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La P.A. risponde ex art. 2051 c.c. per l'incidente occorso a causa di una macchia d'olio sulla carreggiata, la cui presenza era stata segnalata all'ente competente ben due ore prima del verificarsi del sinistro

La configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti della P. A. non può dipendere dalla natura giuridica del bene di cui essa risulta titolare, inducendo tale conclusione ad un ingiustificato privilegio da parte dell'amministrazione rispetto a tutti gli altri consociati; occorre perciò aver riguardo, a tal fine, alla situazione di fatto; sicchè il titolo di responsabilità prospettabile nei confronti di questa sarà quello derivante dal rapporto di custodia con la res ogni qual volta, dagli elementi desunti in concreto, emerga che il fatto produttivo del danno sia riconducibile proprio all'omissione del dovere di vigilanza che a tale rapporto risulta correlato.



- Leggi la sentenza integrale -

TRIBUNALE DI PAVIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE ISTRUTTORE

DOTT. ANDREA BALBA

IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1345 R.G. anno 2005 le cui conclusioni sono state precisate all'udienza del 16/1/2008 e promossa con atto di citazione notificato in data 21/4/2005

da

BR.PA. nato a Pavia

VI.SA. nata a Pavia

Entrambi residenti in Pavia Via Be.

- ATTORI -

Elettivamente domiciliati in Pavia Co. presso lo studio dell'Avv. Mi.Fe. che li rappresenta e difende per delega in atti

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA, con sede in Pavia, in persona del proprio Presidente e legale rappresentante Prof. Silvio Beretta

- CONVENUTA -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21.04.2005 gli attori convenivano in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Pavia per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il giorno 16.12.04 alle ore 18.15 circa sulla SP Pavia-Lodi. In particolare sostenevano:

- la Fiat Punto tg xxx, di proprietà Vi. e condotta dal Sig. Br., usciva di strada in località Trovamala e si ribaltava per la perdita di aderenza col fondo stradale, causata da chiazze d'olio non visibili sulla carreggiata;

- la vettura, immatricolata nel 2002, riportava danni irreparabili tanto da dover essere immediatamente demolita mentre il conducente dell'auto veniva trasportato al Pronto Soccorso per ferite agli arti superiori;

- la responsabilità della P.A. per il sinistro per cui è causa è verificabile dalle circostanze in cui si è intervenuto l'incidente e dal comportamento tenuto o, meglio, non tenuto dalla convenuta nell'immediatezza del fatto;

- la scia d'olio sull'asfalto aveva interessato un lungo tratto stradale di circa qualche chilometro (12 Km - riferisce controparte) ed era stata rimossa solo numerose ore dopo l'accaduto;

- il mancato tempestivo intervento della P.A. per la bonifica dei luoghi nonché l'assenza di corretta segnalazione dimostrano la responsabilità ex art. 2051 e/o art. 2043 c.c. per il sinistro di cui è causa.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale convenuta insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

All'esito della rituale istruttoria orale, all'udienza del 16.1.2008 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda è fondata nei limiti di cui appresso.

In via preliminare ritiene il Tribunale opportuno ripercorrere gli orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità per negligente custodia di strada di proprietà pubblica.

E' noto il dibattito giurisprudenziale circa l'applicabilità alla P.A. della disposizione di cui all'art. 2051 in materia di manutenzione delle strade.

Secondo un primo e meno recente indirizzo, la responsabilità della pubblica amministrazione per difetto di custodia della strada non poteva essere fondalo sull'art. 2051 c.c. ma unicamente sull'art. 2043 c.c.

La responsabilità dell'ente proprietario, escludendosi la sussistenza un dovere di custodia costante della strada per impossibilità oggettiva, veniva fondata, come detto, sull'art. 2043 c.c. elaborandosi il concetto di insidia o trabocchetto determinante un pericolo occulto. In questi casi il carattere oggettivo della non visibilità e quello soggettivo della non prevenibilìtà aprivano la strada, nel ricorrere degli altri requisiti di cui alla citata norma, al risarcimento del danno subito.

Onere della prova dell'insidia o trabocchetto, in quanto fatto costitutivo della domanda, veniva posto a carico del danneggiato.

La giurisprudenza successiva ha poi precisato come fosse necessaria una valutazione caso per caso che tenesse in debita considerazione la natura del bene (demaniale) oggetto di custodia, l'uso diretto della cosa e la sua estensione onde escludere un potere di controllo dell'ente proprietario.

