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Le compagnie di assicurazione hanno l’obbligo di informare i danneggiati entro i termini di legge
Pubblicata il 23/05/2009
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2085 del 2008, proposto da Na. Assicurazioni S.p.A. (già Mm. Assicurazioni S.p.A.), in persona del legale rappresentante, e da Sa. Pa. nella qualità di Direttore Generale di Mm. Assicurazioniall'epoca dei fatti contestati, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cl. Ru., presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Ro., viale Br. Bu. n. (...)
contro
l'ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private di Interesse collettivo, nella persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ni. Ge., Ma. Sc. e Pa. Ma., elettivamente domiciliato presso la sua sede legale, in Ro., alla via De. Qu. n. (...);
il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 2746/07 del 18 dicembre 2007, prot. n. 14-07-007585, con la quale il Presidente dell'ISVAP ha ingiunto alla ricorrente Na. Assicurazioni S.p.A. di pagare, quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 3, comma 10, lett. b), punto 2 del d.. 857/1976, la somma di Euro 206.581, 65, oltre diritti di notifica e spese di procedimento di competenza dell'ISVAP per Euro 26,60, per complessivi Euro 206.610,25;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, con particolare riferimento al processo verbale ISVAP n. 13974 prot. n. 14-04-427509 del 31 maggio 2004, con cui è stato avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti di Mm. Assicurazioni S.p.A. (ora Na. Assicurazioni S.p.A. e nei confronti del dott. Sa. Pa. nella qualità di Direttore Generale di Mm. Assicurazioni.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell'11 febbraio 2009 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d'udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con processo verbale del 31 maggio 2004 ISVAP avviava nei confronti di Mm. Assicurazione e del suo Direttore Generale procedimento di accertamento della violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del d.l. 857/1976 a seguito di un reclamo corrispondente ad un sinistro r.c. auto che aveva causato danni a cose e lesioni a persone per omessa comunicazione dell'offerta o comunicazione dei motivi di diniego della medesima.
Con nota del successivo 7 luglio Mm. Assicurazioni inviava al procedente Istituto le proprie controdeduzioni, assumendo l'insussistenza della contestata violazione.
Nondimeno, ISVAP adottava il contestato provvedimento sanzionatorio, avverso il quale vengono ora dedotti i seguenti argomenti di doglianza:
1) Violazione di legge. Violazione dell'art. 5 comma 2, della legge 57/2001 (di modifica al D.Lgs. 857/1976) in combinato disposto con l'art. 3 del d.l. 857/1976 nella versione modificata dalla legge 57/2001. Violazione del principio di irretroattività della norma. Violazione dell'art. 11 delle Preleggi al Codice Civile. Violazione dell'art. 1 della legge 241/1990 ed in particolare dei principi generali del diritto comunitario applicabili ai procedimenti amministrativi nazionali (divieto di retroattività; certezza e sicurezza giuridica). Eccesso di potere.
Evidenzia in primo luogo parte ricorrente che il sinistro da cui ha tratto origine l'irrogata sanzione è intervenuto il 24 luglio 1999 ed è stato, quindi, denunciato anteriormente all'entrata in vigore della riforma del 2001.
Conseguentemente, non troverebbe applicazione alla fattispecie in esame l'art. 3 del d.l. 857/1975, nella versione modificata dalla legge 57/2001: pena, altrimenti, una preclusa operatività retroattiva della disposizione da ultimo citata.
In tal senso, proprio l'art. 5 della legge 57/2001 ne limita l'ambito di operatività ai sinistri avvenuti successivamente alla relativa data di entrata in vigore.
2) Violazione di legge. Violazione dell'art. 3 del d.l. 857/1976 (convertito, con modificazioni, in legge 39/1977). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza ed erroneità dei presupposti, illogicità manifesta.
Nell'osservare come l'epigrafato art. 3 imponga che la proposta richiesta di risarcimento debba essere completa, la domanda nella fattispecie proposta a seguito del sinistro sopra ricordato risultava, invece, priva dei necessari elementi per una congrua valutazione del danno subito.
Conseguentemente, Mm. Assicurazioni sostiene di essere stata posta nella pratica impossibilità di formulare un'offerta, soggiungendosi che la documentazione di carattere medico (relativa ai danni subiti dalle persone nel sinistro de quo) sia pervenuta solo in data 16 aprile 2002: momento rispetto al quale parte ricorrente assume di essersi tempestivamente attivata mediante nomina di un perito alla data del successivo 6 maggio.
