Infortunistica stradale: Guide e Consulenze Legali

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Le società sono tenute a comunicare chi era alla guida dell’auto perché in aziende ben organizzate l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio

L’obbligo di cui all’art. 126 bis del codice della strada (come modificato dalla sentenza della corte costituzionale n. 27 del 2005), sanzionato dall’articolo 180, ottavo comma, del codice della strada non può essere eluso adducendo, come nel caso di specie, la difficoltà di individuazione del soggetto che ha utilizzato il veicolo. Infatti, occorre tener conto che nell’ambito di un’attività correttamente organizzata, l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio e che comunque anche in organizzazione di piccole dimensioni spetta al proprietario del veicolo tener nota dell’utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni accorgimenti e ciò ai fini di adempiere a quanto richiesto dall’art. 180 Codice della Strada”. Ha quindi aggiunto che “questa Corte ha già avuto occasione di affermare tale principio e di recente con Cass. 2007 n. 13748, la cui massima ufficiale è la seguente: in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente. Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 – che pure ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stata anche responsabile dell’infrazione stradale – ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che ‘nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma ottavo, del codice della strada’ e che ‘in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente’. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile
Sentenza del 24 aprile 2009, n. 9847)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PARMA in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BROFFERIO 6, presso lo studio dell'avvocato ROSSI ADRIANO, che lo rappresenta e difende, giusta Delib. G.M. 31 agosto 2005, n. 1086/72, e giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

TO. MA. , nella sua qualita' di legale rappresentante della Ditta To. En. e. Fi. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1797/2005 del GIUDICE DI PACE di PARMA del 20.6.05, depositata il 18/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/01/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo LECCISI che ha concluso visto l'articolo 375 c.p.c. per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge.

FATTO E DIRITTO

Il Comune di PARMA impugna la sentenza n. 1797 del 2005 del Giudice di Pace di Parma, con la quale veniva l'accolta l'opposizione proposta dall'odierna parte intimata, TO. Ma. quale legale rappresentante della Ditta To. En. e. fi. , avverso il verbale di accertamento n. 869Z/2005, col quale veniva comminata una sanzione di euro 357,00, ai sensi dell'articolo 180 C.d.S., comma 8, per aver la societa' omesso senza giustificato motivo di ottemperare all'invito di indicare le generalita' del conducente del veicolo di sua proprieta' in relazione al quale era stata accertata la violazione di cui all'articolo 142 C.d.S..

Ricevuta la contestazione dell'infrazione e la richiesta di indicazione del nominativo del conducente, l'intimato aveva comunicato di non essere in grado di fornire tale indicazione in relazione al numero delle persone autorizzate all'uso del veicolo.

Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, ritenendo giustificata la mancata comunicazione per la difficolta' di individuare il conducente del mezzo al momento dell'accertata infrazione.

L'amministrazione ricorrente articola un motivo di ricorso col quale denuncia la violazione dell'articolo 126 bis C.d.S., comma 2, e articolo 180 C.d.S., comma 8, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

Parte intimata non ha svolto attivita' difensiva in questa sede.

Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso e' fondato e va accolto.

Il giudicante e' pervenuto a una decisione errata, considerato che l'obbligo di cui all'articolo 126 bis C.d.S. (come modificato dalla sentenza della corte costituzionale n. 27 del 2005), sanzionato dall'articolo 180 C.d.S., comma 8, non puo' essere eluso adducendo, come nel caso di specie, la difficolta' di individuazione del soggetto che ha utilizzato il veicolo.

Infatti, occorre tener conto che nell'ambito di un'attivita' correttamente organizzata, l'uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio e che comunque anche in organizzazione di piccole dimensioni spetta al proprietario del veicolo tener nota dell'utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni accorgimenti e cio' ai fini di adempiere a quanto richiesto dall'articolo 180 C.d.S..

Questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare tale principio e di recente con Cass. 2007 n. 13748, la cui massima ufficiale e' la seguente:

In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell'articolo 126 bis C.d.S., comma 2, penultimo periodo, e articolo 180 C.d.S., comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, e' tenuto sempre a conoscere l'identita' dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacita' d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identita' del conducente. Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 126 bis C.d.S., comma 2, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validita' di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti vendicatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180 C.d.S., comma 8" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparita' di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente". (Nella specie, il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell'articolo 180 C.d.S., comma 8, proposta da una societa' in a.s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprieta' affidati a vari dipendenti e dell'insussistenza dell'obbligo di registrare ciascun affidamento; la S.C., poiche' non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilita', ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005).

I ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c. questa Corte puo' pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dall'intimato.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 euro per onorari e 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

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