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Nella liquidazione del danno non patrimoniale, derivante da un incidente, il giudice deve tenere conto delle differenze d'età tra i familiari e delle circostanze del caso concreto.

Poiche' il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, il risarcimento del danno biologico e' liquidato anch'esso in modo unitario, in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. n. 24864/10; 4484/10; 25236/09).

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 maggio 2011, n. 10108



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17639/2006 proposto da:

HD. AS. S.P.A. (OMESSO), in persona del Procuratore Speciale Sig. PR. MA. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell'avvocato ROMAGNOLI Maurizio, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CO. NU. , RE. IR. , CO. GE. , ME. MI. , RE. M. RO. , CO. LI. ;

- intimati -

sul ricorso 22027/2006 proposto da:

CO. LI. (OMESSO), CO. GE. (OMESSO), CO. NU. (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell'avvocato DI LASCIO SEBASTIANO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrenti -

contro

RE. MA. RO. , ME. MI. , RE. IR. , HD. AS. S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 414/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI - Sezione Quarta Civile, emessa il 20/1/2006, depositata il 15/02/2006, R.G.N. 1770/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale.

IN FATTO E IN DIRITTO

1.1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 15 febbraio 2006, sui punti che qui rilevano: a. ha liquidato in euro 274.107,00 il danno morale, spettante iure proprio ed in parti uguali tra loro, a Ge. , Li. e Co.Nu. congiunti della danneggiata deceduta nel sinistro stradale in causa; ha stabilito in euro 62.000,00 per il marito, euro 31.000,00 per il figlio maschio ed euro 40.756,76 per la figlia femmina il danno patrimoniale futuro da mancata percezione dell'unico reddito familiare prodotto dalla madre; c. ha dichiarato inammissibile, in quanto proposta solo in appello, la domanda di risarcimento del danno esistenziale ed edonistico; d. ha determinato in complessivi euro 419.065,06 il risarcimento spettante ai predetti congiunti, da ha detratto la provvisionale e le altre somme versate dalla compagnia assicuratrice in corso di causa.

1.2. Propone ricorso per cassazione, basato su un motivo, la compagnia assicuratrice; resistono con controricorso i Co. , che propongono anche ricorso incidentale sulla base di tre motivi. Gli altri intimati non hanno svolto attivita' difensiva.

1.3. Vanno riuniti i ricorsi, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (articolo 335 c.p.c.).

2.1. E' fondato il motivo del ricorso principale, dato che, come dedotto dalla ricorrente, sussiste l'indicata violazione dell'articolo 1241 c.c., perche' la Corte territoriale, una volta determinate all'attualita' le somme spettanti a titolo di risarcimento agli eredi di Li.Pa. (ad eccezione di quelle spettanti per danno patrimoniale futuro, che, in base alla parte finale della motivazione sul punto, non sono state rapportate all'attualita') deduceva da esse quella corrisposte dalla compagnia a titolo di provvisionale (lire 60.000.000) e quella di lire 700.000.000 versata nel giudizio di gravame, senza tuttavia procedere alla compensazione tra valori omogenei, essendo rimaste le somme dedotte espresse nei valori riferiti all'epoca dei rispettivi versamenti.

2.2. Va, invece, ribadito che, nel caso di parziale e anticipato pagamento da parte dell'assicuratore che mette a disposizione il massimale di polizza, nel calcolo della somma da liquidare a titolo di danno occorre tener conto di tale pagamento, operando una compensazione contabile che deve avvenire tra entita' omogenee; quindi, se il debito da illecito civile extracontrattuale viene liquidato con riferimento - come nella specie, ad eccezione della componente relativa al danno patrimoniale futuro - al valore attuale al momento della sentenza, anche la somma ricevuta in precedenza va considerata al valore attuale, operando l'opportuna rivalutazione (Cass. n. 11975/98).