Consegue a quanto illustrato la piena osservanza dei termini (90 giorni) previsti dall'applicabile disciplina ai fini della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di risarcimento, intervenuta il 22 novembre 2002.
3) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed illogicità manifesta della motivazione. Erroneità nei presupposti, travisamento dei fatti.
Contesta parte ricorrente l'assunto dal quale ISVAP ha argomentato la presenza dei necessari presupposti per l'applicazione della misura sanzionatoria: in particolare confutando che le richieste di reiterazione delle precedenti istanze risarcitorie consentissero uno slittamento temporale dei termini di compimento dell'attività procedimentale.
4) Violazione di legge. Violazione dell'art. 3 del d.l. 857/1976 (convertito, con modificazioni, in legge 39/1977) sotto altro profilo. Violazione dell'art. 11 della legge 689/1981. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, manifesta sproporzione ed illogicità, carenza assoluta di motivazione.
Quanto alla commisurazione della sanzione irrogata, ISVAP ha ritenuto congruo che essa fosse ragguagliata ad Euro 41.316,33 per ciascuna violazione, con un importo complessivo pari ad Euro 206.581,65 (considerando cinque lesioni gravi).
Al contrario, l'unicità del sinistro a fondamento dell'affermata violazione induce parte ricorrente ad escludere la congruità della determinazione della somma a titolo di sanzione pecuniaria; in ogni caso sottolineandosi come trattandosi di sinistro avvenuto nel 1999 dovessero trovare applicazioni i criteri all'epoca vigenti.
Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'intimato Istituto, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza dell'11 febbraio 2009.
DIRITTO
1. Giova svolgere, preliminarmente alla disamina dei proposti motivi di ricorso, una ricognizioni in ordine al pertinente quadro normativo di riferimento.
L'art. 3 del decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977 n. 39 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) ha introdotto specifici obblighi a carico delle compagnie di assicurazione concernenti la comunicazione al danneggiato della somma offerta a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla circolazione di veicoli (originariamente per i sinistri con soli danni a cose) e in alternativa dei motivi per i quali non si riteneva di formulare l'offerta, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, con termini ulteriori di quindici giorni (in caso di accettazione) e di trenta giorni (in caso di mancata accettazione), decorrenti dalla predetta comunicazione, per il pagamento al danneggiato della somma offerta.
A presidio dell'adempimento dei suddetti obblighi, il comma 7 dell'art. 3 ha stabilito una sanzione amministrativa pecuniaria (originariamente in misura pari alla somma offerta dall'impresa ed in ogni caso in misura non inferiore a lire centomila), da irrogarsi secondo le procedure di cui alla legge 24 dicembre 1975 n. 706 a cura degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato (U.P.I.C.A.), tenuti a riversarne l'importo all'Istituto Na. delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".
La procedura per l'irrogazione delle sanzioni fu poi assoggettata alle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) che introdusse, per quanto qui interessa, una nuova disciplina generale in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative (applicabile anche a varie fattispecie oggetto di coeva depenalizzazione), abrogando espressamente (art. 42) la legge n. 706 del 1975.
Con la legge 12 agosto 1982 n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.), furono poi assegnate alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le attribuzioni in materia di assicurazioni private non espressamente attribuite all'ISVAP dalla presente legge (art. 4 comma 2), e quindi anche quelle concernenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 3 comma 7 del d.l. n. 876/1976, convertito nella legge n. 39/1977.
Con la legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) sono state, poi, introdotte incisive modifiche all'art. 3, novellandone il primo, secondo e terzo comma.
Riferito l'obbligo di comunicazione della somma offerta a titolo di risarcimento o in alternativa dei motivi del diniego di offerta anche a i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, e stabilito il rispetto dei termini di comunicazione anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso, la disciplina sanzionatoria fu così sostituita dall'art. 5 comma 7 della legge n. 57/2001:
L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:
in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;
in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:
la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;
la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;
dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.
La suddetta disciplina è stata poi riformulata dal combinato disposto degli artt. 148 e 315 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).
