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La responsabilità dell'UCI per i sinistri cagionati da autoveicolo straniero coperto da assicurazione è limitata ai minimi di polizza stabiliti dalla carte verde

In tema di sinistro causato da autoveicolo straniero coperto da assicurazione, ove il danneggiato evochi in giudizio l'Uci per ottenere il risarcimento del pregiudizio subito, la responsabilità di detto ente è limitata ai minimi di polizza stabiliti dalla carte verde e non copre i maggiori danni occorsi alla vittima dell'incidente, a meno che non vi sia la prova - da fornirsi a opera dell'attore - che la polizza assicurativa straniera, stipulata per la responsabilità civile, copra i danni ultramassimale rispetto a quelli contemplati dalla carta verde, ma, in tal caso, di essi risponde la società di assicurazione del responsabile del sinistro, che deve essere convenuta in giudizio quale litisconsorte processuale. Ciò, in quanto l'Uci ha natura giuridica di garante legale.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. PETTI G. Battista - Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 2909-2005 proposto da:

MO. MA. , elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato BRASCHI FRANCESCO LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ISI GIOVANNI LUDOVICO giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

e contro

UF. CE. IT. UC. , AR. BO. ST. ;

- intimati -

sul ricorso 5115-2005 proposto da:

UF. CE. IT. SO. CO. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 28, presso lo studio dell'avvocato FANCELLO SERRA GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMPEIS GIUSEPPE per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale subordinato;

- ricorrente -

contro

MO. MA. , AR. BO. ST. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 681/2004 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, Seconda Sezione Civile, emessa il 03/02/04, depositata il 27/04/2004; R.G.N. 1456/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2009 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l'Avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI;

udito l'Avvocato GIUSEPPE CAMPEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI COSTANTINO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mo.Ma. conveniva, davanti al tribunale di Parma, Ba. St. Ar. , quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat 132, con targa (OMESSO), coperto da assicurazione " MI. ", e l'U.C.I. ( Uf. Ce. It. ), al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto il (OMESSO).

Mentre l'U.C.I., costituendosi, non contestava la responsabilita' dell'assicurato, ma eccepiva l'eccessivita' della richiesta risarcitoria, l' Ar. , invece, successivamente costituitosi, contestava, sia la propria responsabilita', sia l'entita' dei danni.

In data 19.4.1995 era disposta una provvisionale di lire 180.000.000, integrata, con ordinanza del 25.2.1997, con la quale, all'attore, era assegnata l'ulteriore somma di lire 120.000.000.

Nel corso del giudizio l'U.C.I. precisava che l'assicuratrice MI. -. Mo. In. Co. , che aveva rilasciato all' Ar. la carta verde, era stata assorbita dalla Bu. In. an. Re. , e chiedeva che fosse ordinata l'acquisizione della polizza, facendo presente che, in difetto, essa non rispondeva oltre l'importo di lire 700.000.000.

Con sentenza del 6.8.1999, il tribunale, rigettando l'eccezione proposta in relazione al massimale di legge, condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura di lire 1.173.220.000, oltre rivalutazione ed interessi, detratti gli acconti percepiti.

L'U.C.I. proponeva appello, al quale resisteva soltanto il Mo. .

Con sentenza del 27.4.2004, la Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, dichiarava che "nulla e' dovuto dall'U.C.I., in nome e per conto di un assicuratore (OMESSO), a favore di Mo. Ma. ".

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi il Mo. .

Resiste con controricorso L'U.C.I. che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.

Le parti costituite hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi, principale ed incidentale condizionato, vanno riuniti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., essendo stati proposti contro la stessa sentenza.

Ricorso principale.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3 - Legge n. 990 del 1969, articolo 6, lettera a, Legge 1 agosto 1991, n. 242 - articolo 1341 c.c.).

Il motivo non e' fondato.

La Corte di merito - con la decisione in questa sede impugnata - ha escluso che il danneggiato da veicolo extracomunitario, circolante in Italia con carta verde, possa avvalersi di quella garanzia oltre i limiti dei massimali di legge italiana minimi, a meno che non vi sia una previsione contrattuale estera - valida anche per il territorio italiano, e la cui prova incombe allo stesso danneggiato - di massimali esteri maggiori.

In tal modo, ha accolto parzialmente l'appello proposto dall'U.C.I., dichiarando che null'altro era dovuto da quest'ultimo, in nome e per conto dell'assicuratore (OMESSO), in favore del Mo. .

La motivazione della Corte di merito e' fondata sulla circostanza che la polizza contratta dall' Ar. in (OMESSO) nulla disponeva in ordine ai valori dei massimali; con la conseguenza che una tale genericita' non consentisse la condanna dell' Uf. Ce. It. oltre i minimi di copertura vigenti in Italia alla data del sinistro.

