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La responsabilita' oggettiva prevista dall'articolo 2051 c.c., e' invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilita', anche se di rilevanti dimensioni

La responsabilita' oggettiva prevista dall'articolo 2051 c.c., e' invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilita', anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilita' resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, cosi' integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilita' del custode (ex multis Cass. n. 20427/08).

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 2 marzo 2012, n. 3253



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. CARLEO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10817/2010 proposto da:

COMUNE OTTAVIANO (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t. Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PROVINCIA NAPOLI (OMISSIS), in persona del Presidente della Giunta Provinciale, on. avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);

- intimati -

Nonche' da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrenti incidentali -

contro

COMUNE OTTAVIANO (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t. Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrente all'incidentale -

e contro

PROVINCIA NAPOLI (OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 2903/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/10/2009; R.G.N. 3333/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 27.1 e 10.2.2000 (OMISSIS), in proprio e quale esercente la potesta' genitoriale sui figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), conveniva in giudizio la Provincia di Napoli ed il Comune di Ottaviano esponendo che il (OMISSIS) in (OMISSIS) suo marito (OMISSIS), mentre circolava a bordo di un'auto, di proprieta' dell'istante, era stato investito da un grosso platano, marcio ed in via di decomposizione, ubicato sul marciapiede destro rispetto al senso di marcia della vettura diretta verso (OMISSIS), perdendo la vita a seguito del completo schiacciamento dell'auto. Cio' premesso, chiedeva la condanna in via solidale o alternativa dell'Amministrazione provinciale e del Comune, quali proprietario della strada l'una ed addetto alla manutenzione il secondo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

In esito al giudizio, in cui si costituivano i convenuti chiedendo entrambi il rigetto della domanda nei propri confronti e spiegando altresi' il Comune di Ottaviano domanda riconvenzionale nei confronti della Provincia, il Tribunale di Nola adito dichiarava la Provincia di Napoli esclusiva responsabilita' del sinistro e per l'effetto la condannava al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di euro 1.070.000 oltre interessi rigettando la domanda nei confronti del Comune di Ottaviano.

Avverso tale decisione proponevano appello, principale la Provincia, incidentale gli originari attori. In esito al giudizio, in cui si costituiva il Comune di Ottaviano deducendo l'infondatezza degli appelli proposti, la Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata in data 12 ottobre 2009 in riforma della sentenza impugnata dichiarava il Comune di Ottaviano responsabile del sinistro e lo condannava al pagamento in favore degli attori delle somme gia' liquidate rigettando l'appello incidentale. Avverso la detta sentenza il Comune di Ottaviano ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Resistono con controricorso la Provincia di Napoli e gli originari attori. Questi ultimi hanno altresi' proposto ricorso incidentale articolato in un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Procedendo all'esame del ricorso principale, va rilevato che con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione dell'articolo 342 c.p.c., comma 1, il ricorrente Comune ha censurato la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di inammissibilita' dell'appello, proposto dalla Provincia, per genericita' dei motivi. Ed invero, i giudici di secondo grado - cosi', in sintesi, il contenuto della doglianza - avrebbero trascurato che l'appellante si era limitata ad un generico richiamo alle difese svolte in prime cure senza accompagnarlo ne' con la specifica individuazione delle statuizioni della sentenza che si intendeva impugnare ne' con argomentazioni volte a contrastare le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della sentenza gravata.

La doglianza e' infondata. Se e' vero che l'articolo 342, richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, occorre chiarire che la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessita' di consentire piu' agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attivita' di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, e la considerazione e' decisiva, potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. Cio' spiega per quale ragione, al fine del soddisfacimento del requisito previsto dall'articolo 342 citato, non siano ritenuti sufficienti il generico richiamo alle difese svolte in primo grado, la generica affermazione di erroneita' della sentenza impugnata, la prospettazione delle medesime ragioni di fatto e di diritto esposte in prime cure senza una critica adeguata e specifica della decisione impugnata.

