Casa:
La presenza di un pedone sulla carreggiata non costituisce circostanza imprevedibile qualora nei dintorni si ravvisi la presenza anche di una sola casa di abitazione
Pubblicata il 22/11/2008
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IN NOME BEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
nella persona della dott.ssa Carmen ARCELLASCHI, in funzione di GIUDICE unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 7198/07 R.G. promossa con ricorso depositato in data 1/6/2007 da
MI.ZA. e EL.MA.RO.CA. in proprio e quali eredi di Iv.Za., rappresentati e difesi dall'avv. An.Ca., nel cui studio in Monza, via (omissis), hanno eletto domicilio, per delega a margine del ricorso
RICORRENTI
CONTRO
IN. S.p.A. in persona dei procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Mi.Co., nel cui studio in Monza, piazza (omissis), ha eletto domicilio, per delega in atti
EN.CA.CO. e SI.SA. rappresentate e difese dall'avv. F.So., nel cui studio in Monza, via (omissis) hanno eletto domicilio, per delega in atti
RESISTENTI
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/6/2007 i signori MI.ZA. e EL.MA.RO.CA., nella qualità di genitori di Cr.Za., esponevano che, il giorno 9/9/2003, il figlio decedeva in seguito all'incidente stradale sulla S.P. che da Concorezzo conduce verso Monza.
Il ragazzo, che aveva 12 anni al momento della morte, veniva investito dall'auto condotta da Si.Sa., mentre si accingeva ad attraversare la strada, intorno alle ore 21.30.
Il procedimento penale nei confronti del signor Si.Sa. si concludeva con sentenza di proscioglimento ex art. 425, comma 3 c.p.p., che veniva appellata dal P.M. in data 28/2/2006 la Corte di Appello di Milano, in riforma dell'impugnata sentenza, disponeva il rinvio a giudizio di Si.Sa. per il reato di omicidio colposo.
Il procedimento penale si concludeva, in seguito alla morte del signor Si.Sa., con la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, avendo il P.M. rinunciato all'impugnazione in seguito alla morte dell'imputato.
Assumevano gli attori la responsabilità del signor Si.Sa. nella causazione del sinistro, per non aver tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi, in quanto procedeva a 70/80 km/h., di sera e con il fondo stradale bagnato, a causa della pioggia che stava cadendo.
Ciò premesso, chiedevano la fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c. con termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza agli eredi del signor Si.Sa. e alla sua compagnia assicuratrice, svolgendo azione di risarcimento danni nei loro confronti, previo accertamento della responsabilità del signor Sa. nella causazione del sinistro.
Il Giudice fissava l'udienza per la discussione del ricorso, assegnando termine per la notifica ai resistenti.
Si costituiva in giudizio IN. S.p.A., chiedendo il rigetto della domanda, assumendo che la responsabilità del signor Si.Sa. era stata correttamente esclusa dal Tribunale di Monza.
Si costituivano gli eredi di Si.Sa., chiedendo il rigetto della domanda.
Ritualmente istruita con l'ispezione dei luoghi e l'assunzione delle prove orali, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa può essere decisa sulla base della documentazione agli atti e dell'istruttoria esperita, motivo per cui le istanze istruttorie, ribadite dai procuratori dei convenuti in sede di precisazione delle conclusioni, devono essere rigettate.
L'assunzione di prove orali relative alla dinamica del sinistro appare superflua, in quanto non ci sono testimoni che hanno assistito al sinistro.
Non si ritiene neppure di disporre perizia cinematica, in assenza di elementi oggettivi dai quali desumere la velocità del veicolo investitore e altri elementi significativi.
Infatti, non sono state rinvenute tracce di frenata e la velocità del veicolo è stata dichiarata dal conducente in 70/80 km/h.
Trattandosi di una dichiarazione della parte investitrice, non può costituire un dato certo e indiscusso, anche per il fatto che può insorgere qualche dubbio sull'attendibilità della dichiarazione, sia in quanto proveniente dalla parte, sia in quanto appare difficilmente credibile che il signor Sa. fosse cosi attento al contachilometri e poco alla strada, per quanto si dirà nel proseguo.
