita' centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ali' esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta e sulla base della tabella allegata all'articolo medesimo - in adeguamento ai dettami della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, dichiarativa dell'illegittimita' della citata disposizione del codice della strada nella parte in cui imponeva, in caso di mancata identificazione del materiale trasgressore, la segnalazione a carico del proprietario del veicolo che non avesse comunicato in termini i dati dell'effettivo conducente, e' intervenuta la nuova normativa di cui alla Legge 24 novembre 2006, n. 286, articoli 164 e 165 della di conversione del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 44.

Sicche' il verbale, contenendo non un provvedimento irrogativo della sanzione, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitivita' dell'accertamento, non e' sotto tale profilo impugnabile per difetto dell'oggetto: ne consegue l'inammissibilita' dell'originaria opposizione sul punto per difetto d'un provvedimento impugnabile e, comune, per difetto d'interesse del ricorrente, sotto gli evidenziati profili, alla pronunzia giurisdizionale, pronunzia che la sussistenza di quell'oggetto dell'impugnazione e di quell'interesse, quali condizioni dell'azione, di necessita' presuppone esistente al momento della sua adozione.

Parimenti, sulla questione della sospensione della patente, l'opponente non ha interesse ad impugnare, in quanto con il verbale d'accertamento, unico oggetto dell'opposizione in sede di merito, non puo' essere, e non e' stata, sospesa la patente; tale sanzione accessoria deve essere irrogata dal Prefetto con specifico provvedimento che puo' e deve formare oggetto d'autonoma opposizione, mentre non e' ipotizzabile un'opposizione "in prevenzione" contestuale a quella al verbale nel quale il riferimento al fatto che la violazione comporti la decurtazione di punti nonche' la sanzione accessoria della sospensione della patente rappresenta un'avvertenza e non un'applicazione delle dette sanzioni, per la quale gli agenti accertatori non hanno alcuna competenza ne', nella specie, hanno (illegittimamente, nel caso avessero) provveduto, essendosi limitati all'avvertimento dell'adozione, de futuro e da parte dell'organo competente, dei provvedimenti di decurtazione punti e sospensione patente ed al ritiro della patente stessa che e' atto procedimentale dovuto ex lege e non provvedimento impugnabile.

E' contro il provvedimento prefettizio, dal quale la sanzione della sospensione sia stata comminata, che deve essere, invece, rivolta l'eventuale opposizione dell'interessato, ai sensi della Legge n. 689 del 1981 articolo 22 e segg. non gia' avverso il verbale d'accertamento; questo, come si e' sopra evidenziato, non potrebbe per tale via essere privato della sua rilevanza ai fini certificativi e, quanto al distinto procedimento amministrativo di sospensione della patente, esso costituisce un mero atto interno, sotto il qual profilo, in particolare, giova ricordare come il verbale di accertamento delle violazioni per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa non e', di per se', lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito un'attivita' istruttoria destinata a concludersi, ove l'autorita' competente ravvisi la sussistenza dell'infrazione contestata, con l'emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, la cui impugnabilita', in sede giurisdizionale, e' espressamente riconosciuta dal legislatore (Cass. 19.2.04 n. 3332).

Il riconoscimento, anche per espressa previsione legislativa (articolo 204 C.d.S.), della possibilita' di proporre opposizione avverso il verbale di accertamento delle violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie trova il suo presupposto nella circostanza che esso soltanto (a differenza di quanto stabilito dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative) e' idoneo ad assumere valore ed efficacia di titolo esecutivo, e percio' ad incidere sulla posizione della persona alla quale la violazione sia addebitata; ma, al di fuori di tale ambito, e quando percio' non si tratti di sanzioni amministrative pecuniarie, il verbale d'accertamento e' privo di siffatta particolare efficacia giuridica e la tutela delle posizioni lese non puo', dunque, esplicarsi se non nei confronti del provvedimento conclusivo, con il quale la sanzione e' comminata e che tale lesione, a differenza dal verbale, determina (Cass. 19.11.07 n. 23999, 30.5.05 n. 11369 in motivazione; nel medesimo senso, con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie estranee al C.d.S., si veda Cass. 2.9.04 n. 17674).

Anche sotto l'esaminato profilo difettavano, dunque, il presupposto per l'impugnazione del verbale in sede oppositiva e, quindi, il potere del giudice adito di pronunziare al riguardo.

A tali principi e considerazioni il giudice a quo non si e' conformato, onde l'impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio.

Poiche', infatti, dalla sentenza stessa risulta che le questioni esaminate rappresentavano gli unici motivi d'opposizione, questi essendo risultati infondati o inammissibili per le ragioni sopra esposte, la causa puo' essere decisa nel merito in questa sede, ex articolo 384 c.p.c., con rigetto dell'originaria opposizione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimita' mentre, per quello di merito, non v'ha luogo a provvedere essendosi l'Amministrazione costituita a mezzo di funzionario e non avendo depositato la nota delle spese vive liquidabili.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l'originaria opposizione; condanna alle spese del giudizio di legittimita' che liquida in euro 400,00 per onorari oltre prenotate a debito ed accessori di legge.



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