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La P.A. non è responsabile dei danni provocati dalla presenza di una macchia d'olio sull'asfalto
Pubblicata il 10/09/2012
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 26 giugno 2012, n. 10643
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5128/2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
- r±corrente -
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 251/2010 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 18/02/2010; R.G.N. 2326/2007.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2012 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per manifesta infondatezza del ricorso (sentenza n 24428/09) e condanna aggravata alle spese ex articolo 385 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Nella notte tra il (OMISSIS), in una curva di una strada cittadina di (OMISSIS), la vettura di (OMISSIS) slitto' a causa di una macchia d'olio presente sull'asfalto, finendo contro il guard-rail.
Nel dicembre del 2006 la (OMISSIS) agi' giudizialmente per il risarcimento dei danni riportati dal mezzo nei confronti dell'(OMISSIS) s.p.a., che resistette.
Il Giudice di pace di Agrigento rigetto' la domanda con sentenza del 2007, compensando le spese.
2.- L'appello della (OMISSIS) e' stato respinto dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 251/2010, che l'ha condannata alle spese del grado.
3.- La soccombente ricorre per cassazione affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l'(OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l'unico motivo di ricorso e' dedotta violazione o falsa applicazione dell'articolo 2051 cod. civ. e articolo 14 C.d.S..
La ricorrente, premesso che erroneamente il tribunale aveva ritenuto che nel caso in esame fosse ravvisabile il fortuito per essersi la situazione di pericolo determinata in maniera improvvisa per fatto ascrivibile a terzi, si duole che il giudice di secondo grado abbia dichiaratamente fatto applicazione di un "risalente" arresto giurisprudenziale (Cass., n. 15042/2008) secondo il quale il caso fortuito ricorre in tutte le ipotesi in cui il fattore di pericolo creato da terzi abbia esplicato le sue potenzialita' offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cosi' il ricorso, a pag. 5). Imputa in particolare al giudice del merito di aver erroneamente ritenuto che l'ente convenuto avesse dimostrato il fortuito in relazione all'impossibilita' di intervenire tempestivamente per eliminare la macchia d'olio causata da terzi, sostenendo che la circostanza che gli agenti avessero dichiarato che "la chiazza nera, dopo circa trenta minuti", era stata riassorbita dall'asfalto, non dimostrava affatto che essa non esistesse gia' da tempo.
2.- Premesso che, non essendo stata la sentenza censurata per vizio di motivazione, sugli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito s'e' ormai formato il giudicato, il vizio di violazione di legge e' infondato. Il tribunale (nel febbraio del 2010) ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla niente affatto risalente Cass., 6/6/2008 n. 15042, che ha confermato un orientamento gia' ormai consolidato (ex multis, Cass., n. 298/2003) ed ulteriormente ribadito dalla giurisprudenza successiva (ex plurimis, Cass., n. 8157/2009, 24529/2009, 12695/2010 e 19720/2011) secondo il quale, quando il danno sia stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili ne' eliminabili con immediatezza neppure con la piu' diligente attivita' di manutenzione, la pubblica amministrazione e' liberata dalla responsabilita' per cose in custodia in relazione al cit. articolo 2051 cod. civ..
Il caso della macchia d'olio su asfalto e' assolutamente emblematico della seconda situazione riguardante i beni demaniali, nella quale e' destinata a presentarsi piu' spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialita' offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (come affermato dalla citata Cass., n. 15042/2008, pedissequamente riprodotta in parte qua anche nella sentenza impugnata).
3.- Il ricorso e' respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 1.700,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.