2.3. Infatti, in linea di principio, la liquidazione del danno extracontrattuale, che deve essere effettuata con riferimento alla data della sentenza, quando deve tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, deve essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei (Cass. 10 marzo 1999 n. 2074). Nei debiti di valore, allorche' il responsabile abbia corrisposto delle somme nell'intervallo di tempo intercorso tra il fatto produttivo del danno e la liquidazione definitiva, al fine di stabilire l'eventuale debito residuo ed il suo ammontare, occorre procedere alla comparazione fra valori omogenei. Il metodo piu' agevole e' quello di esprimere in moneta attuale entrambi i valori, rivalutando dall'epoca del fatto la somma originariamente equivalente all'entita' del danno e quella corrisposta in acconto dalla data in cui e' stata effettivamente versata. La differenza esprimera', in moneta attuale, il residuo credito (o anche l'eventuale debito restitutorio) del danneggiato. Ma puo' anche ridursi l'acconto al minor valore che, in termini di espressione monetaria, esso avrebbe avuto all'epoca del fatto produttivo del danno, effettuarsi la comparazione di cui s'e' detto e rivalutarsi poi la differenza dalla stessa data all'attualita'. E' anche possibile rivalutare l'importo originariamente equivalente al danno sino all'epoca dell'acconto, fare a quel punto un raffronto tra valori omogenei in relazione a quella data e rivalutare la differenza da tale data all'attualita', ovvero rapportare il valore monetario di acconto e danno ad una data intermedia (come la decisione di primo grado) e quindi effettuare il calcolo tra il dare ed avere. Cio' da cui non puo' prescindersi e' che i dati siano stati preventivamente resi omogenei in termini di valore reale, prima di procedere ad ogni forma di calcolo (in questi termini, v. Cass. n, 17743/05; 16726/09 e 16448/09).

3.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, gli eredi della Li. deducono insufficiente e contraddittoria motivazione sul processo logico e valutativo del punto decisivo concernente la valutazione ex articolo 1226 c.c., del danno morale. Secondo la Corte territoriale, la Li. , al momento del decesso, aveva (OMESSO) anni ed era infermiera professionale, riportando l'unico reddito familiare, il marito, disoccupato, aveva (OMESSO) anni ed i figli conviventi con entrambi, rispettivamente (OMESSO) anni il primo e (OMESSO) anni la seconda; il legame tra la vittima e gli istanti era intenso, l'eta' della vittima ancora giovanile, quella dei figli molto giovane, quella del marito non attempata. Tenuto conto del lutto subito e di tutte tali circostanze la Corte stabiliva tale voce di danno in euro 274.107 (danno biologico 100%, secondo Tabelle Trib. Milano, diviso per due in considerazione del patema d'animo grave dei superstiti): l'importo andava diviso in misura uguale tra i tre, dato che, nonostante la differenza di eta' tra loro esistente, il dolore da ciascuno subito era di pari intensita', tenuto conto dello strettissimo vincolo con la donna e della loro convivenza con la stessa.

3.2. La censura e' fondata, sussistendo il dedotto vizio motivazionale. Secondo il consolidato orientamento di questa S.C., la liquidazione del danno morale iure proprio sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata, come e' noto, all'apprezzamento discrezionale ed equitativo del giudice del merito (Cass. n. 28423/08). Nello stesso senso, questa S. C. ha affermato che il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto - pur non coincidendo, quale tipico danno-conseguenza con la lesione dell'interesse (non e' in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento - consistendo in un pregiudizio che si proietta nel futuro, puo' essere provato con il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che e' onere del danneggiato fornire; La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensita' del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza piu' o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'eta' della vittima e dei singoli superstiti (Cass. n. 12124/03; 13546/06 e n. 3758/07 nella parte relativa alla liquidazione del danno morale).

