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La responsabilità della Pa è esclusa quando il danno è attribuibile alla condotta di guida del danneggiato
Pubblicata il 01/03/2009
(Tribunale Modena Civile, Sentenza del 21 maggio 2008, n. 826)
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Pronunziata il 02.05.2008
Depositata il 21.05.2008
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico, Dott.ssa Carolina Gentili
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3541/2002 promossa da
XX, rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuseppe Parrillo e Roberto Morelli
Parte attrice
CONTRO
Comune di (omissis), rapp.to e difeso dall'Avv.to Mario Leoni
Parte convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale da cose in custodia (Art. 2051 c.c.)
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Adversis reiectis, provato l'assunto attoreo, dichiararsi la responsabilità del Comune di (omissis) nel sinistro de quo e condannarsi, di conseguenza, il medesimo Comune al risarcimento del danno in favore dell'attore da liquidare nella misura di Euro 5.566,93 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia al termine dell'istruttoria; nonché al rimborso delle spese mediche che ammontano ad Euro 241,98; oltre a quanto risulterà di giustizia al termine dell'istruttoria per lo scooter.
Con interessi e svalutazione decorrenti dal dì del sinistro al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere le domande tutte avanzate dall'attore, siccome infondate in fato e in diritto e comunque non provate, con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, dell'Iva e del CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 16.07.02 l'attore esponeva che il giorno 8.1.2002 alle ore 14,30 circa in (omissis) procedeva a bordo del proprio scooter Piaggio lungo la via (omissis), quando, a causa del manto stradale sconnesso, perdeva il controllo del veicolo cadendo a terra e andando a colpire altre vetture ferme; che a seguito del sinistro residuavano lesioni all'integrità fisica nella misura del 3-4%, che avevano comportato un'invalidità temporanea assoluta di giorni 20 e parziale di giorni 15, come da perizia della Dott.ssa Po.
Chiedeva quindi che venisse accertata la responsabilità del Comune di (omissis) con conseguente condanna al risarcimento dei danni, biologico, morale e patrimoniale nella misura di complessivi Euro 5808,91, oltre al danno allo scooter da quantificarsi in corso di causa. Il Comune di (omissis), nel costituirsi, contestava sia la propria responsabilità, in quanto la causa della caduta subita dall'attore era da ricondurre alla sua guida imprudente ed inadeguata, perché procedeva a velocità eccessiva ed a bordo di ciclomotore alterato nella cilindrata, sia il quantum debeatur, in quanto quantificato in violazione della legge 5.3.2001. All'udienza ex art. 183 c.p.c. le parti non erano presenti e non veniva svolto il tentativo di conciliazione; nessuna delle parti depositava le memorie istruttorie, pur avendo richiesto la concessione dei relativi termini, mentre parte attrice chiedeva disporsi consulenza sullo stato dei luoghi, richiesta che veniva respinta dal giudice.
All'udienza del 22.1.2008 i procuratori di entrambe le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il primo aspetto da esaminare riguarda la qualificazione della fattispecie, in quanto da essa discendono rilevanti conseguenze sul piano dell'onere probatorio.
L'attore assume di essere caduto sul manto stradale sconnesso della via (omissis) e produce le fotografie ritraenti il luogo del sinistro scattate dai Vigili Urbani intervenuti per redigere il rapporto d'incidente.
