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Nel caso di incidente in autostrada la prova della negligenza del gestore non grava sul danneggiato
Pubblicata il 22/01/2009
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE. CO. GA. OL., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo Studio dell'avvocato BRIZZOLARI MAURIZIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AU. DE. PA. SPA gia' S. Spa, in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Br. Fr. legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato TRICANICO FRANCESCO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 28655/02 del Tribunale di ROMA, emessa IL 11/04/02, depositata il 12/07/02; rg. 70780/2000;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/03/08 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato BRIZZOLARI MAURIZIO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. MARINELLI Vincenzo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta infondatezza.
RILEVATO IN FATTO
che il (OMESSO), lungo l'autostrada (OMESSO), Ol. De. Co. Ga. perse il controllo della propria autovettura per evitare una barra di rame tubolare lunga m. 4,20 sita sulla carreggiata dopo una curva, ando' ad urtare contro il guard-rail e riporto' danni per il cui risarcimento convenne in giudizio la societa' concessionaria S. s.p.a., che resistette;
che il giudice di pace accolse la domanda, invece rigettata dal tribunale di Roma (adito in appello) sul rilievo che era nella specie applicabile l'articolo 2043 e non l'articolo 2051 c.c. e che l'attore non aveva offerto la prova che la presenza della barra sull'asfalto, imputabile a terzi, vi si trovasse da un tempo sufficiente a far ritenere che alla S. fosse ascrivibile una condotta negligente da omessa sorveglianza;
che avverso la sentenza ricorre per cassazione il De. Co., affidandosi a tre motivi cui resiste con controricorso la S..
RITENUTO IN DIRITTO
che col primo motivo il ricorrente si duole che sia stata fatta applicazione dell'articolo 2043 c.c. invece dell'articolo 2051 c.c. benche' si trattasse di un'autostrada; col secondo censura la sentenza per non aver qualificato il rapporto, trattandosi di autostrada a pedaggio, come contrattuale, con conseguente violazione degli articoli 1176 e 1218 c.c. che avrebbero dovuto trovare piena applicazione; col terzo deduce vizio della motivazione per avere il tribunale apoditticamente ritenuto che la barra fosse caduta da un automezzo di terzi e non della stessa S. (ovvero che non fosse stato perduto o abbandonato in occasione di interventi di manutenzione);
che il secondo motivo di ricorso e' manifestamente fondato, essendo ormai consolidato l'indirizzo secondo il quale, nelle autostrade con pedaggio, il rapporto che si instaura fra l'ente proprietario o concessionario e l'utente ha natura contrattuale, sicche' la presenza di un ostacolo sulla carreggiata va configurato come inadempimento (dell'obbligazione strumentale di garantire la sicurezza della circolazione alle velocita' consentite), la cui non imputabilita' va provata dall'obbligato ex articolo 1218 c.c.;
che e' manifestamente fondato anche il primo motivo, essendo del pari consolidato l'indirizzo secondo il quale, ove il titolo dedotto sia extracontrattuale, deve trovare applicazione l'articolo 2051 c.c., attesa la possibilita' della vigilanza da parte dell'ente proprietario o del soggetto concessionario dell'autostrada;
che, dunque, il tribunale ha errato laddove ha ritenuto che la prova della negligenza della S. dovesse essere offerta dall'utente danneggiato, rigettandone la domanda in ragione del suo difetto;
che, invero, i principi correttamente applicabili in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio erano opposti, competendo alla S. dare la prova di cui all'articolo 1218 c.c., ovvero quella liberatoria di cui all'articolo 2051 c.c., con la conseguenza che, in difetto di tale prova, la domanda avrebbe dovuto essere accolta e non rigettata;
che il terzo motivo e' assorbito;
che al giudice del rinvio, che decidera' nell'osservanza degli enunciati principi di diritto, va demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita';
visto l'articolo 375 c.p.c..
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
accoglie i primi due motivi e dichiara assorbito il terzo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Roma in persona di diverso giudicante.