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La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.) ha valore di prova liberamente apprezzabile

La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'articolo 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti e', per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass., Sez. Un., 5.5.2006, n. 10311; Cass., 25.5.2007, n. 12257).

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 28 settembre 2010, n. 20352



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LI. TE. (OMESSO), elettivamente domiciliato in. ROMA, VIA DI TRASONE 8/12, presso lo studio dell'avvocato FORGIONE CIRIACO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMANO ANTONIO giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

e contro

CO. AN. , LA. PI. AS. S.P.A. (OMESSO);

- intimati -

avverso la sentenza n. 4 4 9/2005 del TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE DISTACCATA di LEGNANO, emessa il 22/12/2055, depositata il 22/12/2005 R.G.N. 170815/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;

udito l'Avvocato FORGIONE CIRIACO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Li.Te. conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Legnano la Pi. As. s.p.a. ed Co.An. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprieta' a seguito dello scontro verificatosi con un veicolo dello stesso Co. , assicurato dalla suddetta compagnia assicuratrice.

Quest'ultima si costituiva in giudizio contestando sia che il sinistro si fosse effettivamente verificato, sia l'ammontare dei danni richiesti.

Il convenuto Co.An. veniva dichiarato contumace.

Il C.t.u. nominato dal Giudice di Pace escludeva la compatibilita' dei danni all'autovettura con la dinamica del sinistro come descritta da parte attrice e rilevava che il numero di targa indicato nel modulo di constatazione amichevole non contrassegnava il veicolo del Co. .

Il Giudice di Pace rigettava pertanto le domande attrici.

Proponeva appello la Li. chiedendo l'ammissione di mezzi istruttori e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dal veicolo.

La Pi. as. chiedeva il rigetto dell'appello.

Il Tribunale di Milano respingeva l'Appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese in favore dell'appellata.

Proponeva ricorso per cassazione Li.Te. , con tre motivi. Non svolgevano attivita' difensiva gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi del ricorso, da trattare unitariamente in considerazione della loro stretta connessione, Li. Te. denuncia rispettivamente:

1) "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 360 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 5";

2) "Violazione e falsa applicazione da parte del Giudice di secondo grado, dell'articolo 2697 c.c. in relazione alla Legge n. 39 del 1977, articolo 5, comma 2 sotto altro profilo: violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

Sostiene parte ricorrente che il Tribunale ha omesso di valutare la rilevanza probatoria del modulo di constatazione amichevole, non tenendo conto che lo stesso costituisce, rispetto al conducente firmatario, una confessione stragiudiziale ai sensi dell'articolo 2735 c.c., il cui valore non puo' essere superato da prova contraria.

Sostiene altresi' la Li. che il Tribunale di Legnano ha errato nell'escludere la valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole anche nei confronti dell'assicuratore: infatti, ai sensi della Legge n. 39 del 1977, articolo 5, comma 2 il suddetto modulo costituisce prova presuntiva nei confronti dell'assicuratore per superare la quale quest'ultimo deve fornire la prova contraria.

Secondo la ricorrente il Tribunale di Legnano ha dunque errato nell'invertire l'onere della prova, tenuto anche conto che la suddetta disposizione costituisce norma speciale rispetto a quella, generale, dettata dall'articolo 2733 c.c., comma 2.

Nessuna prova inoltre, secondo la Li. , e' stata data circa la mancata verificazione dell'incidente.

I motivi sono infondati. Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilita' civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiche' la controversia deve svolgersi in maniera unitaria fra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno).

Tale controversia coinvolge quindi sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la conseguente necessita' che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve pertanto escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi della Legge n. 990 del 1969, articolo 18 (sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno), si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilita' in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro.

Per le suddette ragioni va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'articolo 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti e', per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass., Sez. Un., 5.5.2006, n. 10311; Cass., 25.5.2007, n. 12257).

Si deve peraltro osservare che l'assicuratore non poteva fornire la prova che il sinistro non era avvenuto e comunque dalla Ctu e' risultata l'incompatibilita' fra i danni all'autovettura e la dinamica dell'incidente come descritta da parte attrice.

Con il terzo ed ultimo motivo si denuncia infine "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3".

Lamenta parte ricorrente che il Giudice ha omesso di considerare la deposizione del teste Ge. che ha confermato il preventivo delle spese.

Anche quest'ultimo motivo e' infondato.

Il Tribunale infatti, con accertamento di merito non sindacabile in questa sede, preso atto della mancata produzione della fattura, ha valutato la prova testimoniale come non attendibile.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere pertanto rigettato, mentre in assenza di attivita' difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta, il ricorso e nulla dispone per le spese del processo di cassazione.
 

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