Peraltro l'art. 326 del D.Lgs. n. 209/2005, oltre ad aver precipuamente disciplinato il procedimento per l'accertamento delle violazioni, la loro contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ha devoluto alla giurisdizione amministrativa esclusiva tutte...le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti ministeriali che applicano la sanzione..., individuando l'I.S.V.A.P come contraddittore necessario.
Per completezza, va rammentato che l'art. 26 comma 3 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) ha poi trasferito all'I.S.V.A.P le altre varie competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste dalle varie leggi, e quindi anche quelle relative alle suddette violazioni.
2. Una compiuta decifrazione della sottoposta vicenda contenziosa comporta, ulteriormente, l'individuazione delle circostanze, in fatto, che hanno dato luogo all'applicazione, da parte di ISVAP, della misura sanzionatoria nei confronti di Mm. Assicurazioni (alla quale è successivamente subentrata l'odierna ricorrente Na. Assicurazioni).
A fronte di un sinistro derivante dalla circolazione di veicoli, occorso in data 24 luglio 1999, i danneggiati formulavano istanza di risarcimento nei confronti delle compagnie La Na. Assicurazioni (di seguito Mm. Assicurazioni e, quindi, Na. Assicurazioni, denominazione assunte in conseguenza di operazioni di acquisto e fusione) e To. Assicurazioni (presso le quali erano assicurati i veicoli coinvolti nell'incidente) che il successivo 1° settembre 1999.
Al mancato riscontro della richiesta risarcitoria facevano seguito rinnovate richieste di sollecito in data 27 luglio 2000, 14 giugno 2001, 22 giugno 2001, 16 aprile 2002, 19 giugno 2002 e 12 dicembre 2002.
Parte ricorrente incaricava, quindi, un proprio perito per la visita medica ai danneggiati in data 6 maggio 2002.
Il 2 ottobre 2002 To. Assicurazioni rimetteva alla Na. Assicurazioni una relazione medico-legale, contestando la dinamica del sinistro.
Conseguentemente, La Na. riscontrava l'anzidetta comunicazione sostenendo che il sinistro si sarebbe verificato per fatto addebitabile (se non in misura esclusiva, almeno preponderante) all'assicurato To.
A seguito della proposta di una perizia collegiale, formulata in data 9 aprile 2003 da To. Assicurazioni nei confronti della Na., quest'ultima (divenuta Mm. Assicurazioni) manifestava il proprio dissenso, esprimendo la propria disponibilità a partecipare al risarcimento dei danni nella misura di un terzo.
Con nota del 19 novembre 2003 il legale delle parti danneggiate informava ISVAP della perdurante pendenza della vicenda risarcitoria, pur a fronte del rilevante arco temporale (4 anni e 4 mesi) intercorso dalla data del sinistro.
L'Istituto, conseguentemente, invitava Mm. (nota del 3 febbraio 2004) a fornire i pertinenti chiarimenti: a fronte dei quali veniva aperta un'istruttoria che si sarebbe, poi, conclusa con l'adozione del gravato provvedimento sanzionatorio.
3. Come sopra individuati il complesso delle disposizioni che presidiano l'attuazione della disciplina sanzionatoria a carico delle imprese assicuratrici, nonché le circostanze in fatto rilevanti nel quadro della sottoposta vicenda contenziosa, particolare attenzione merita, ai fini della valutazione del primo profilo di censura, la disposizione di cui all'art. 5 della legge 57/2005 che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, renderebbe retroattivamente inoperanti con specifico riferimento ai sinistri verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del corpo normativo da ultimo indicato le previsioni da esso introdotte.
Invero, il comma 2 del predetto art. 5 si limita ad individuare i criteri e le misure per il determinazione del danno biologico (laddove venga in considerazione un pregiudizio alla persona di lieve entità, derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) delimitando l'operatività delle relative indicazioni ai soli sinistri avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
La lettura della disposizione univocamente induce a ritenere che il Legislatore abbia inteso limitare ai soli sinistri occorsi successivamente alla data della relativa entrata in vigore le procedure esclusivamente preordinate alla determinazione del danno biologico e, conseguentemente, alla liquidazione degli importi a tale titolo spettanti agli infortunati in occasione di un sinistro legato alla circolazione di veicoli.