Ha - in particolare - interpretato ed applicato il disposto della Legge n. 990 del 1969, articolo 6, comma 8, lettera c), "eventualmente nei limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza", ritenendo irrilevante la documentata illimitatezza dei massimali per la circolazione in territorio (OMESSO), non estendendosi la normativa bulgara della circolazione intra moenia a quella extra moenia, e che fosse, quindi, necessaria una puntuale e specifica previsione contrattuale, vale a dire una espressa pattuizione fra autore materiale dell'illecito e proprietario del mezzo, ed il suo assicuratore della r.c.a..

Il ricorrente sostiene - con il primo motivo che la limitazione ai massimali in vigore in Italia della garanzia prestata dall'U.C.I. sia riferibile soltanto all'ipotesi in cui quest'ultimo operi quale fondo di garanzia, vale a dire nell'ipotesi di mancanza di assicurazione; come sottolineato in ricorso, nel caso "in cui non esiste un'assicurazione straniera".

La tesi non puo' essere seguita.

L'U.C.I. - diversamente dall'assicuratore nazionale il quale risponde "entro i limiti delle somme per le quali e' stata stipulata l'assicurazione" - non e' un assicuratore, ma un garante ex lege (con la conseguenza della non applicabilita' tout court, nei suoi confronti, della normativa riferibile all'assicuratore), il quale, eccezionalmente, e' tenuto alla garanzia oltre il massimale minimo ex lege n. 990 del 1969, e cioe' quando vi sia una copertura assicurativa estera, valida anche per il territorio italiano, per massimali maggiori rispetto a quelli minimi italiani.

La copertura assicurativa - ai sensi della Legge n. 990 del 1969 - di un veicolo straniero, non comunitario od assimilato e' realizzata in Italia attraverso il certificato internazionale di assicurazione: la cd. "carta verde"; nell'ottica, quindi, della garanzia per le vittime della strada.

L'U.C.I., quindi, quale garante ex lege, tenuto al risarcimento dei danni provocati in Italia da veicoli muniti di valida garanzia assicurativa, risponde sulla base della "carta verde", anche in mancanza dell'assicurazione estera, ma - come gia' detto - soltanto nei limiti dei massimali minimi vigenti al momento del sinistro.

Il rapporto fra l'U.C.I. e la compagnia di assicurazione straniera e' irrilevante; cio' che rileva e' soltanto la carta verde che fa scattare la garanzia dell'U.C.I. quale garante ex lege, che, in tal modo, ha azione di rivalsa nei confronti della compagnia straniera (v. anche Cass. 3.6.1996 n. 5078).

Soltanto le condizioni contenute nella carta verde sono significative, e non quelle contenute nella polizza, valida soltanto nel territorio di origine; di qui l'irrilevanza - ai fini che qui interessano - nella polizza (OMESSO), della mancata indicazione di massimali; sulla cui base l'odierno ricorrente invoca il principio per il quale, in tal caso, l'assicuratore straniero - nella specie (OMESSO) - si sarebbe impegnato a rispondere illimitatamente per la circolazione del veicolo oltre frontiera.

Per rispondere, infatti, oltre i limiti di legge, e' necessaria, oltre alla carta verde, anche una polizza, la quale copra anche la maggiore somma.

E' solo una polizza valida per l'estero (rispetto alla (OMESSO)) che consente al danneggiato di valersi di massimali maggiori, anche per il tramite dell'U.C.I..

E la prova dell'esistenza di questa maggiore garanzia incombe al danneggiato.

La Corte di merito ha fatto buon uso di questi principii, rilevando, in particolare, che la mancata indicazione di alcun massimale, nella polizza (OMESSO), non autorizzasse affatto la conclusione che pretendeva la parte appellata; e cioe' che l'assicuratore estero si fosse impegnato a rispondere illimitatamente per la circolazione del veicolo oltre frontiera.

Ha, a tal fine, ritenuto che "L'espressione letterale non favorisce tale conclusione". E cio' perche' "L'articolo 6 cpv., lettera b, della legge italiana sull'assicurazione obbligatoria consente, con il comma 8, lettera c che la richiama,l'azione diretta anche oltre il massimale di legge, "eventualmente anche oltre il limite dei maggiori massimali previsti dalla polizza", ma "non prevede, di per se, che addirittura la garanzia sia illimitata".

Ed ha sottolineato che "Benche' quest'ipotesi logicamente possa farsi rientrare nella prima non e' possibile ritenerla voluta senza l'espressa previsione di un massimale piu' elevato o illimitato"; fornendone anche una spiegazione plausibile, per la circolazione in territorio (OMESSO).

Concludendo che "la circostanza che il regime dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. prescindesse, per i rischi da circolazione entro i confini, da stipulazioni contrattuali.... non puo' riflettersi sul diverso rapporto assicurativo per la circolazione all'estero". In questo caso, infatti "la copertura assicurativa e' funzionale a consentire al residente (OMESSO) di recarsi all'estero con il proprio autoveicolo, nel rispetto delle condizioni richieste nei paesi esteri".

