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La firma del trasgressore sull'allegato del verbale di violazione rende inutile la notifica
Pubblicata il 30/10/2008
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FORLI' - CESENA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
FA. ST.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 744/04 del Giudice di pace di CESENA, depositata il 22/11/04;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 14/02/08 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIAMPAOLO LECCISI che ha concluso visto l'articolo 375 c.p.c., per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge.
FATTO E DIRITTO
1. Con verbale di contestazione n. (OMESSO), la polizia stradale di Cesena accertava, il 5 dicembre 2003, la violazione dell'articolo 142 C.d.S., comma 9, per superamento dei limiti di velocita'. In data 9 febbraio 2004, il proprietario del veicolo si recava unitamente alla odierna intimata presso gli uffici della polizia stradale di Cesena, dove entrambi sottoscrivevano un modello allegato ai verbale di contestazione nel quale dichiaravano che "nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione n. (OMESSO) il veicolo era condotto da Fa. St. ".
Il prefetto della provincia di Forli' - Cesena emetteva ordinanza ingiunzione nei confronti della signora Fa. con cui disponeva la sospensione della sua patente di guida per la durata di 30 giorni.
Avverso detta ordinanza ingiunzione l'odierna intimata proponeva ricorso in opposizione davanti al giudice di pace di Cesena, eccependo l'illegittimita' dell'ordinanza ingiunzione per essere stata emessa senza la previa notifica del verbale di contestazione. L'amministrazione si costituiva e deduceva che tale notifica non era necessaria per essere a conoscenza della violazione in questione l'opponente per avere sottoscritto la dichiarazione di cui sopra.
Il giudice di pace accoglieva il ricorso, rilevando che non vi era la prova dell'avvenuta notifica del verbale di contestazione, considerando che la stessa deve essere eseguita nelle forme previste dal codice, "senza che possano ammettersi equipollenti".
2. La ricorrente articola un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 201 C.d.S., della Legge n. 689 del 1981, articolo 14, e degli articoli 160 e 156 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. Deduce l'amministrazione ricorrente che l'odierna intimata aveva dichiarato di aver preso visione del verbale di contestazione e aveva riconosciuto di essere alla guida del veicolo in questione nelle circostanze di tempo e luogo riportate. Il giudice di pace aveva omesso di prendere in considerazione la previsione dell'articolo 160 c.p.c., che esclude che possa pronunciarsi la nullita' della notifica nelle ipotesi cui all'articolo 156 c.p.c.. Nel caso in questione la dichiarazione resa dall'odierna intimata costituisce prova del raggiungimento della scopo della notifica del verbale di contestazione. Il giudice di pace aveva errato nel ritenere che non si potesse sanare la irritualita' della notifica del verbale di contestazione.
3. L'intimato non ha svolto attivita' difensiva in questa sede.
4. Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
5. Il ricorso e' manifestamente fondato e va accolto.
La sottoscrizione dell'atto, con il quale gli interessati dichiaravano non solo di aver preso visione del verbale, ma indicavano anche chi fosse alla guida al momento della infrazione, senza alcuna riserva o contestazione relativa alla infrazione contestata, puo' ritenersi equivalente alla notificazione, si' da non richiedere la necessita' di una ulteriore notifica del verbale, che ha appunto lo scopo di consentire pienamente il diritto di difesa, finalita' questa in concreto certamente raggiunta. Occorre ulteriormente osservare che tra la data della sottoscrizione della dichiarazione e la data di accertamento dell'illecito era trascorso un termine inferiore a 150 giorni. Sicche' l'Amministrazione ha pienamente rispettato il termine di cui all'articolo 201 C.d.S..
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., rigetta l'opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dall'intimato. Condanna l'intimata alle spese di giudizio, liquidate in 400,00 euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.