Non si rivela, quindi, condivisibile un'opzione ermeneutica quale quella prospettata nel gravame per effetto della quale il complessivo intervento modificativo di cui alla legge 57/2001 troverebbe attuazione esclusivamente ai sinistri verificatisi in seguito alla data di entrata in vigore: e non anche, quindi, alle vicende che pur anteriormente insorte nondimeno non si rivelino definite al momento dell'introduzione delle modificazioni legislative di che trattasi.
Per queste ultime, quindi, si dimostra inappropriata la valenza asseritamente retroattiva che parte ricorrente annette all'immediata operatività delle modificazioni ex lege 57/2001: piuttosto venendo in considerazione l'immediata operatività quanto ai procedimenti (come nel caso di specie) non ancora definiti delle nuove disposizioni, in difetto della quale si sarebbe venuta a delineare (invero inammissibilmente) una ultrattività delle pregresse previsioni di legge, configgente con note coordinate interpretative di carattere ordinamentale.
4. Assume poi parte ricorrente che la denuncia di sinistro originariamente presentata dalla parte danneggiata fosse gravemente incompleta: per l'effetto contestando che, a fronte della asserita inadeguatezza di tale istanza al fine di consentire il positivo completamento dell'iter preordinato alla liquidazione del previsto indennizzo, possa essere fondatamente ascritto a responsabilità il ritardo a fondamento dell'applicata misura sanzionatoria.
Va in proposito osservato come la disposizione di cui all'art. 4 del decreto legge 857/1976 (ora abrogata dall'articolo 354 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) prevedesse che per i sinistri con soli danni a cose, l'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo le modalità indicate nell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla quale deve essere allegata copia del modulo di denuncia di cui all'art. 5, debitamente compilato, e che deve recare l'indicazione del luogo e dei giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, comunica al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Né tale quadro normativo forniva espressa disciplina alla richiesta di risarcimento riguardante i danni alla persona, introdotta soltanto per effetto dell'entrata in vigore della disciplina modificativa di cui alla citata legge 57/2001.
Se va quindi escluso che potesse rinvenirsi, all'epoca della presentazione della richiesta di indennizzo nei confronti dell'odierna ricorrente, un onere a carico della parte danneggiata di specificazione dei danni alla persona introdotto solo nel 2001 (la prospettazione di parte, sul punto, rivelando argomentazioni speculari rispetto alla tesi che, giusta quanto evidenziato nel primo motivo di ricorso, ha postulato l'irretroattività delle disposizioni ex art. 5 della legge 57), va comunque osservato in punto di fatto come l'istanza in discorso si sia rivelata (mercè le successive integrazioni dalla parte danneggiata fornite su richiesta di Mm. Assicurazioni) completa alla data del16 aprile 2002.
Da tale data, dunque, andava computato il termine di 90 giorni per la formulazione dell'offerta da parte della compagnia assicurativa, giusta quanto disposto dal ripetuto art. 5: la cui interruzione, alla stregua di quanto dalla stessa disposizione di legge precisato, viene in considerazione solo in caso di richiesta incompleta: essendo in tale evenienza consentito all'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, di formulare al danneggiato stesso, entro trenta giorni, richiesta di fornire le necessarie integrazioni (con nuova decorrenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi).
Non trova, quindi, elementi di condivisibile giustificazione la circostanza che la perizia si sia svolta come affermato dalla ricorrente solo un mese e 20 giorni dopo la formalizzazione dell'incarico (6 maggio 2002) : e ciò in quanto, avuto riguardo alla trasmissione degli esiti dell'accertamento alla data del 1° ottobre 2002, non si ravvisano legittime giustificazione alla mancata comunicazione, nell'anzidetto termine di 90 giorni, dei motivi della mancata offerta, giusta quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni di legge.
Né, altrimenti, rivelano dirimente concludenza ai fini dell'esonero da responsabilità della ricorrente per la suddetta mancata offerta nei termini di legge le condotte che quest'ultima ascrive ai danneggiati, quanto alla sostenuta indisponibilità a sottoporsi ad accertamenti peritali. Circostanza, questa, che con ogni evidenza configge con i reiterati solleciti che i soggetti coinvolti nel sinistro hanno rivolto, nel periodo luglio 2000 dicembre 2002, al fine di pervenire ad una definizione della pratica risarcitoria.