Ma se questo e' vero non puo' trascurarsi che non vengono richieste neppure ne' l'indicazione espressa delle norme di diritto che sarebbero state violate, non ponendo l'articolo 342 una regola corrispondente a quella contenuta nell'articolo 366 c.p.c., n. 4, ne' una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, in rigida e scolastica contrapposizione alle considerazioni contenute nella sentenza impugnata, purche' l'appello - e si tratta del rilievo decisivo consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, identificando esattamente i punti da esaminare, ed alle controparti di poter svolgere senza alcun concreto pregiudizio la propria attivita' difensiva in relazione alle ragioni di fatto e di diritto per le quali era stato proposto gravame.
  Quindi, sulla base dell'orientamento costante di questa Corte secondo cui l'atto di appello non esige particolari formalita', si deve affermare conclusivamente che il requisito della specificita' puo' e deve ritenersi sussistente quando l'atto d'impugnazione, al di la' della sommarieta' dell'esposizione o dell'eleganza della forma, consenta di individuare con certezza le statuizioni impugnate nonche' le ragioni del gravame, secondo una verifica che va fatta in concreto, caso per caso. Ed e' appena il caso di sottolineare come nel caso di specie sia i giudici di seconde cure sia la parte ora ricorrente, come risulta rispettivamente dalla sentenza impugnata e dalla trascrizione, in ricorso, delle difese svolte dal Comune di Ottaviano in grado di appello, ebbero occasione con tutta evidenza di soffermarsi dettagliatamente sulle ragioni dell'appello proposto dalla Amministrazione provinciale di Napoli.

Passando all'esame delle due successive censure, da esaminarsi congiuntamente perche' propongono questioni intimamente connesse tra loro, va rilevato che la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione dell'articolo 346 c.p.c., si fonda sulla premessa che la Corte avrebbe erroneamente condannato il Comune al pagamento di tutte le somme di cui alla statuizione del Tribunale resa nei confronti della Provincia. L'erroneita' consisterebbe nel fatto che gli attori non riproposero, in sede di costituzione in appello, ne' sotto forma di gravame incidentale ne' sotto altra forma, la domanda nei confronti della convenuta Amministrazione comunale, riconosciuta esente da responsabilita' in prime cure. Inoltre - tale rilievo sostanzia la connessa censura per violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. - la questione dell'individuazione del responsabile non era rimasta in gioco per effetto dell'appello della Provincia, che aveva chiesto dichiararsi la responsabilita' del Comune, poiche' tale richiesta costituiva domanda nuova, in quanto in primo grado la Provincia si era costituita tardivamente limitandosi a contestare la pretesa attorea.

Le ragioni di doglianza sono infondate. Al riguardo, deve premettersi che, nel caso di domanda proposta in via alternativa nei confronti di due diversi convenuti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell'altro, il pieno accoglimento della domanda di condanna proposta nei confronti di uno dei convenuti alternativi esclude una qualsiasi forma di soccombenza in danno dell'attore e conseguentemente l'onere, a suo carico, di proporre appello incidentale.

Cio' premesso, deve sottolinearsi che nel caso di specie, come risulta dalla comparsa di costituzione depositata nella cancelleria della Corte d'Appello il 5 ottobre 2006, opportunamente trascritta nel ricorso incidentale nella parte de qua nel rispetto del principio di autosufficienza dei ricorsi per cassazione, gli appellati nel costituirsi in secondo grado dichiaravano di voler riproporre espressamente ex articolo 346 c.p.c., tutte le domande, richieste, eccezioni e difese gia' proposte in primo grado, reiterandole e ribadendo nelle successive difese rassegnate all'udienza del 28 maggio 2008 (cfr capo "E" della comparsa conclusionale di secondo grado) inequivocamente "l'assenza di qualsiasi rinunzia all'integrale risarcimento nei confronti dei convenuti" e la condanna dell'Ente Provincia in solido con l'Ente Comune, o alternativamente, chi tra gli stessi tenutovi per legge non avendo mai rinunziato ad alcuna domanda nei confronti di alcuno ne' in primo ne' in secondo grado ed avendole riproposte integralmente.

Cio' posto, considerato che l'articolo 346 c.p.c., non indica le forme con le quali l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, deve condividersi l'orientamento di questa Corte, secondo cui, tenendo conto del principio di conservazione degli atti processuali, le domande e le eccezioni possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volonta' dell'interessato di sollecitare la decisione su di esse (cfr. Cass. n. 12162/07).

Ne consegue l'infondatezza delle censure in esame.