I danni riportati dal veicolo investitore sono scarsamente significativi, per il fatto che l'impatto è avvenuto con un pedone, che costituisce un ostacolo dotato di una limitata forza di impatto.
Più significativa potrebbe essere la distanza tra il presumibile punto d'urto e quello in cui è stato rinvenuto il corpo del ragazzo e, ancora, il punto in cui è stata rinvenuta una sua scarpa, desumibile dalla planimetria in atti, elementi tutti che potrebbero indurre a ritenere che il ragazzo sia stato sbalzato ad una certa distanza dal punto d'urto e, quindi, che l'auto non procedesse a velocità moderata.
Nel corso dell'ispezione dei luoghi a cura del Giudice è stato rilevata la presenza di un'abitazione a fianco del distributore di benzina, quindi nell'area in cui si sarebbe verificato il sinistro, individuata in base alle dichiarazioni rese dal signor Sa. ai Carabinieri di Monza nell'immediatezza del fatto.
La presenza di una casa di abitazione nell'area in cui è avvenuto il sinistro, induce a non condividere la decisione del G.U.P. del Tribunale di Monza, che ha ritenuto che non fosse prevedibile la presenza di un pedone.
Essendovi una casa di abitazione, la presenza di un pedone era assolutamente prevedibile.
Nel caso di specie, la casa di abitazione è addirittura in prossimità del punto d'urto.
Tale elemento, unitamente al fatto che era sera e pioveva, doveva indurre il signor Si.Sa. a procedere a velocità moderata, non essendo imprevedibile la presenza di un pedone.
In assenza di strisce pedonali, il pedone poteva attraversare la strada in qualsiasi punto.
Non si comprende, inoltre, come il signor Si.Sa. non abbia potuto avvistare il pedone, che si trovava al centro della carreggiata, anche in considerazione del fatto che, il 9 settembre alle ore 21.30 circa è buio, ma non c'è un'oscurità tale da impedire la visibilità, in quanto sono le 20.30 ora solare.
Il signor Sa. ha visto il ragazzo solo all'ultimo momento, come si desume dalle sue dichiarazioni rese ai Carabinieri di Monza, di seguito riportate: "Giunto all'altezza del distributore Ag. e dopo averlo appena oltrepassato, ho visto la faccia di un ragazzo e subito dopo ho sentito un urto sul parabrezza lato guida".
Tenuto conto di tutti questi elementi e in considerazione del fatto che l'art. 2054, I comma, cod. civ. impone al conducente l'obbligo di provare di aver tatto tutto il possibile per evitare il danno, deve ravvisarsi la prevalente responsabilità del signor Sa. nella determinazione del sinistro.
L'investimento del pedone che stava attraversando la carreggiata è avvenuto per colpa del signor Sa., che ha dichiarato di non averlo visto.
La presenza del pedone non costituiva ima circostanza imprevedibile, in considerazione della presenza di un'abitazione proprio in prossimità del presumibile punto d'urto.
Anche l'erario non era tale da far ritenere improbabile la presenza di un pedone sulla strada.
La pioggia e la scarsa illuminazione non giustificano il mancato avvistamento di un pedone al centro della carreggiata, anche per il fatto che l'auto doveva procedere con i fari accesi, il che consente di avvistare gli ostacoli più vicini.
La distanza non indifferente tra il presumibile ponto d'urto e la posizione in cui è stato rinvenuto il corpo, nonché la sua scarpa, fanno pensare ad una velocità non moderata dell'auto, che ha sbalzato il ragazzo molto più avanti.
L'unico profilo di colpa che può addebitarsi ai genitori e che è stato sollevato dalla compagnia convenuta, è costituito dal fatto che non avrebbero dovuto lasciare uscire da solo, di sera, un ragazzino di 12 anni.
