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La dichiarazione confessoria, contenuta nel C.I.D. non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente

La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo, assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendosi applicare l’art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo il quale la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere

Dott. FICO Nino - Consigliere

Dott. CALABRESE Donato - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21475-2005 proposto da:

IR. SA. GI., elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso da se medesimo con studio in 94014 NICOSIA (EN) Via Roma, 13;

- ricorrente -

contro

LA. GI. MA., NU. MA. AS. SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 69/2005 della GIUDICE DI PACE di NICOSIA, emessa il 22/04/05, depositata il 28/05/2005; R.G.N. 27/C/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per inammissibile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 22 Aprile - 28 maggio 2005, nell'ambito di un giudizio reso secondo equita', il giudice di pace, di Nicosia ha attribuito la responsabilita' di un incidente stradale del (OMESSO), ad Ir. Sa. Gi. per l'80% e a La. Gi. Ma. per il restante 20%.

L'attore Ir. Sa. aveva compiuto una manovra di inversione di marcia ad "U" in prossimita' di una curva ed in luogo in cui vi era il divieto di superamento della linea continua della carreggiata. Per tale motivo il giudice di pace riconosceva la responsabilita' prevalente dell'Ir. Sa. nella causazione dell'incidente (valutata nell'ordine dell'80%).

Alla La. Gi., invece, era riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 20% per non avere usato la prudenza necessaria e opportuna nella guida in un centro abitato, in prossimita' di una curva e comunque per non essere stata in grado di neutralizzare le piu' gravi imprudenze commesse dalla controparte.

Conseguentemente, il giudice liquidava in favore dell'attore Ir. Sa. il 20% delle effettive spese sostenute per la riparazione dell'autovettura (e precisamente 60,00 Euro) oltre ad un giorno di fermo tecnico, liquidato, per intero, in euro 50,00, e cosi' complessivamente euro 110,00.

Con la stessa decisione il giudice provvedeva a liquidare le spese del giudizio, ponendole per l'80% a carico dell'Ir. Sa. e per il restante 20% della La. Gi..

Nella stessa misura percentuale poneva a carico delle due parti le spese liquidate a favore della compagnia di assicurazione e quelle per la consulenza tecnica di ufficio.

Avverso tale sentenza l' Ir. Sa. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da dieci motivi, illustrati da memoria.

Le intimate non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce falsa ed erronea applicazione dell'articolo 320 c.p.c., comma 1, in relazione all'articolo 183 c.p.c., comma 1, applicabile dinanzi al giudice di pace ex articolo 311 c.p.c. nonche' mancanza assoluta di motivazione su un punto decisivo della controversia e nullita' della sentenza (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il giudice di pace non aveva dato corso al libero interrogatorio delle parti ne' al prescritto tentativo di conciliazione, dandone comunque atto nel verbale di causa.

La La. Gi. non era comparsa alla prima udienza, rendendo cosi' impossibile il tentativo di conciliazione. La convenuta non si era, infine, presentata ad alcuno dei sopralluoghi disposti dal consulente tecnico di ufficio, impedendo in tal modo la ricostruzione delle modalita' dell'incidente.

Il motivo e' inammissibile ancor prima che privo di qualsiasi fondamento.

Non possono costituire oggetto di ricorso per Cassazione le deduzioni relative al mancato esercizio di una facolta' discrezionale del giudice, quale quella di trarre argomento di prova dalla mancata comparizione del convenuto, (persino nel caso - peraltro non verificatosi nella specie - in cui lo stesso sia rimasto contumace) a rendere l'interrogatorio prescritto dal codice di procedura civile.

A differenza di quanto previsto in altri Paesi, il nostro ordinamento giuridico non ricollega effetti automatici alla mancata costituzione o comparizione della parte (v. tuttavia le disposizioni relative alle controversie in materia di rapporti societari, in base alle quali, a determinate condizioni, i fatti affermati dall'attore si consideravano - prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 340 del 12 ottobre 2007 - non contestati in caso di mancata o tardiva costituzione del convenuto: Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 13 comma 2) (cfr. Cass. 29 marzo 2007 n. 7739).

La mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purche' concorrano anche altri elementi.

Tuttavia, non e' censurabile in sede di legittimita' la sentenza che pur in caso di mancata risposta a interrogatorio formale, non ritenga ammessi i suddetti fatti.

