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La presenza di una buca sul fondo stradale giustifica l'addebito di responsabilità al comune per difetto di manutenzione

In tema di risarcimento danni, la presenza di una buca sul fondo stradale giustifica l'addebito di responsabilità al comune per difetto di manutenzione. Anche il riempimento della buca ad opera della pioggia, pur avendo contribuito a causare il danno (nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancora più insidiose), non costituisce causa idonea ad esimere l'ente pubblico da responsabilità, ma è piuttosto una circostanza di fatto che invece aggrava gli effetti del vizio di manutenzione. La pioggia è infatti un evento normale e largamente prevedibile e non va confusa con una causa di interruzione del nesso causale quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 maggio 2011, n. 11430



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CA. FE. (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO HERNANDEZ, rappresentata e difesa dall'avvocato BRIGHI MAURO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE di CERVIA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 784/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA del 17/04/09, depositata il 15/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l'avvocato Francesco Hernandez, (delega avvocato Mauro Brighi), difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

e' presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che aderisce alla relazione.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

Il 20 gennaio 2011 e' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ.:

"1.- Con sentenza n. 784/2009, depositata il 15 giugno 2009, la Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Ravenna, ha respinto la domanda proposta da Ca. Fe. contro il Comune di Cervia, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta su di una buca nella pavimentazione del marciapiede della via (OMESSO), in Comune di (OMESSO). La Ca. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Il Comune non ha depositato difese.

2. - Il primo motivo di ricorso e' inammissibile ai sensi dell'articolo 366 bis cod. proc., a causa dell'inidonea formulazione del quesito che, lungi dal sottoporre Corte una questione di diritto, chiede l'accertamento di un fatto, per di piu' riservato alla discrezionale valutazione del giudice di merito.

Si chiede di accertare "...se la circostanza che la buca stradale fosse piena d'acqua possa configurare quell'evento imprevedibile-inevitabile che, rappresentando il caso fortuito, esclude la responsabilita' del custode".

In primo luogo i lineamenti della fattispecie sono riportati in termini a dir poco generici ed insufficienti a consentire di formulare un giudizio (a parte il fatto che non risulta per quali cause, da quanto tempo e perche' la buca si fosse riempita d'acqua, al pedone si potrebbe richiedere di non andare a mettere i piedi nell'acqua od in luoghi dei quali non vede il fondo).

In secondo luogo e soprattutto, la questione relativa alla sussistenza o meno del nesso causale fra il fatto e il danno - nella specie, fra la situazione del fondo stradale e l'incidente occorso alla ricorrente - attiene al merito della controversia e richiede un accertamento in fatto che deve essere compiuto dal giudice del merito e che e' suscettibile di riesame in sede di legittimita' solo sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione. L'accertamento non puo' essere demandato al giudice di legittimita', per di piu' sotto forma di quesito di diritto.

3.- Il secondo motivo, che denuncia contraddittorieta' ed insufficienza della motivazione sotto vari profili (non sempre rilevanti ai fini della decisione), non contiene un momento di sintesi delle censure dal quale risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione e' da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria e le ragioni per cui e' inidonea a giustificare la soluzione adottata, come richiesto a pena di inammissibilita' dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

Ne emerge tuttavia che la Corte di appello, dopo avere premesso che la presenza di una buca sul fondo stradale cittadino giustifica l'addebito di responsabilita' al Comune per difetto di manutenzione e manifesta la sussistenza del nesso causale fra la situazione della strada e l'infortunio occorso alla ricorrente, ha poi qualificato come caso fortuito la circostanza che la buca fosse ricoperta dall'acqua e non visibile dall'infortunata, sul rilievo che si trattava di evento estemporaneo, nei confronti del quale il Comune non ha avuto la possibilita' di intervenire tempestivamente.

La sentenza impugnata ha cioe' considerato come causa idonea ad esimere l'ente pubblico da responsabilita' una circostanza di fatto che ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione, che senza quel vizio non avrebbe causato il danno e che avrebbe potuto valere ad escludere non la responsabilita' del Comune, bensi' un eventuale concorso di colpa dell'infortunata, per non avere visto tempestivamente la buca.

Trattasi di motivazione illogica e contraria ai principi di diritto di cui all'articolo 2051 cod. civ..

La Corte di appello ha confuso un evento (normale e largamente prevedibile) che ha contribuito a causare il danno (la pioggia che, nascondendo le asperita' del suolo, le ha rese ancor piu' insidiose) con una causa di interruzione del nesso causale, quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per se' solo sufficiente a produrre il danno.

4.- Il terzo motivo, che lamenta vizi di motivazione nella parte in cui e' stata esclusa la responsabilita' anche ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ., risulta assorbito.

5.- Propongo che il primo motivo sia dichiarato inammissibile ed il secondo motivo sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio".

- La relazione e' stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre il secondo motivo deve essere accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinche' decida la controversia con adeguata e logica motivazione.

3.- Il giudice di rinvio decidera' anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che decidera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

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