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Nel caso di un sinistro in cui siano morti un motociclista ed un pedone, al di là della responsabilità, il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento dei danni è sempre di due anni

La prescrizione biennale prevista dall'articolo 2947 c.c., comma 2, contempla tutte le ipotesi di danni prodotti dal fatto illecito di una persona che circola con un veicolo, senza che si debba avere riguardo ne' alla situazione giuridica nella quale puo' trovarsi il danneggiato nei confronti della circolazione del veicolo danneggiante, ne' alla causa generatrice del danno, essendo sufficiente ad integrare l'ipotesi regolata dalla norma predetta che il danno tragga origine da un qualunque fatto illecito che sia strettamente connesso alla circolazione del veicolo (Cass. 16 aprile 1993 n. 4535; nello stesso senso anche Cass. 24 aprile 2008 n. 10680). Ne consegue che nel caso di un sinistro in cui siano morti un motociclista ed un pedone, al di là della responsabilità, il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento dei danni è sempre di due anni (articolo 2947 c.c., comma 2).

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 21 ottobre 2009, n. 22291



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - rel. Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AR. RO. , RO. PL. e RO. ZE. , elettivamente domiciliati in Roma, Via Monte Zebio n. 9, presso lo studio dell'avv. DE ARCANGELIS Giorgio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alessandro Gracis, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

DE. RO. CL. , DE. RO. GI. , DE. RO. LA. , D. R. G. , DE. RO. MA. , de. ro. gi. , D. R. M. , DE. RO. RE. , DE. RO. FR. , DE. RO. PA. , d. r. g. , DE. RO. SI. , D. R. R. , DE. RO. EL. , D. R. F. , DE. RO. AN. e D. R. A. , rappresentati dal procuratore speciale Da. Co. Ma. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Lima n. 15, presso lo studio dell'avv. VERINO Mario Ettore, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giordano Dorigo giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

GR. AS. s.p.a. (gia' GR. IT. AS. s.p.a.) in persona del legale rappresentante, con sede in (OMESSO), Via (OMESSO);

- intimata -

avverso la sentenza n. 1172/07 della Corte d'Appello di Venezia in data 8 maggio 2007, pubblicata il 14 settembre 2005.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M., in persona del Cons. Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 20 - 23 ottobre 1998 Da. Co. Ma. in veste di mandatario rappresentante di De. Ro. Cl. , De. Ro. Gi. , De. Ro. La. , D. R. G. , De. Ro. Ma. e de. ro. gi. - in proprio ed in qualita' di eredi di D. R. S. - nonche' di De. Ro. Pa. , d. r. g. , De. Ro. Si. , D. R. R. , De. Ro. El. , D. R. F. , De. Ro. An. , D. R. A. (fratelli del predetto), conveniva avanti al Tribunale di Treviso Ar. Ro. , Ro. Pl. e Ro. Ze. , quali eredi di Ro. To. nonche' la Ga. It. As. s.p.a. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale occorso in data (OMESSO) nel quale aveva perso la vita D. R. S. , rispettivamente padre di De. Ro. Cl. , Gi. , La. , G. , Ma. e gi. , fratello di D. R. M. , Re. , Fr. , Pa. , g. , Si. , R. , El. , F. , e An. , e figlio di D. R. A. .

Deduceva parte attrice che D. R. S. che in localita' (OMESSO) all'altezza de civico n. (OMESSO) della S.S. (OMESSO) stava completando l'attraversamento della sede stradale da sinistra a destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo investitore, quando era stato investito dal motociclo Guzzi 850 che procedeva in direzione (OMESSO), motociclo condotto e di proprieta' di Ro. To. e assicurato con la Ga. It. As. . Rilevava parte attrice che nel sinistro avevano perso la vita sia il D. R. sia Ro. To. . Assumeva che la responsabilita' esclusiva del sinistro era da ascriversi alla colposa condotta di guida del motociclista che, viaggiando in ora notturna e in prossimita' di intersezione presegnalata, non aveva tenuto una velocita' adeguata allo stato dei luoghi.

Deduceva che ai quattro figli conviventi con il defunto D. R. doveva essere risarcito il danno patrimoniale, nonche' a tutti i figli, ai fratelli ed al padre anche il danno biologico iure proprio nonche' il danno biologico jure ereditatis.

Si costituivano gli eredi di Ro. To. contestando la responsabilita' del congiunto nella verificazione del sinistro, che assumevano essere derivato dalla colposa condotta del D. R. il quale aveva omesso di concedere al motociclista la dovuta precedenza ponendosi improvvisamente sulla carreggiata al di fuori del passaggio pedonale ed in zona sprovvista di sufficiente illuminazione, e in via riconvenzionale chiedevano la condanna degli eredi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Con sentenza del 17 ottobre 2002 il Tribunale di Treviso dichiarava estinto il rapporto processuale tra le parti attrici e la Ga. It. per rinunzia alla domanda; rigettava la domanda riconvenzionale perche' estinta per prescrizione e condannava i convenuti alle spese.

La Corte d' Appello di Venezia, con sentenza del 14 settembre 2007, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda principale e ritenuta la sussistenza della soccombenza virtuale dei convenuti, condannava gli stessi al pagamento delle spese di ambedue i gradi del giudizio.

Propongono ricorso per cassazione Ar. Ro. , Ro. Pl. e Ro. Ze. nella loro qualita' di eredi del defunto Ro. To. con quattro motivi.