Passando alle due successive doglianze, che vanno anche esse trattate congiuntamente per l'intima connessione che le lega, va rilevato che la quarta censura, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 2, comma 7, si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha affermato che la strada in questione doveva essere ritenuta comunale a prescindere dall'avvenuto perfezionamento dell'iter procedimentale disciplinato dal nuovo codice della strada e dal successivo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, in quanto la strada attraversava il centro abitato ed il Comune aveva (rectius, avrebbe avuto) una popolazione superiore ai diecimila abitanti. Inoltre - tale rilievo riguarda la successiva doglianza svolta per motivazione omessa ed insufficiente - la sentenza impugnata sarebbe altresi' censurabile in quanto la motivazione resa a supporto del convincimento circa la consistenza demografica del Comune e' stata fondata su un atto (determinazione della Provincia di Napoli n. 2112 dell'11.7.97) assai generico e proveniente dalla stessa controparte in causa. Sia l'una che l'altra doglianza sono infondate. A riguardo, con riferimento specifico alla prima delle due censure, corre l'obbligo di sottolineare che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 2, comma 7, "Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti".
Ne deriva, sulla base del dettato normativo appena riportato, che, ai fini della individuazione del soggetto proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune, sono sufficienti il dato topografico, e cioe' il fatto che detta strada, pur essendo parte di una strada statale, regionale o provinciale, attraversi il centro abitato, e la circostanza che il Comune abbia un numero di abitanti superiore a diecimila, senza che rilevino invece ne' l'atto di declassamento della strada in questione ne' l'atto di consegna dallo Stato o dalla Provincia al Comune, essendo adempimenti che non sono affatto contemplati dalla norma in questione ai fini dell'individuazione dell'ente proprietario della strada medesima. La lettera della legge sul punto e' chiarissima e non consente interpretazioni di segno contrario, con la conseguenza che deve essere ritenuta l'immediata efficacia del disposto di cui all'articolo 2 comma 7 citato, una volta che sussistano i presupposti di legge sopra richiamati, indipendentemente dall'adozione di successivi atti formali da parte dell'ente territoriale. Conseguentemente, quando il regolamento di esecuzione del codice della strada (Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) all'articolo 4, comma 4, stabilisce che "I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima", deve ritenersi che tale previsione vada necessariamente intesa nel senso che le delibere di classificazione, adottate dal consiglio comunale, non hanno carattere costitutivo, ai fini del trasferimento della proprieta' della strada, ma solo una funzione ricognitiva e valenza limitata all'assegnazione della strada ad una determinata classe nell'ambito delle strade comunali. Ne deriva l'infondatezza della censura in esame.

Quanto alla successiva doglianza, relativa alla consistenza della popolazione del Comune, si deve premettere che il ricorrente ha censurato l'attendibilita' del documento (determinazione della Provincia di Napoli n. 2112 dell'11.7.1997), posto dalla Corte a base della sua valutazione, in quanto proveniente dalla stessa Amministrazione provinciale. Ed invero, la Corte di merito - questa, in sintesi la ragione di censura - avrebbe dovuto verificare la correttezza del dato in questione attraverso gli strumenti dell'Istituto Centrale di Statistica, deputato a fornire la necessaria attestazione sulla base dell'ultimo censimento effettuato.

Anche quest'ultima censura non convince A riguardo, corre l'obbligo di rilevare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, gli atti e i certificati provenienti dalla P.A. o da enti pubblici, essendo assistiti da una presunzione "iuris tantum" di legittimita', possono essere posti a fondamento del convincimento del giudice di merito anche se la pubblica amministrazione e gli enti pubblici, da cui gli atti stessi provengono, siano parte in causa (Cass. n. 3654/04, n. 10436/02).

La premessa torna utile nella misura in cui, a fronte della presunzione di legittimita' derivante dal documento proveniente dall'Amministrazione Provinciale, il ricorrente Comune si e' limitato a dedurre genericamente che la Provincia non avrebbe fornito nessuna prova attendibile sul punto, guardandosi bene pero' dal contestare in maniera specifica il dato fornito dall'Amministrazione Provinciale, anche solo indicando l'effettivo numero dei suoi cittadini. E cio', senza considerare che, a ragione della sua estrema "vicinanza" alla prova, avrebbe potuto assai agevolmente fornire gli elementi anagrafici volti a confutare la presunzione di legittimita' della certificazione che era stata prodotta.

Si deve pertanto affermare il principio secondo cui, a fronte di certificati provenienti dalla P.A. o da enti pubblici, assistiti in quanto tali da una presunzione "iuris tantum" di legittimita' malgrado la pubblica amministrazione e gli enti pubblici, da cui i documenti provengono, siano parte in causa, la controparte, che intenda vincere tale presunzione, non puo' limitarsi ad una generica contestazione dell'attendibilita' della certificazione prodotta ma ha l'onere di allegare i dati in suo possesso e di fornire, specialmente se vicino alla prova della quale ha la disponibilita', gli elementi contrari volti a superare la presunzione indicata.

