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La mancanza di un dispositivo che consenta al conducente di conoscere se questo sia o meno in funzione, rende incolpevole l'errore di coloro che, privi di permesso, entrano nella Ztl, pressappoco negli orari di attivazione

Stante l'impossibilità di sincronizzare l'orologio di Sirio con quello di tutti gli utenti della strada, la mancanza nel sistema di rilevamento elettronico delle infrazioni, di un dispositivo che consenta al conducente di conoscere se questo sia o meno in funzione, rende incolpevole l'errore di coloro che, privi di permesso, entrano nella Ztl, pressappoco negli orari di attivazione (ore 07,00) o, come la ricorrente, di disattivazione (ore 20,00) di Sirio, in quanto l'erronea convinzione che il sistema elettronico non sia ancora o non sia più acceso, è pienamente giustificata dalla minima differenza che esiste tra l'orario del timer dell'apparecchiatura di rilevamento, poi riportato sul verbale d'accertamento e quello indicato dall'orologio su cui il cittadino fa affidamento. (Giudice di Pace Bologna, Sezione 4 Civile
Sentenza del 30 gennaio 2007, n. 9927)



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SENTENZA

nella causa n. 8354/2006 del Ruolo Generale,

promossa da:

- Sig.ra XX, residente in Via ... a Ma. (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. An.Ni.La.To. e nel suo studio elettivamente domiciliata in via Te. n. (...) a Ba. (BO), come da procura a margine al ricorso

OPPONENTE

contro

- Comune di Bo., in persona del Sindaco pro tempore, Sede - in proprio -

OPPOSTO

oggetto

- opposizione a sanzione amministrativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 10.04.2006, la Sig.ra XX chiedeva l'annullamento del verbale n. 1244873/2005 elevato, tramite il sistema di controllo elettronico degli accessi nella Z. T. L. "SIRIO VES 1.0", dalla Polizia Municipale del Comune di Bo., per la violazione dell'art. 7 C. d. S., per avere il conducente del veicolo della ricorrente circolato, nella Z. T. L. di Bo., privo di autorizzazione.

Nel ricorso l'opponente deduceva di essere entrata nella Z. T. L. cittadina nella convinzione che, come indicato dal proprio orologio, fossero già trascorse le ore 20,00, e non, come invece riportato sul verbale, fossero ancora le ore 19,59.

Con comparsa di costituzione depositata in data 14. 11. 2006 il Comune chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Successivamente, all'udienza del 15. 11. 2006, la ricorrente precisava le conclusioni riportandosi alle proprie difese, mentre nessuno compariva per l'Amministrazione opposta ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, dava lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) L'opposizione è fondata e va quindi accolta.

Infatti, rilevata l'impossibilità di sincronizzare l'orologio di "SIRIO" con quello di tutti gli utenti della strada, non v'è dubbio che la mancanza nel sistema di rilevamento elettronico delle infrazioni, di un dispositivo che consenta al conducente di conoscere se questo sia o meno in funzione, rende incolpevole l'errore di coloro che, privi di permesso, entrano nella Z. T. L., pressappoco negli orari di attivazione (ore 07,00) o, come la ricorrente, di disattivazione (ore 20,00) di "SIRIO", in quanto l'erronea convinzione che il sistema elettronico non sia ancora o non sia più acceso, è pienamente giustificata dalla minima differenza che esiste tra l'orario del timer dell'apparecchiatura di rilevamento, poi riportato sul verbale d'accertamento e quello indicato dall'orologio su cui il cittadino fa affidamento.

Pertanto, visto ed applicato l'art. 3 comma 2, L. 689/1981, come anticipato, il provvedimento impugnato va annullato.

2) Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite, come da dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, letto il ricorso presentato in data 10.04.2006 dalla Sig.ra XX, avverso il verbale n. 1244873/2005 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Bo., notificato il 10.02.2006 e valutate le difese dell'Amministrazione opposta, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso;

- annulla il provvedimento opposto;

- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

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