Il rilievo formulato dall'attuale ricorrente e', inoltre, privo di qualsiasi fondamento, poiche' il primo giudice - contrariamente a quanto evidenziato nel ricorso - ha tenuto conto del comportamento processuale della convenuta La. Gi., conducente della Toyota, e del fatto che la stessa non ebbe ad ottemperare all'invito del consulente tecnico di ufficio di collaborare nella ricostruzione dell'incidente, attribuendo alla convenuta il 20% della responsabilita'.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce falsa ed erronea applicazione dell'articolo 115 c.p.c., comma 1, erroneita' della ordinanza riservata del 3-4 aprile 2002 nella parte in cui non era stata ammessa la prova col teste D'.An. e nullita' della sentenza ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Erroneamente il primo giudice aveva ritenuto ininfluente ai fini della decisione la circostanza sulla quale il predetto testimone era chiamato a deporre.

Anche questo motivo si rivela del tutto inammissibile.

Poiche' il procedimento davanti al giudice di pace e' regolato, ai sensi dell'articolo 311 cod. proc. civ., dalle norme relative a quello davanti al Tribunale, al medesimo e' applicabile anche l'articolo 178 cod. proc. civ. cosi' come modificato dalla Legge n. 353 del 1990.

Ne deriva che, avverso le ordinanze emesse dal

giudice di pace di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non e' piu' ammesso reclamo dinanzi al Collegio, ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione. (Cass. 14 novembre 2007 n. 23574).

Nel caso di specie, dalle conclusioni indicate a verbale all'udienza del 5 novembre 2004, risulta che l' Ir. Sa. non ebbe espressamente a reiterare la richiesta di ammissione del teste D'. (pur avendo sollevato obiezioni in ordine alla mancata audizione di altri testi: Mo., Pa. e M.).

Ne consegue la inammissibilita' della censura mossa con il secondo mezzo.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce falsa ed erronea applicazione dell'articolo 246 c.p.c., erroneita' della ordinanza di revoca pronunciata all'udienza del 4 giugno 2003, nullita' della sentenza ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il giudice di pace, dopo avere ammesso la testimonianza della Mo., ne aveva disposto la revoca sul presupposto che la stessa avesse un interesse diretto nella causa, desunto solo dalla sua posizione di dipendente precaria della societa' della La. Gi..

Tale decisione, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in aperto contrasto con la norma processuale (articolo 246 c.p.c.) che richiede un interesse diretto nella causa per la incapacita' a testimoniare.

Le censure formulate dal ricorrente ad avviso del Collegio - sono inammissibili, poiche' i fatti sui quali la teste Mo. era chiamata a deporre (consegna da parte del D'., dipendente della La Giusa Mobili del modello CID relativo all'incidente del (OMESSO) e successivi colloqui tra l' Ir. Sa. e la stessa Mo.) sono state ritenuti ininfluenti dallo stesso giudice, non riguardando direttamente la dinamica del sinistro. Ogni questione relativa alla incapacita' del teste deve pertanto ritenersi superata.

Del resto, lo stesso giudice di pace ha dato atto (p. 7-8 della sentenza) che il modello CID a firma dello stesso Ir. Sa. non conteneva alcun fatto a lui sfavorevole se non la ammissione di avere compiuto una manovra di inversione di marcia nel luogo indicato.

La decisione impugnata non si pone in contrasto con il recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, per il quale:" la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'articolo 2733 c.c., comma 3, secondo la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti e', per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. (Cass. S.U. 5 maggio 2006 n. 10311).

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancata audizione del vigile urbano Pa.Gi., rilevando che entrambe le convenute, La. Gi. e Nu. MA. as., avevano rinunciato alla audizione di tale teste, mentre lo stesso ricorrente aveva insistito perche' fosse sentito sulle circostanze indicate.

Nonostante il chiaro disposto dell'articolo 245 c.p.c., comma 2, il giudice di pace aveva revocato la ordinanza ammissiva di tale testimonianza: donde la nullita' della decisione impugnata.

Anche questo motivo, con il quale si deduce la violazione di norme processuali, e' del tutto inammissibile.

Nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto superflua la audizione del secondo vigile urbano Pa., chiamato insieme all'altro vigile (Ni., quest'ultimo regolarmente escusso) per riferire in ordine "al traffico che si svolge nella via (OMESSO) nel corso della mattinata".

Sia il Ni. che il Pa., non erano presenti nel luogo dell'incidente nel momento in cui questo ebbe a verificarsi.

Per questo motivo, la difesa della La. Gi. aveva dichiarato di voler rinunciare alla testimonianza del Pa. e la Nu. MA. as. aveva ritenuto di doversi associare a tale richiesta.