In dottrina si è rimarcata la posizione di ingiustificato privilegio della pubblica amministrazione.

Un più recente indirizzo giurisprudenziale pare aver superato la suddetta impostazione e ritenuto sicuramente applicabile alla P.A. l'art. 2051 c.c. in punto custodia delle strade, precisando come l'estensione della res non possa considerarsi quale dato rilevante in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ma può solo rilevare sotto il profilo della prova del fortuito (insidia come prova positiva a carico del danneggiato e fortuito come prova liberatoria in capo alla P.A. così Cass. 23/07/2003, n. 11446).

Ancora più di recente le sentenze 3651 e 5445 del 2006 secondo cui "la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione delle strade pubbliche trova applicazione nei confronti della P.A. non solo nelle ipotesi in cui essa svolge una determinata attività sulla strada in custodia, ma ogniqualvolta non è ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del suo potere di controllo sulla stessa a causa della notevole estensione del bene e del relativo uso generale da parte dei terzi". In termini analoghi anche la Cass. Sez. 3 n. 17377/2007. "In materia di responsabilità da cosa in custodia, sempre che questa non sia esclusa dall'oggettiva impossibilità per l'ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene quel potere di governo in cui si estrinseca la custodia, il giudice, ai fini dell'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso, non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene o al regime o alle modalità di uso dello stesso da parte del pubblico, ma è tenuto ad accertare, in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l'evenienza che ha prodotto il danno, sia o meno riconducibile alla fattispecie della relativa custodia da parte dell'ente pubblico. Ove tale accertamento risulti compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento va giudicata in base all'applicazione della responsabilità da cosa in custodia, dovendo valutarsi anche l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.".

Tali precedenti, peraltro, ad avviso di questo Giudice non possono costituire fondamento per l'automatica applicazione dell'art. 2051 ai danni conseguenti da omessa o insufficiente manutenzione delle strade.

Leggendo con attenzione la motivazione del suddetto ultimo arresto giurisprudenziale si comprende come: "Come anche recentemente ribadito (v. Cass., 27/3/2007, n. 7403), secondo il più recente orientamento di questa Corte (v. Cass., 6/7/2006, n. 15384) il tipo di, vicenda in questione deve essere vagliato in primo luogo alla luce della figura della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651). E' sulla base di tale figura di responsabilità che va decisa l'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso tutte le volte che per l'ente, proprietario o cui è affidata la gestione del bene pubblico, non vi è l'oggettiva impossibilità di esercitare su di esso quel potere di governo in cui si estrinseca la custodia (potere di controllo della cosa; di modifica della situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; di esclusione dell'ingerenza altrui sulla cosa al momento della produzione del danno). Il giudice non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene o al regime o alle modalità di uso della stessa da parte del pubblico, ma è tenuto ad accertare in base agli elementi acquisiti al processo se la situazione di fatto che la cosa è venuta a presentare, e nel cui ambito ha avuto origine l'evenienza che ha prodotto il danno, fosse o meno riconducibile alla fattispecie della relativa custodia da parte dell'ente pubblico. Ove tale accertamento risulti compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento va giudicata in base all'applicazione della responsabilità da cosa in custodia, dovendo valutarsi anche l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651) ".

La responsabilità dell'ente proprietario non è quindi ricollegata solo ed esclusivamente alla dovere di custodia del bene di cui è titolare essendo necessario che il fatto produttivo di danno sia riconducibile in concreto all'obbligo di custodia gravante sulla P.A. Tale ipotesi non si verifica in presenza, quindi, di un qualunque difetto o insidia della strada ma unicamente nelle ipotesi di mancata attivazione dell'ente proprietario a conoscenza o in colpevole ignoranza del difetto o dell'insidia.