Passando all'esame della sesta doglianza, va osservato che la censura articolata sotto il profilo dell'omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si fonda sulla considerazione che "per tabulas ed e' riconosciuto dalle altre parti in causa", la strada in cui si e' verificato l'incidente e' una lunga arteria notevolmente trafficata ed attraversata da un rilevante numero di utenti per cui sarebbe inapplicabile il disposto di cui all'articolo 2051 c.c.. Di tanto, pur a fronte di precise deduzioni del Comune, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto nella sentenza impugnata.

La censura e' inammissibile in quanto il vizio di motivazione, anche nella configurazione piu' radicale della carenza assoluta della motivazione, puo' costituire oggetto di ricorso per Cassazione esclusivamente in quanto incida sull'accertamento e sulla valutazione di punti di fatto rilevanti per la decisione e non anche quando riguardi l'affermazione o l'applicazione di principi giuridici (cfr. Sez. Un. 21712/04).

Giova aggiungere che, secondo il piu' recente orientamento di questa Corte, la responsabilita' oggettiva prevista dall'articolo 2051 c.c., e' invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilita', anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilita' resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, cosi' integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilita' del custode (ex multis Cass. n. 20427/08).

Passando infine all'esame dell'ultimo motivo di impugnazione, anch'esso articolato per motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, va rilevato che, ad avviso del ricorrente, la sentenza sarebbe censurabile in ordine alla quantificazione del danno. In particolare, quanto al danno biologico iure proprio, la C.T.U. svolta sarebbe insufficiente a fornire un quadro dei pregiudizi lamentati da parte attrice; inoltre, non convincerebbero le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure relativamente alla liquidazione del danno patrimoniale; parimenti nulla sarebbe stato dimostrato in ordine alle attivita' lavorative svolte dal (OMISSIS) ne' per le spese sostenute in conseguenza del sinistro. Cio' malgrado, ad onta dei rilievi avanzati, nulla avrebbe osservato in merito la Corte territoriale.

Anche tale doglianza e' inammissibile, sia pure per ragioni diverse. A riguardo, mette conto di sottolineare che la censura, come risulta di ovvia evidenza dal suo stesso contenuto e dalle espressioni usate, concerne la valutazione della realta' fattuale, come e' stata operata dalla Corte di merito e non evidenzia effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata. Ed invero, riproponendo l'esame degli elementi fattuali gia' sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mira ad un'ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non e' consentita in sede di legittimita'. Cio' posto, premesso che la valutazione degli elementi di prova e l'apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito, deve ritenersi preclusa ogni possibilita' per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un'ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita' del giudizio di cassazione.

Resta da esaminare il ricorso incidentale proposto dagli originari attori, fondato su un'unica doglianza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 346 c.p.c., con cui i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello avrebbe sbagliato quando ha affermato che la questione dell'individuazione del responsabile del sinistro era rimasta in gioco per effetto dell'appello della Provincia, che aveva chiesto dichiararsi la responsabilita' del Comune. Tale motivazione dovrebbe essere corretta ex articolo 384 c.p.c., u.c., perche' gli eredi (OMISSIS) nel costituirsi nel giudizio in appello avevano riproposto espressamente ex articolo 346 c.p.c., tutte le domande, richieste e difese gia' proposte in primo grado, tra cui la richiesta di responsabilita' del Comune.

Il ricorso e' inammissibile, per difetto di interesse, alla luce del rilievo che e' stato proposto da una parte totalmente vittoriosa in appello ed e' diretto soltanto alla modifica della motivazione della sentenza impugnata. Ed invero, tale correzione puo' essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l'esercizio autonomo del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall'articolo 384 cod. proc. civ. (cfr Cass. n. 7057/2010, Cass. n. 6519/07, Cass. n. 3654/06, Cass. n. 6631/06, Cass. n. 15897/01).

L'alternarsi delle decisioni di merito, nel rapporto processuale tra il Comune di Ottaviano e la Provincia di Napoli, e la reciproca soccombenza, nel rapporto processuale tra i ricorrenti, giustificano ampiamente la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita' tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, rigetta quello principale. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimita'.
 

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