4. Se, alla stregua delle indicazioni in precedenza fornite, appieno rileva la presenza di non giustificabili ritardi nel perfezionamento della vicenda risarcitoria anzidetta tali da consentire l'attivazione, ad opera di ISVAP, della procedura di contestazioni poi conclusasi con l'irrogazione dell'avversata sanzione non ritiene il Collegio di ravvisare profili di illegittimità nel provvedimento impugnato quanto alla pretesa contraddittorietà:
fra le indicazioni di cui al processo verbale del 31 maggio 2004, di contestazioni nei confronti di Mm. (nel quale viene rappresentata la violazione dell'art. 3 della legge 39/1977);
ed il provvedimento sanzionatorio del 24 dicembre 2007, nel quale le lettere di sollecito inviate dai danneggiati alle date del 14 giugno 2001, 22 giugno 2001 e 16 aprile 2002, vengono considerate quali richieste di reiterazione delle precedenti istanze risarcitorie, con riveniente assoggettabilità alle disposizioni della sopravvenuta legge 57/2001.
Invero, l'assenza nel sopra citato processo verbale di alcuna indicazione in ordine alle previsioni introdotte dalla legge 57/2001 non esclude che le relative previsioni (modificative rispetto all'originario impianto dell'art. 3 del decreto legge 857/1976, convertito in legge 39/1977) trovassero (alla stregua di quanto in precedenza esposto quanto al regime temporale di operatività della sopravvenienza normativa di che trattasi) legittima applicazione: circostanza che, diversamente da quanto rappresentato da parte ricorrente, trova conferma proprio nel processo verbale di cui si assume la contraddittorietà rispetto alla conclusiva effusione provvedimentale, atteso che nel testo del primo dei due atti ora citato espressamente viene richiamata (pag. 1) la legge 5 marzo 2001 n. 57, in particolare l'art. 5 che modifica l'art. 3 del d.l. 857/1976.
Se, quindi, nessuna modificazione in itinere è condivisibilmente predicabile quanto alla disciplina legislativa applicabile alla fattispecie (atteso che ISVAP, sin dal menzionato processo verbale, ha ritenuto correttamente operante la normativa introdotta dalla legge 57/2001), va conseguentemente escluso che il provvedimento si presti alle censure sotto il profilo in esame dedotte: ulteriormente osservandosi come, a fronte della (reiterata e/o rinnovata) richiesta risarcitoria nei confronti della ricorrente formulata in data 16 aprile 2002, non potesse non trovare attuazione la disciplina di cui alla ripetuta legge 57: e, con essa, la tempistica fissata ai fini della definizione della vicenda procedimentale attivata presso la compagnia assicuratrice (non venendo quindi in considerazione, giova ribadirlo, alcuna asseritamente preclusa operatività retroattiva delle disposizioni introdotte nel 2001).
5. Deduce da ultimo parte ricorrente che ISVAP non avrebbe correttamente commisurato l'importo dell'applicata misura sanzionatoria, in quanto:
avrebbe operato il relativo calcolo sulla base delle coinvolte posizioni di danno (5), in luogo di prendere in considerazione l'unicità del sinistro che ad esse aveva dato luogo;
non emergerebbe compiuti elementi motivazionali a supporto dell'individuazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria inflitta.
5.1 Per quanto riguarda il primo dei suddetti argomenti di censura, va escluso che l'unicità dell'evento a fondamento del verificarsi di una molteplicità di pregiudizi in danno di cose o di persone riveli rilevanza ai fini della commisurazione della sanzione.
Le argomentazioni al riguardo esposte dal ricorrente confliggono con la configurazione dell'apparato sanzionatorio disciplinato dall'art. 3 del decreto legge 857/1976: il quale, come il testo normativo rende palese, è strutturato con riferimento alla reciproca indipendenza degli obblighi risarcitori a fronte di eventi dannosi occorsi a cose e/o persone: trovando, quindi, applicazione un principio di cumulabilità delle violazioni agli obblighi anzidetti (e di conseguente congiunta applicazione delle sanzioni ad esse accessive) senza che l'eventual unicità del fatto originativi di danno possa condurre ad una diversa commisurazione dell'apparato sanzionatorio.
Né rileva, in contrario avviso, la previsione dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (invocata dalla parte ricorrente) atteso che il relativo disposto si limita a stabilire che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo... si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche: senza precludere, con ogni evidenza, che una pluralità di violazioni (quand'anche, come nella fattispecie, rivenienti da un medesimo fatto) possa essere assoggettato ad un cumulo sanzionatorio in ragione della misura affittiva per ciascuna di esse prevista.
