Infortunistica stradale: Guide e Consulenze Legali

Hai subito un incidente stradale?

Ottieni il giusto risarcimento del danno
a Zero rischi e Zero spese

L'utilizzatore di un auto in leasing, danneggiata dal fatto illecito del terzo, è legittimato a domandare il risarcimento

Il detentore di una cosa altrui, come l'utilizzatore di un auto in leasing, danneggiata dal fatto illecito del terzo, è legittimato a domandare il risarcimento, dimostrando solo la sussistenza del titolo in virtù del quale è tenuto a tenere indenne il proprietario. (Nel caso in esame, la legittimazione è ancor più certa dal momento che il danneggiato ha anche prodotto una lettera che lo autorizzava espressamente a richiedere il risarcimento del danno al proprietario dell'altro autoveicolo coinvolto nel sinistro).

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 12 ottobre 2010, n. 21011



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 11948/2006 proposto da:

ZA. AN. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato TORSELLI GIAMPAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTINO LUCREZIA giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

e contro

AU. BI. LU. (OMESSO), RO. &. SU. AL. AS. ;

- intimati -

sul ricorso 15841/2006 proposto da:

BI. TR. S.R.L. (OMESSO), in persona del suo Amministratore delegato e legale rappresentante BI. GI. , RO. &. SU. AS. SU. IN. OF. LTD (OMESSO), in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante AN. AN. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato GIUA LORENZO, rappresentati e difesi dall'avvocato BENUSSI FERMO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale per il primo e in calce al controricorso e ricorso incidentale per la seconda;

- ricorrenti -

e contro

ZA. AN. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 84/2005 del TRIBUNALE di MILANO, SEZIONE DISTACCATA DI RHO, emessa il 15/02/2005, depositata il 23/02/2005 R.G.N. 161674/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l'Avvocato GIAMPAOLO TORSELLI (per delega dell'Avv. LUCREZIA MARTINO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 22 gennaio 2003 il giudice di pace di Rho, condannava Bi.Lu. , titolare dell' au. Bi. Lu. , e Ro. &. Su. as. , in solido tra loro, a risarcire all'attore Za.An. la meta' dei danni subiti dalla vettura dello stesso, in conseguenza dell'incidente stradale del (OMESSO) (sulla base della presunzione di concorso di responsabilita' di cui all'articolo 2054 c.c.).

La decisione era impugnata dallo Za. che insisteva per l'accoglimento integrale della domanda, previo accertamento della esclusiva responsabilita' del conducente dell'autocarro di proprieta' della ditta di autotrasporti.

Con sentenza 15 - 23 febbraio 2005 il Tribunale di Milano - sezione distaccata di Rho - dichiarava il difetto di legittimazione attiva.

Dal contratto prodotto sin dal giudizio di primo grado, risultava che la vettura era stata concessa in locazione finanziaria allo Za. dalla SB. Le. s.p.a. Dal contratto emergeva che in caso di incidente in nessun caso l'utilizzatore aveva titolo per trattare l'indennizzo con la compagnia assicuratrice, restando cio' riservato alla concedente.

Avverso tale decisione lo Za. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo, illustrato da memoria.

Resistono la Ro. &. Su. as. -. Su. In. of. ltd. - e la srl Bi. Tr. con unico controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei due ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Le due controricorrenti deducono la inammissibilita' del ricorso principale sotto vari profili.

La copia autentica della decisione impugnata risulta prodotta e depositata in cancelleria alla data di iscrizione a ruolo della causa, unitamente alla istanza ex articolo 369 c.p.c., ed ai due fascicoli dei precedenti gradi di giudizio.

Quanto alla attribuzione allo Za. , da parte dello stesso ricorrente, della qualita' di locatore anziche' di quella di locatario, si tratta - all'evidenza - di un errore che non ha dato adito ad alcuna difficolta' per i resistenti, che hanno potuto spiegare tutte le loro difese.

Tra l'altro, la sentenza impugnata risulta essere stata depositata prima del 2 marzo 2006, donde la inapplicabilita' del Decreto Legislativo n. 40 del 2006, e dell'articolo 366 bis, che prevede l'onere della formulazione di un quesito di diritto ogni volta che si deduca la violazione di una disposizione di legge, e del novellato articolo 366 c.p.c., n. 6, che prevede la necessita' di indicare nel ricorso i documenti e gli atti processuali, sui quali il ricorso si fonda.

Il ricorso principale, ammissibile, consta di un unico motivo, con il quale si deduce la violazione degli articoli 1140, 1168, 2043 e 2054 c.c., censurando la decisione del Tribunale che ha escluso la legittimazione dello Za. ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno relativo all'autovettura danneggiata dall'incidente, in quanto non proprietario, ma semplice utilizzatore del veicolo concesso in locazione finanziaria da SB. Le. s.p.a..

Si richiama sul punto il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale: "In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento puo' spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. E' dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'articolo 1140 c.c." (Cass. 23 febbraio 2006 n. 4003, 20 agosto 2003 n. 12215).

Ed ancora: "Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, e' legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtu' del quale e' obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata gia' adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante" (Cass. 26 ottobre 2009 n. 22602).

Erroneamente, pertanto, i giudici di appello hanno ritenuto che la legittimazione attiva, nel caso di specie, spettasse unicamente alla societa' di leasing, senza tener conto che l'utilizzatore dell'autoveicolo aveva sofferto, a seguito dell'incidente, un danno patrimoniale, come documentato dalla fattura prodotta, intestata allo stesso Za. .

Inoltre, lo stesso aveva prodotto una lettera della concedente che lo autorizzava espressamente a richiedere il risarcimento del danno al proprietario dell'autocarro investitore ed alla compagnia di assicurazione dello stesso.

Senza adeguata motivazione la Corte territoriale aveva ritenuto priva di qualsiasi' rilevanza tale dichiarazione in quanto contenuta in una scrittura privata non riconosciuta.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le scritture provenienti da terzi (o formate da una parte e da un terzo) non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati o alla data del loro verificarsi, ma sono rimesse alla libera valutazione del giudice di merito e possono, in concorso con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, che ne confortino l'attendibilita', fornire utili elementi di convincimento, specialmente se di esse sia provata, o non sia contestata, la veridicita' formale.

Anche sotto tale profilo, il giudice di appello non ha tenuto conto di tale insegnamento giurisprudenziale, limitandosi ad osservare che alla scrittura privata proveniente da un terzo (e non riconosciuta) non poteva essere attribuito alcun valore documentale, ai sensi degli articoli 2702 e 2703 c.c., senza prendere in esame la fattura della riparazione della vettura prodotta dallo stesso Za. .

Il ricorso principale deve, pertanto, essere accolto con assorbimento del ricorso incidentale riguardante esclusivamente le spese del giudizio di secondo grado.

Il giudice di rinvio procedera' a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale.

Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

 

INDICE
DELLA GUIDA IN Infortunistica stradale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3444 UTENTI