Resistono con controricorso De. Ro. Cl. , De. Ro. Gi. , De. Ro. La. , D. R. G. , De. Ro. Ma. e de. ro. gi. - in proprio ed in qualita' di eredi di D. R. S. - nonche' De. Ro. Pa. , d. r. g. , De. Ro. Si. , D. R. R. , De. Ro. El. , D. R. F. , De. Ro. An. , D. R. A. .

Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2947 c.c., nonche' l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla applicazione del termine di prescrizione biennale anziche' di quello quinquennale, posto che l'evento non ebbe origine per la circolazione di veicoli (articolo 2947 c.c., comma 2), ma per la condotta gravemente colpevole del pedone.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che "la prescrizione biennale prevista dall'articolo 2947 c.c., comma 2, contempla tutte le ipotesi di danni prodotti dal fatto illecito di una persona che circola con un veicolo, senza che si debba avere riguardo ne' alla situazione giuridica nella quale puo' trovarsi il danneggiato nei confronti della circolazione del veicolo danneggiante, ne' alla causa generatrice del danno, essendo sufficiente ad integrare l'ipotesi regolata dalla norma predetta che il danno tragga origine da un qualunque fatto illecito che sia strettamente connesso alla circolazione del veicolo" (Cass. 16 aprile 1993 n. 4535; nello stesso senso anche Cass. 24 aprile 2008 n. 10680). Nel caso di specie, il sinistro avvenne a seguito dell'investimento di un pedone, D. R. S. , da parte di un motociclo, condotto da Ro. To. : indipendentemente da ogni questione sulla responsabilita' del sinistro, che per questo profilo non assume alcun rilievo, risulta senza dubbio che esso si verifico' in occasione della circolazione di un veicolo a motore, e cioe' il motociclo sopra indicato. Ne deriva l'applicabilita' della norma che limita il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento dei danni a soli due anni (articolo 2947 c.c., comma 2). Il motivo deve essere quindi rigettato.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione di legge (articolo 2935 c.c.) e la carente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia posto che la prescrizione sarebbe stata sospesa nel periodo intercorrente tra la morte del Ro. e l'accettazione dell'eredita' da parte degli eredi, avvenuto a seguito della notifica dell' atto di citazione in riconvenzionale.

In tema di fatto causativo del credito che costituisca anche reato, quando questo si estingua per una ragione diversa dalla prescrizione, viene meno l'esigenza di uniformare il termine civilistico a quello previsto dalla legge penale: in tal caso "dies a quo", e' il momento nel quale si e' estinto il reato stesso, ovvero e' divenuta irrevocabile la sentenza che lo ha accertato o ha pronunciato i suoi effetti (Cass. 18 gennaio 2002 n. 530). La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che "Nel caso di persona deceduta a causa di fatto illecito altrui, i prossimi congiunti possono chiedere il risarcimento dei danni agendo o iure proprio, per ottenere la riparazione dell'offesa arrecata al loro patrimonio materiale e morale, essendo irrilevante la loro eventuale qualita' di eredi, ovvero iure haereditario, ciascuno nei limiti della propria quota, onde ottenere la riparazione dei danni sofferti in vita dal defunto e far valere cosi' il diritto al risarcimento gia' entrato a far parte del patrimonio di questo ultimo (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza del merito che, avendo ravvisato nella domanda degli attori un' azione intesa a far valere, iure haereditario, il diritto al risarcimento gia' spettante al defunto, aveva ritenuto che la relativa prescrizione fosse iniziata a decorrere dal giorno del fatto illecito) (Cass. 5 gennaio 1979 n. 31). Nella specie, i ricorrenti agiscono nella loro qualita' di eredi del defunto Ro. To. e correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il termine di prescrizione (pari ad anni due, ai sensi dell'articolo 2947 c.c., comma 2) iniziasse a decorrere dalla morte del preteso responsabile. Ne' puo' essere condivisa la tesi che vorrebbe che il termine di prescrizione rimanesse sospeso sino alla accettazione dell'eredita' da parte degli eredi, poiche' secondo quanto prescrive l'articolo 459 c.c., l'accettazione ha effetto sin dall'apertura della successione (articolo 456 c.c.), nella specie dalla morte della vittima del sinistro.

Il motivo deve esser quindi rigettato.

Con il terzo motivo si denunzia la violazione di legge e la carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla valutazione degli elementi acquisiti ai fini della individuazione della cosiddetta soccombenza virtuale essendo evidente la condotta gravemente colposa del pedone, che aveva dato luogo all'incidente.

La censura si limita a proporre una lettura alternativa delle risultanze di causa senza individuare specifiche valutazioni erronee o incongrue applicazioni dei canoni della logica: la motivazione assunta nella sentenza impugnata supera quindi in modo limpido il vaglio di legittimita' demandato a questa Corte.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite il giudice di legittimita' non ha il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale, bensi' la sola facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi', liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta' della medesima, puo' legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, (Cass. SS.UU. 27 dicembre 1997 n. 13045). Nella specie, i giudici del merito hanno invece valutato in modo coerente e completo le risultanze agli atti, pervenendo al convincimento, adeguatamente e compiutamente motivato, della responsabilita' esclusiva del conducente della moto.

Con il quarto motivo si denuncia infine la motivazione insufficiente e la violazione di legge (articolo 92 c.p.c.) in relazione alla condanna alle spese, posto che nella specie si sarebbe comunque ridotta in misura notevole l'originaria pretesa delle parti attrici e quindi si sarebbe dovuto applicare il criterio della compensazione delle spese.

Il motivo e' assorbito da quanto sopra illustrato.

Il ricorso merita quindi il rigetto.

La complessita' e la oggettiva controvertibilita' delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese processuali.
 

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