Né, diversamente, potrebbe venire in considerazione quanto previsto dal precedente art. 8, atteso che tale previsione di legge disciplina la diversa fattispecie del cumulo (non materiale, ma) giuridico delle sanzioni in presenza di una medesima azione od omissione con la quale siano state violate diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commesse più violazioni della stessa disposizione: stabilendo, per tali ipotesi che il soggetto responsabile soggiaccia alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Sempre con riferimento al profilo di censura all'esame, va poi escluso che come pure sostenuto dalla ricorrente le posizioni di danno caratterizzate da lesioni gravi si commisurassero, nella fattispecie, a 2 in luogo delle 5 valutate da ISVAP, atteso che come risultante dalla documentazioni in atti tutti e 5 i danneggiati risultano aver subito lesioni personali guaribili in più di 40 giorni.
Né, ancora, rivela valenza attenuante quanto alla applicabilità della sanzione la circostanza ulteriormente evidenziata da Navali Assicurazioni circa l'asserita responsabilità di un terzo nella produzione dell'evento lesivo: e, conseguentemente, in ordine alla addebitabilità di quest'ultimo a fatto proprio di un soggetto assicurato con diversa compagnia assicuratrice (nella fattispecie: To. Assicurazioni).
Nell'osservare come, dalla corrispondenza intercorsa fra quest'ultima e Mm. Assicurazioni (e, quindi, l'odierna ricorrente ad essa subentrata), quest'ultima non abbia mai escluso, con assolutezza, la responsabilità del proprio assicurato (piuttosto contestando la configurazione del relativo concorso causativo), va comunque rilevato come la tesi prospettata da parte ricorrente, quand'anche meritevole di condivisione, non avrebbe potuto comunque esimere Mm., ovvero Na. Assicurazioni, dal fornire ai soggetti richiedenti il risarcimento una tempestiva comunicazione in ordine alle ragioni (ritenute) ostative ai fini dell'accoglimento della pretesa: in proposito non potendosi non richiamare quanto precedentemente posto in evidenza circa l'abnorme protrarsi dello svolgimento dell'iter procedimentale in discorso.
5.2 Anche il preteso difetto motivazionale che, secondo la prospettazione di parte inficerebbe la gravata determinazione nella parte relativa alla commisurazione della sanzione, si rivela incondivisibile.
I relativi presupposti, infatti, risultano correttamente quanto esaustivamente individuati nel provvedimento sanzionatorio gravato, atteso che in esso viene dato puntualmente conto:
della durata dell'omissione sanzionata, protrattasi fino a 150 giorni dalla scadenza del termine utile;
della valutazione degli elementi di cui all'art. 326, comma 5, ultima parte, del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) : il quale, relativamente alla proposta motivata di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, specifica che occorre tenere conto della eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze dannose ed all'adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione della violazione, ulteriormente stabilendo che trovano applicazione, nella materia, gli artt. 8, 8 bis e 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Se le coordinate che assistono il legittimo esercizio del potere sanzionatorio quanto alla concreta commisurazione della misura irrogabile contemplano l'obbligata considerazione da prestare alla concreta gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi (come appunto prescritto dall'art. 11 della legge 689/1981), deve allora escludersi che sia necessaria l'ostensione di un apparato motivazionale con il quale vengano ulteriormente e specificatamente dettagliati i relativi criteri.
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato, nel considerare l'estensione temporale dell'omissione sanzionata (con riferimento al termine per fornire esplicito e motivato riscontro alla richiesta risarcitoria), ha ulteriormente dato atto dell'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 3, comma 10, lett. b), punto 2., del decreto legge 857/1976 nella misura pari alla maggior somma tra il doppio del minimo ed un terzo del massimo edittale; pervenendo, conseguentemente, alla individuazione del relativo importo (pari ad Euro 206.581, 65) assommando la misura come sopra determinata pertinente a ciascuna violazione (Euro 41.316, 33) per il numero delle violazioni (5) rilevanti nel caso in esame.
6. L'esclusa condivisibilità degli esaminati argomenti di doglianza impone la reiezione dell'impugnativa.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione I respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ro., nella Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2009, con l'intervento dei seguenti magistrati:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Roberto POLITI Consigliere, relatore, estensore
Silvia MARTINO Consigliere