Osserva il Collegio: la tesi della parte ricorrente, secondo la quale - in questo caso - sarebbe stata necessaria anche la sua accettazione alla rinuncia e' priva di qualsiasi fondamento.

Anche nella ipotesi in cui una parte si opponga alla rinuncia dell'altra parte ai propri testimoni, il giudice del merito non e' tenuto ad ammettere la prova ove ritenga, con apprezzamento incensurabile in Cassazione, che gli elementi acquisiti al processo siano sufficienti per la decisione.

La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito (non censurabile in sede di legittimita') che puo' essere esercitato anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova.

Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza.

Con il quinto motivo si deduce falsa ed erronea valutazione dell'articolo 261 c.p.c., commi 2 e 3, nonche' mancanza ed insufficienza di motivazione, e nullita' della sentenza (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

L'attuale ricorrente, alla udienza del 26 febbraio 2002, aveva prodotto dinanzi al giudice di pace copia della planimetria dei luoghi ove si era verificato l'urto.

La planimetria non era stata contestata e tutte le parti avevano concordemente richiesto di effettuare un esperimento giudiziale, che il giudice tuttavia - senza motivazione alcuna - non aveva disposto.

Anche queste censure sono del tutto prive di fondamento.

L'ammissione dei mezzi di prova di cui all'articolo 261 cod. proc. civ. e' rimessa alla iniziativa e alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non e' censurabile in sede di legittimita' la sentenza che non abbia ammesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessita' (Cass. 29 marzo 1995 n. 3710).

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia falsa ed omessa applicazione dell'articolo 116 c.p.c., comma 2, ultima alinea nonche' mancanza assoluta di motivazione su di un punto decisivo della controversia e conseguente nullita' della sentenza ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Anziche' disporre l'esperimento giudiziale richiesto da entrambe le parti, il giudice di pace aveva nominato un consulente tecnico di ufficio, attribuendogli l'incarico di esprimere un "parere giudiziale sulla dinamica del sinistro alla luce delle prove documentali e degli atti di causa".

Con il settimo motivo il ricorrente rileva la falsa ed erronea applicazione dell'articolo 115 c.p.c., comma 1 e dell'articolo 111 Cost., comma 6, nonche' mancanza assoluta di motivazione e nullita' della sentenza (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il consulente nominato dall'ufficio non aveva trasfuso le osservazioni formulate dal consulente di parte attrice nella propria relazione.

Il giudice di pace aveva rifiutato persino di sentire il consulente M. a conferma delle osservazioni formulate.

La circostanza sulla quale il teste era stato chiamato a deporre riguardava la ampiezza della strada, il fatto che la stessa consentisse di compiere agevolmente la conversione ad "U" e che "ove la La. Gi. avesse usato la necessaria diligenza certamente non sarebbe andata a sbattere sulla parte anteriore sinistra della Volvo S40".

Il sesto e settimo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra di loro.

Essi sono inammissibili.

Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equita', ai sensi dell'articolo 113 cod. proc. civ., comma 2 sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, per violazione della Costituzione e delle norme comunitarie, nonche' per violazione dei principi informatori della materia e per nullita' attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorieta'.

Deve, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione col quale si lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nella individuazione e ricostruzione delle prove (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2215).

Nel caso di specie, il giudice di pace ha dato atto della mancata comparizione della La. Gi. (pag. 9 della sentenza impugnata, sottolineando che la stessa "senza addurre giustificazione alcuna non ha ottemperato all'invito del c.t.u.") e - nell'ambito di una pronuncia resa nell'ambito della giurisdizione equitativa - ha valutato nella misura del 20% la responsabilita' della stessa convenuta.

In misura maggiore (valutandolo nell'ordine dell'80%) lo stesso giudice ha ritenuto il concorso di colpa dell'Ir. Sa., per avere effettuato una manovra di conversione ad "U" in prossimita' di una curva, ed in un tratto in cui vi era una linea continua di mezzeria che imponeva il divieto assoluto di superarla.

Tale motivata conclusione - resa peraltro nell'ambito di una decisione secondo equita' - sfugge a qualsiasi censura, essendo del tutto irrilevante che il primo giudice non abbia ritenuto di disporre l'esperimento giudiziale richiesto.

Quanto alla mancata audizione del teste M., e' appena il caso di ricordare che il giudice di pace aveva rigettato l'ammissione in qualita' di teste del consulente tecnico di parte, geom. M., poiche' non era stata richiesta tempestivamente dalla parte attrice.