Tra l'altro, il ragazzo non si trovava nei pressi della sua abitazione, ma su di una strada provinciale ai limiti del centro abitato, a circa un chilometro dalla sua abitazione.
La giovane età del ragazzo doveva indurre i genitori ad una maggior sorveglianza.
Tuttavia, si tratta di un profilo di responsabilità che ha avuto un incidenza limitata nel sinistro, per il fatto che la presenza del pedone doveva e poteva essere avvertita dal Sa.
Pertanto, si ritiene di riconoscere un concorso di colpa in capo ai genitori, nella misura di 1/4.
Pertanto, deve essere affermata la prevalente responsabilità del signor Sa. nella determinazione del sinistro, nella misura di 3/4.
Per l'effetto, i suoi eredi devono essere condannati al risarcimento dei danni patiti dagli attori, ai sensi dell'art. 2054, I comma cod. civ., in solido con la compagnia di assicurazione, ai sensi della L. 990/69 ora abrogata dal Codice delle Assicurazioni.
Il danno morale patito dai genitori, in proprio, può essere liquidato, in via equitativa, nella misura di Euro 220.000 per ciascun genitore, tenuto conto dell'enorme dolore che consegue alla morte di un figlio di soli 12 anni.
Nella determinazione di tale voce di danno è già ricompreso il danno derivato ai genitori dalla perdita del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali.
Nel caso di specie, non può essere riconosciuta un'ulteriore e autonoma voce di danno, in quanto si finirebbe per ottenere una duplicazione del medesimo danno.
Il danno morale che è conseguito ai genitori, nel caso di specie, è stato liquidato in misura rilevante, proprio in considerazione dell'età del figlio deceduto nel sinistro per cui è causa e del fatto che il figlio conviveva con i genitori.
Il dolore di un genitore per la morte di un figlio convivente in giovane età è enorme, perdura per tutta la vita e non potrà mai essere superato, il che induce a riconoscere un adeguato ristoro a tale voce di danno.
I genitori hanno chiesto il risarcimento dei danni patiti anche dal fratello di Cr., Iv., deceduto in data successiva al sinistro per cui è causa.
A tale titolo può essere liquidata l'ulteriore somma di Euro 40.000,00 in via equitativa, che tiene conto del fatto che, purtroppo, l'altro figlio è deceduto in epoca di poco successiva al sinistro (6 mesi dopo il sinistro).
Non si ritiene di riconoscere il danno patrimoniale, in quanto il figlio degli attori era studente e i genitori potevano vantare una mera aspettativa in relazione ad eventuali futuri guadagni da attività lavorativa del figlio, come tale non suscettibile di risarcimento.
In definitiva, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, a pagare agli attori, a titolo di risarcimento dei danni patiti, 3/4 delle somme liquidate, per complessivi Euro 360.000.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo, essendo calcolati su somme ad oggi rivalutate.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si pongono a carico dei convenuti nella misura di 3/4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MI.ZA. e EL.MA.RO.CA. in proprio e quali eredi di Iv.Za. nei confronti di IN. S.p.A. e di EN.CA.CO. e SI.SA. così provvede:
1) ritenuta la prevalente responsabilità del signor Si.Sa. nella determinazione del sinistro, nella misura di 3/4, condanna i suoi eredi, EN.CA.CO. e SI.SA., in solido con IN. S.p.A., a pagare ai signori MI.ZA. e EL.MA.RO.CA., a titolo di risarcimento dei danni patiti, la somma di Euro 360.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) condanna i convenuti, in solido, a rimborsare ai signori MI.ZA. e EL.MA.RO.CA. le spese del presente giudizio, nella misura di 3/4, che liquida nella misura già ridotta di Euro 1.800 per diritti, Euro 13.500 per onorari, Euro 1.350,00 per spese, oltre spese generali IVA e cap;
3) indica in EN.CA.CO., SI.SA. e IN. S.p.A. le parti soccombenti, tenute al pagamento dell'imposta prenotata a debito, ex artt. 59 e 60 DJP.R. 131/86.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.