Infortunistica stradale: Guide e Consulenze Legali

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Nell'ipotesi di un incidente stradale provocato dalla presenza di un animale incustodito sulla pubblica via la responsabilità, per omessa custodia, è sempre del proprietario.

L'articolo 672 c.p. sull'omessa custodia degli animali afferma l'obbligo di controllare il cane in ogni momento a prescindere dalla sua aggressività già acclarata: il cane va considerato comunque un pericolo in particolari situazioni (come nel caso di specie, in cui gli animali avevano invaso uno spazio riservato alla circolazione stradale). Nell'ipotesi di un incidente stradale provocato dalla presenza di un animale incustodito sulla pubblica via la responsabilità, per omessa custodia, è sempre del proprietario. Alla persona offesa può, al massimo, essere contestato un concorso di colpa se, per disattenzione, non si accorge di un ostacolo prevedibile ed evitabile.

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 14 settembre 2011, n. 34070



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 REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente 

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere 

Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere 

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere 

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) DI. PA. ST. N. IL (OMESSO);

avverso l'ordinanza n. 3/2010 TRIBUNALE di LANCIANO, del 16/03/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;

Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 30.11.2009 il giudice di pace di Lanciano riteneva Di. Pa. St. responsabile delle lesioni subite da Pi. Os. e lo condannava a 250 euro di ammenda. I cani del Di. Pa. erano fuoriusciti sulla strada; Pi. , sopraggiunto con la moto, non era riuscito ad evitare l'urto con i medesimi e cadendo a terra si era procurato lesioni giudicate guaribili in 21 giorni. Il giudice riteneva sussistente un comportamento colposo dell'imputato per aver lasciato incustoditi i cani all'interno di un'area privata di sua proprieta', essendosi accertato che proprio nel momento in cui il Di. Pa. stava aprendo il cancello, i cani ne erano fuoriusciti, guadagnando la pubblica via e creando la anzidetta situazione di pericolo per il Pi. .

2. Avverso tale sentenza il difensore di Di. Pa. proponeva appello con il quale sollevava dubbi sulle modalita' in cui era avvenuto l'incidente; il cane impattato dalla moto era deceduto e la persona offesa indossava degli zoccoli, probabilmente stava andando o tornando dal mare; poteva essere disattento ed aver perso il controllo del mezzo. In ogni caso non vi era colpa dell'imputato in quanto nessuna norma vieta al proprietario o al detentore di cani di lasciarli liberi a tutela della pubblica incolumita'; la norma richiamata dal giudice di pace, l'articolo 672 cod. pen., riguarda solo gli animali pericolosi, e cioe' quelli aggressivi in relazione alla loro indole.

3. il Tribunale, rilevato che il Decreto Legislativo n. 74 del 2008, articolo 37 esclude espressamente dal novero delle sentenze del giudice di pace appellabili quelle di condanna a pena pecuniaria, quando non sia impugnata anche la condanna al risarcimento del danno e che nella specie non vi era nemmeno stata costituzione di parte civile, dichiarava inammissibile l'impugnazione.

4. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato invocando l'applicazione dell'articolo 568 c.p.p., comma 5, e insistendo che il giudice ha erroneamente ritenuto la responsabilita' per colpa del Di. Pa. perche' ha ritenuto sussistente un obbligo giuridico dei proprietari dei cani di lasciarli liberi e perche' ha erroneamente individuato la fonte di tale obbligo nell'articolo 672 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve premettersi che pur risultando effettivamente non consentito l'appello nei confronti della sentenza di cui trattasi, il Tribunale ha sbagliato nel dichiararne la inammissibilita' in quanto avrebbe dovuto trovare applicazione l'articolo 568 c.p.p., comma 5, e dunque l'impugnazione avrebbe dovuto essere trasmessa a questa Corte quale giudice competente.

2. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, spettando a questa Corte di valutare la fondatezza dei motivi dedotto dall'imputato.

3. Tali motivi sono infondati avendo correttamente il giudice di pace ritenuto la responsabilita' del Di. Pa. per le lesioni del Pi. . Deve premettersi che non puo' essere contestato in questa sede l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata secondo cui alcuni cani sono usciti dal cancello che il Di. Pa. stava aprendo, accedendo alla pubblica strada dove stava transitando il Pi. che veniva urtato e, cadendo, riportava le lesioni suddette. Della omessa custodia dei cani, e dunque delle lesioni, deve rispondere il Di. Pa. , che ne aveva la custodia; infatti il proprietario o detentore di un cane e' tenuto a controllarlo in ogni momento, al fine di evitare che si creino situazioni di pericolo per i terzi ed e' in particolare tenuto a controllare i movimenti e gli spostamenti dell'animale, a prescindere da una sua aggressivita' gia' acclarata, ben potendo l'animale rivelarsi pericoloso per le particolari situazioni del caso concreto come e' stato nel caso di specie in cui gli animali hanno avuto libero accesso dove cio' non e' consentito trattandosi di spazi destinati alla circolazione stradale. Questa Corte ha gia' al riguardo avuto modo di affermare (sez. 4 26.5.1988 n. 9928 Rv. 199376) che qualora un incidente stradale sia determinato dalla presenza sulla pubblica via di un animale incustodito che, investito, provochi lo sbandamento di un veicolo, va addebitata al proprietario dell'animale medesimo la responsabilita' del fatto per omessa custodia, sia pure, eventualmente, con il concorso di colpa della persona offesa ove questa, non si sia accorta tempestivamente dell'ostacolo prevedibile ed evitabile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e qualificato l'atto di appello come ricorso per cassazione, rigetta il ricorso medesimo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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