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La notifica lasciata al portiere è nulla senza la "ricerca" degli altri abilitati alla ricezione
Pubblicata il 06/01/2009
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 31 gennaio 2008, n. 2304)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere
Dott. FIOREF Francesco Paolo - Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI. CA., elettivamente domiciliata in ROMA VIA RUFFINI 2/A, presso lo studio dell'avvocato RACCUGLIA TOMMASO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore; SE. oggi GE. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n. 12381/03 del Giudice di pace di NAPOLI, depositata il 25/02/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/07 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.02 Pi. Ca. proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. (OMESSO) emessa dalla SE. di (OMESSO), a seguito di tre verbali di infrazione al C.d.S., accertate dai VV.U. di Napoli ((OMESSO), (OMESSO), (OMESSO)), asserendo di non aver ricevuto le relative contestazioni ne' la notifica dei relativi verbali.
Il Comune impositore, costituitosi, depositava tre avvisi di ricevimento di notifica a mezzo posta, recanti, il primo, la firma di ricezione " Ai. " e gli altri due la firma di ricezione " Ai. An. portiere".
Il Giudice di pace di Napoli con sentenza n. 12381 - 03 rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite, rilevando che non emergeva dagli atti l'illegittimita' della relativa pretesa sanzionatoria, bensi' la legittimita' della stessa, sulla scorta della documentazione prodotta dall'Amministrazione.
Per la cassazione della decisione ricorre la predetta Pi. esponendo un solo motivo:violazione della Legge n. 689 del 1981 articolo 14 u.c., e Legge n. 890 del 1982 articolo 7 comma 3, e articolo 139 c.p.c., comma 3, deducendo che la notifica, effettuata nelle mani del portiere e' affetta da nullita' "la' dove non risulti certificata la previa, vana ricerca delle altre persone abilitate alla consegna in assenza del destinatario".
Il ricorso e' fondato. Ben vero, la notifica al portiere e' disciplinata dall'articolo 139 c.p.c., per cio' che attiene alla notificazione da effettuarsi a mani del destinatario, persona fisica, e dalla Legge n. 890 del 1982 articolo 7 per quanto riguarda la notifica a mezzo posta.
L'articolo 160 c.p.c., dispone che la notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi e' incertezza assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data.
La successione preferenziale delle persone alle quali, in virtu' dell'articolo 139 c.p.c., commi 2 e 3, puo' essere consegnata in caso di assenza del destinatario la copia dell'atto da notificare, e' tassativa e da tale principio deriva la nullita' della notificazione se nella relata di notifica non e' specificamente indicata la ragione per la quale l'atto non e' stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna delle persone che nell'ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica.
La notificazione effettuata al portiere dello stabile del destinatario e' nulla qualora l'ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza del destinatario senza certificare l'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto salvo che le parole usate dall'incaricato alla notifica lascino intendere il mancato rinvenimento nel luogo della notifica di ogni altra persona abilitata a ricevere l'atto in luogo del destinatario.
Tale principio ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' e' stato confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione anche per la notificazione a mezzo di servizio postale (Cass. Sez. Un. n, 1097/2000; Sez. Un. 6214/2005).
Orbene, nel caso in esame, il difetto di certificazione, nella relata di notifica, delle dovute ricerche di altre persone abilitate a ricevere l'atto, in assenza del destinatario, risulta avidente dall'esame dei relativi avvisi di ricevimento, in quanto due di essi recano la sola annotazione " Ai. An., portiere" e l'altra solo " Ai. ".
L'assenza dell'intimato esime dell'obbligo di statuizione sulle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;nulla spese.