L'ente proprietario, infatti, ha il dovere di predisporre periodici piani di manutenzione delle strade di cui è responsabile, o direttamente, o tramite altri soggetti in vario modo collegati o convenzionati, ma non può pretendersi che il dovere di custodia si concretizzi in un continuo monitoraggio del bene pubblico per definizione impossibile. Ciò detto in punto diritto, peraltro, nel caso concreto non può esservi dubbio sulla responsabilità della convenuta Provincia di Pavia a prescindere dal titolo giuridico di imputazione della medesima. Questi i fatti come accertati all'esito dell'istruttoria:

- I testimoni escussi hanno dichiarato che la sostanza oleosa, persa da un camion nel primo pomeriggio del 16 dicembre, è rimasta sull'asfalto fino al mattino successivo, causando l'incidente della sig.ra Ve.Ma.Ca. alle h. 16,00 del 16.12.04 in località Vigalfo, quello del Sig. Br. alle h. 18,15 in località Trovamala, e quello della Sig.ra Co.Ag. la mattina successiva alle h. 8,00 in località Vistarino-Copiano;

- Il fattore causale non contestato è la presenza di una scia d'olio sulla carreggiata della S.P. Pavia-Lodi lunga circa 12 Km, come ammesso dalla convenuta (vedi cap. 1 memoria istruttoria dep. 26.07.06); o l'incidente de quo è avvenuto in situazione di scarsa visibilità alle ore 18,15 invernali del 16 dicembre, poiché "era sera e pioveva" (teste Fu.Vi.);

- la presenza d'olio era presente in loco da almeno 2 ore prima del sinistro Br. (h. 18,15), come dimostra l'incidente della Sig.ra Ve. avvenuto alle ore 16,00 circa;

- l'intervento di bonifica non è stato tempestivo né adeguato: l'ultimo incidente avvenuto in loco risale infatti al mattino seguente al fatto oggetto del presente giudizio (vedi Sig.ra Co.);

- le testimonianze introdotte dalla convenuta non sono univoche: la comunicazione da parte della P.A alla Ab., società addetta alla bonifica, inizialmente fatta risalire alle ore 16,00 del 16.12.05, come da teste avversario Sig.ra ZO., viene invece posticipata alle ore 18,30 dalla testimonianza del Geom. AG., dipendente della Provincia.

Il punto dirimente risulta essere l'omesso intervento da parte della P.A. a conoscenza della perdita di olio sulla strada in custodia già due ore prima dei fatti di causa cui è seguito un non tempestivo e, comunque, negligente intervento di bonifica dimostrato dalla stessa circostanza del verificarsi di incidenti nella stessa zona e per la stessa causa anche 12 ore dopo l'incidente per cui è causa.

Nessun dubbio può sussistere sulla genuinità delle testimonianze dei testi Co. e Ve. in quanto la giurisprudenza prevalente, che non si ha motivo di disattendere, ritiene che la pendenza di "una diversa ma analoga controversia tra un teste e una delle parti in causa non vale a determinare la sussistenza di un interesse dello stesso teste rilevante ai sensi dell'ari. 246 c.p.c." (Cass. 1103/2006; 9652/2003; 9832/1998; 1887/1997; 6932/1987). Sui danni si osserva quanto segue.

Quanto ai danni materiali la fiat punto incidentata non è stata riparata stante l'antieconomicità dell'intervento necessario.

All'epoca del sinistro parte attrice ha valutato il veicolo in complessivi Euro 8.000,00 somma non contestata specificamente da parte convenuta e, comunque, da ritenersi congrua. Agli attori spetta altresì il rimborso della somma di Euro 318,00 per la rottamazione del veicolo.

Nessun danno biologico, differentemente, è stato provato.

Dal certificato medico agli atti risulta una prognosi di gg. 5 da cui non può farsi conseguire ex se alcuna inabilità temporanea; la relativa domanda, quindi, deve essere respinta. Conclusivamente la domanda deve essere accolta e parte convenuta deve essere condannata a pagare agli attori la complessiva somma di Euro 8.318,00 oltre interessi e rivalutazione sulla suddetta somma da calcolarsi come indicato da Cass. 1712/1995. Sulla suddetta somma decorreranno interessi legali dalla presente sentenza al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, ogni contraria istanza e domanda respinta, così provvede: accerta la responsabilità della convenuta Provincia di Pavia nell'incidente per cui è causa; condanna la Provincia di Pavia, in persona del Presidente pro tempore, a risarcire agli attori Br.Pa. e Vi.Sa.Fa. il danno cagionato per Euro 8.318,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione sulla suddetti somma come da Cass. 1712/1995, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;

condanna la Provincia di Pavia, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.500,00 di, cui Euro 690,00 per spese ed Euro 1.000,00 per diritti, oltre spese generali, cpa ed IVA.

Così deciso in Pavia l'8 aprile 2008.

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2008.


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