Lo stesso giudice, tuttavia, ha ammesso il deposito della perizia giurata di parte, riservandosi di valutarla nei modi previsti dalla legge (pag. 4 della sentenza).

La decisione del primo giudice appare in tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio della perizia giurata come mezzo di prova, ad essa si puo' solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento e affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non e' obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass. 17 maggio 1997 n. 4437).

Tra l'altro, l'attore Ir. Sa. aveva richiesto al proprio consulente (di parte) di compiere non gia'un accertamento di fatto od una valutazione di ordine tecnico, ma di esprimere la propria opinione (chiedendogli che se "la La. Gi. avesse usato la necessaria diligenza certamente non sarebbe andata a sbattere sulla parte anteriore sinistra della Volvo S40").

Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce falsa ed erronea ricostruzione dei fatti di causa, mancanza assoluta di motivazione, violazione dell'articolo 111 Cost., comma 6 e nullita' della sentenza (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il giudice di pace aveva concluso che dalla istruttoria svolta non erano emerse prove piene in ordine alla responsabilita' dell'una o dell'altra parte ma che, cio' nonostante, era stato possibile acquisire "tutta una serie di circostanze di sicuro rilievo a livello di indizio o di presunzione".

La motivazione della sentenza impugnata doveva, dunque, considerarsi del tutto inesistente o apparente, non essendo stato spiegato in alcun modo per quale motivo il primo giudice aveva ritenuto di porre la responsabilita' dell'incidente per l'80% a carico dell'attore e per la restante parte a carico della convenuta La. Gi..

Con il nono motivo si deduce falsa ed erronea applicazione dell'articolo 2054 c.c., comma 2, falsa ed erronea ricostruzione dei fatti di causa, mancanza assoluta di motivazione su un punto decisivo della controversia, nullita' della sentenza ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e dell'articolo 111 Cost., comma 6.

Il consulente tecnico di parte aveva concluso che la velocita' tenuta dalla La. Gi. al momento dell'incidente doveva essere non inferiore agli 85 kmh.

Se la stessa avesse tenuto una condotta di guida piu' prudente, in linea con i limiti vigenti in centro abitato, l'incidente sarebbe sicuramente stato evitato. La conclusione del concorso di colpa all'80% ed al 20% a carico dell'Ir. Sa. e della La. Gi. era, dunque, del tutto immotivato.

L'ottavo ed il nono motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro.

Quanto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente ed alla attribuzione delle responsabilita', la stessa, in linea generale, non e' sindacabile in sede di legittimita' quando sia congruamente motivata.

Per quanto riguarda, in particolare, il controllo della Corte di Cassazione sulle sentenze del giudice di pace pronunziate nel merito secondo equita' - come gia' rilevato - questo resta limitato, quando siano denunziati i vizi di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 3, al rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, e dei principi fondamentali della materia, anche se il giudice abbia ricavato la regola di giudizio concretamente applicata da norme di diritto, avendole ritenute, in maniera esplicita o implicita, conformi all'equita', senza che neppure in tal caso sia consentito, in sede di legittimita', verificare l'effettiva congruenza fra quella regola e la norma dalla quale il giudice ha creduto di trarla.

Con il decimo motivo il ricorrente - da ultimo - deduce falsa ed erronea applicazione del paragrafo 1 della vigente tariffa forense riguardante le controversie dinanzi al giudice di pace e la "esosita'" della liquidazione, infine, la nullita' della sentenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il primo giudice, ad avviso del ricorrente, avrebbe liquidato spese, diritti ed onorari in misura eccedente quella prevista dalla vigente tariffa forense, che pure ha forza di normativa cogente (Cass. 27 gennaio 2006 n. 1763).

Le censure sono prive di fondamento. Le stesse, infatti, non tengono conto delle richieste economiche formulate dal ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio (che rientrano nello scaglione superiore a quello indicato nel ricorso).

Infatti, la norma da applicarsi e' quella dettata dall'articolo 5, comma 1, delle medesime disposizioni preliminari alla tabella relativa agli onorari ed alle indennita' spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale (Annesso H), secondo cui "il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile", e dunque facendo riferimento ai principi generali posti dall'articolo 10 e segg. cod. proc. civ..

Pertanto, il valore della controversia deve essere individuato con riferimento alla domanda proposta con l'atto di citazione e non in relazione alla somma riconosciuta dal giudice o alla richiesta successivamente formulata all'atto delle precisazione delle conclusioni (Cass. 7 febbraio 2008 n. 2852).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo le due intimate svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

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