Dal documento suddetto, prodotto da parte convenuta in maniera completa, emerge che:
- la via (omissis) è strada rettilinea a doppio senso di circolazione e non presenta particolari alterazioni dell'asfalto, ma soltanto lievi sconnessioni, le condizioni meteorologiche erano ottimali, il traffico scarso;
- l'urto è avvenuto tra il ciclomotore ed un'auto in sosta (Opel Astra) nell'opposta direzione di marcia;
- a seguito dell'urto l'auto Opel Astra è stata sospinta all'indietro di qualche decina di centimetri andando a sua volta a collidere con la Fiat 500 parcheggiata subito dietro di essa;
- il sig. XX è stato contravvenzionato perché circolava alla guida del ciclomotore non rispondente alle caratteristiche tecniche costruttive del certificato di idoneità tecnica (in particolare cilindrata aumentata a 67 c.c., dispositivo silenziatore non originale, dispositivo variatore non originale) tanto da subire il sequestro amministrativo del predetto;
- il sig. XX è stato altresì multato perché non era in grado di conservare il controllo del proprio veicolo (art. 141 commi 2 e 11 c.d.s.);
- il sig. XX abita in via (omissis) e quindi conosceva perfettamente le condizioni del manto stradale.
Com'è noto, esiste da tempo una giurisprudenza oscillante in materia di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione derivante dalla manutenzione delle strade pubbliche: da un lato l'indirizzo più innovativo sostiene l'applicabilità del regime giuridico stabilito dall'art. 2051 c.c., dall'altro un orientamento più risalente che riconduce le ipotesi in questione nell'alveo della norma generale dell'art. 2043 c.c., sostenendo che la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia non si possa applicare agli enti pubblici ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità d'uso) sia oggetto di un'utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limiti in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa.
Di recente la Corte di Cassazione (n. 3651/2006), nell'affrontare un caso simile a quello per cui è causa (fuoriuscita da una strada statale in prossimità di un ponte di un veicolo che era andato a collidere contro il muretto di sostegno della carreggiata e aveva invaso la corsia opposta) ha ritenuto di dover applicare l'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità da cose in custodia, sulla scorta dell'interpretazione della predetta disposizione operata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156/1999.
In tale pronuncia la Consulta "ha affermato che la Pa è responsabile nei confronti dei privati per difetto di manutenzione delle strade, allorquando non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale dei neminem laedere, in tal modo venendo a superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 c.c.", specificando che non viola il dettato costituzionale l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. che ne esclude l'applicabilità alla Pa allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte di terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.
La Suprema Corte afferma che, nell'applicare l'art. 2051 c.c. anche alla Pa quale custode di beni, siano essi demaniali o meno, il danneggiato deve fornire la prova della custodia del bene in capo alla Pa e del nesso causale e che la dimostrazione di quest'ultimo va ritenuta assolta qualora l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa in ragione di un processo in atto o una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa l'idoneità al nocumento.
Precisa, inoltre, che il danno normalmente evitato da una condotta diligente comporta la presunzione di colpa in capo al responsabile, il quale dovrà fornire la prova della sua mancanza di colpa; se invece ha violato una specifica norma giuridica di condotta, la prova di tale violazione è prova sufficiente della colpa.
In altre parole l'inversione dell'onere probatorio non fa venire meno anche nell'art. 2051 c.c. la rilevanza del requisito della colpa, ma impone al presunto responsabile la prova liberatoria consistente nel fortuito, il quale sussiste allorché si provi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, imponendo al custode di esplicare un'attività di controllo, sorveglianza e manutenzione adeguati alla natura della cosa stessa ed all'uso cui è destinata.
Nel caso di specie non può ravvisarsi alcuna intrinseca potenzialità dannosa della strada comunale, un leggero avvallamento essendo del tutto compatibile con la natura del bene, rispetto al quale un'assoluta perfezione per tutta la sua durata richiederebbe l'impiego di mezzi straordinari per quanto concerne sia il controllo, sia la spesa.
Non pare quindi sussistere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento in concreto verificatosi, attribuibile viceversa alla condotta di guida del danneggiato ed alla non conformità del veicolo alle prescrizioni tecniche.
La domanda attorea va quindi respinta con conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in considerazione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
rigetta la domanda attorea;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1244,00 per diritti, Euro 72,63 per spese esenti, Euro 1890,00 per onorati oltre spese generali ex t.p., iva e cpa come per legge.
Modena, 2.5.2008
Il Giudice Dott.ssa Carolina Gentili