Percio' solo un'espressa pattuizione" - non ricorrente nella specie - "dovuta a un particolare interesse dell'assicurato disposto a corrispondere premi piu' elevati per ottenere una piu' elevata copertura, potrebbe sorreggere l'esistenza di una tale previsione".

Nessuna delle violazioni contestate e', pertanto, imputabile alla Corte di merito.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti essenziali della controversia ed in ispecie circa l'onere della prova sulla rispondenza assicurativa (articolo 360 c.p.c., n. 5 - articolo 2691 cod. civ.).

Il motivo non e' fondato.

Il ricorrente denuncia la sentenza impugnata, per avere posto a carico dell'attuale ricorrente l'onere di provare l'esistenza di una copertura da parte dell'assicuratore (OMESSO), diversa e maggiore a fronte di quella fornita dalla carta verde.

Ma in tal modo ipotizza, piuttosto che un vizio di motivazione, una violazione della norma dell'articolo 2697 c.c., che, ponendo una regola di diritto sostanziale implicante un error in iudicando, doveva essere fatto valere, non ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, ma ai sensi del n. 3 (v. anche S.U. 14.1.2009 n. 564).

Peraltro, l'infondatezza del motivo deriva da una serie di ulteriori argomentazioni.

Come gia' detto, l'U.C.I. non e' un assicuratore, ma un garante legale, il quale eccezionalmente garantisce, oltre il massimale minimo ex lege n. 990 del 1969, ma solo quando vi sia una valida copertura assicurativa estera - valida anche per il territorio (OMESSO) - per massimali maggiori rispetto a quelli minimi italiani.

Diversamente, per i danni cagionati in territorio italiano da veicoli esteri extracomunitari, muniti di valida carta verde, e' tenuto nei limiti dei massimali minimi al momento del sinistro, o - dal 1991, a seguito di "novella" entro i maggiori limiti dell'eventuale maggiore massimale previsto dalla polizza straniera, con la partecipazione al giudizio anche dell'assicuratore straniero.

La qualita' riconosciuta all'U.C.I. di garante legale fa si' che questo risponda sulla base del certificato internazionale di assicurazione, anche in assenza di un'assicurazione estera, ma sempre nei limiti di legge.

Nessuna prova in ordine alla limitazione del massimale incombe, pertanto, all'U.C.I..

L'U.C.I. non rientra fra gli assicuratori di cui alla Legge n. 990 del 1969, articolo 10; pertanto, non grava su di esso la prova della limitazione del massimale (italiano) che grava sull'assicuratore italiano che lo invoca; come sostenuto dal ricorrente (v. anche Cass. 31.7.2006 n. 17459; Cass. 3.10.2005 n. 19305).

Diversamente, e' il rapporto assicurativo estero ed il suo eventuale maggiore massimale a concretizzare gli elementi costitutivi della garanzia prestata dall'U.C.I. ed, in conseguenza, del diritto del danneggiato il quale, ai sensi dell'articolo 2697 c.c. ha, quindi, l'onere di provare i fatti costitutivi della sua maggiore pretesa creditoria.

In sostanza, si verte in una situazione assimilabile a quella del Fondo di garanzia per le vittime della strada (anch'esso garante legale), i presupposti per l'operativita' del quale devono essere provati dal danneggiato (v. anche Cass. 18.4.2007 n. 9243; Cass. 23.2.2006 n. 4016).

Conclusivamente, deve affermarsi che nell'ipotesi in esame - incombe al danneggiato che lo invoca, provare il superamento ex contractu (straniero e valido anche per l'Italia) del limite della garanzia ex lege fornita dall'U.C.I..

Anche in questo caso, la decisione impugnata va, quindi, condivisa.

Con il terzo motivo denuncia la immotivata mancata liquidazione delle spese del giudizio.

Il motivo non e' fondato.

Difettando il presupposto sul quale e' fondata la censura - vale a dire la riforma sui precedenti punti in contestazione della sentenza impugnata - non vi e' alcuna ragione che giustifichi una diversa pronuncia in ordine alla disposta compensazione delle spese del giudizio di appello.

Non possono, da ultimo, essere considerati gli ulteriori profili di censura evidenziati dal ricorrente, relativi a questioni di fatto che non hanno formato oggetto del ricorso per cassazione, per la loro novita', per essere contenuti soltanto nella memoria, la cui funzione e' quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi gia' debitamente enunciati nel ricorso e non gia' di proporre nuovi argomenti di indagine (v. anche Cass. 29.3.2006 n. 7237).

Ricorso incidentale condizionato.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale, definito "subordinato", ma, nella sostanza, condizionato, la resistente e ricorrente incidentale denuncia la violazione della Legge n. 990 del 1969, articolo 6 (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito dalle conclusioni raggiunte in ordine al principale.

Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato e va dichiarato assorbito l'incidentale condizionato.

La condotta difensiva delle parti in questa sede giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il principale e dichiara assorbito l'incidentale condizionato. Compensa le spese.

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