3.3. Nella specie, invece la Corte non ha dato conto, in modo congruo e corretto del percorso argomentativo che ha condotto alla quantificazione di tale voce di danno, ne' del perche' l'intensita' del vincolo familiare e di convivenza con la vittima giustificasse, nella differenza di eta' tra i congiunti, la paritaria distribuzione del danno morale. Tale valutazione, infatti, non risponde ai criteri di liquidazione "personalizzata" del danno morale enunciati da questa Corte, dato che il giudice di merito e' pervenuto ad una quantificazione globale di tale danno utilizzando criteri automatici, ne' ha tenuto conto della diversa posizione del coniuge rispetto a quella di ciascuno dei figli e non ha rapportato quindi il pretium doloris del singolo familiare al turbamento psichico subito da ciascuno di essi. Invero, quanto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, pur essendone rimessa la liquidazione alla valutazione discrezionale del giudice di merito, questi deve tener conto, nell'effettuare la valutazione delle sofferenze effettivamente patite dall'offeso, della gravita' dell'illecito e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto. Ne consegue che il ricorso da parte del giudice di merito per la determinazione della somma dovuta a titolo di danno morale, al criterio del punto di invalidita' e' legittimo solo se il giudice abbia mostrato, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarita' del caso concreto e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo (Cass. n. 517/06) 3289/06)) . Ne deriva che, nel procedere a nuovo esame sul punto, la Corte territoriale terra' conto che la determinazione dell'ammontare del danno morale risponde a criteri essenzialmente equitativi; e', pertanto, congruo e corretto il ricorso che effettui a tal fine il giudice del merito alle cosiddette "tabelle", contenenti i valori medi adottati dal medesimo ufficio giudiziario in un determinato ambito territoriale - specie se riferito a grandi aree metropolitane - per casi consimili (oggi contenenti anche apposite tabelle specificamente riferite alla liquidazione del danno patrimoniale da morte di un congiunto), integrato con la richiamata Spersonalizzazione", che formi oggetto di motivazione, sia pure succinta.

3.4. Col secondo motivo del ricorso incidentale, i resistenti deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul processo logico di determinazione e liquidazione del danno patrimoniale, per non avere la Corte tenuto conto degli incrementi di reddito e dello sviluppo, anche normativo, di carriera di cui la Li. avrebbe potuto beneficiare fino all'eta' pensionabile e per non avere erroneamente tenuto presente il reddito effettivamente goduto all'atto del decesso, ammontante a lire 50.000.000 annui (come da documentazione nel fascicolo di parte di primo grado, ma non prodotta in allegato al ricorso per cassazione), anziche' a lire 33.800.000, retribuzione annua presunta presa a base del calcolo dalla Corte, La Corte territoriale ha cosi' motivato sul punto: ha stimato che la vittima avrebbe destinato alla famiglia i due terzi dello stipendio annuo goduto all'atto del decesso e detto importo e' stato moltiplicato per il coefficiente 14,367, di cui al Regio Decreto n. 1403 del 1922, relativo all'eta' del coniuge piu' anziano, sottraendo da cio' il 20% pari allo scarto tra vita fisica e lavorativa della donna deceduta. L'importo cosi' ottenuto di euro 133.756,76 e' stato distribuita tra i congiunti tenendo conto che il marito avrebbe presumibilmente usufruito del reddito della moglie per il resto della sua vita, mentre i figli si sarebbero formati col tempo una nuova famiglia rendendosi autonomi economicamente (euro 62.000= al marito; euro 31.000= al figlio maschio ed i restanti euro 40.756,76 alla piu' giovane figlia femmina). Le somme apparivano eque, aggiungeva la Corte, anche tenendo conto della pensione di reversibilita' di circa lire 800.000 percepita dal marito, poiche' nel predetto calcolo non si era considerata la rivalutazione monetaria, ne' gli eventuali avanzamenti nello stipendio e nella carriera di cui la donna avrebbe presumibilmente goduto nel tempo.

3.5. La prima parte del motivo, relativa alla mancata considerazione degli incrementi futuri del reddito della Li. , si rivela fondata. Invero, non v'e' dubbio che nella liquidazione del danno futuro per la morte di un congiunto si debba tenere conto, non solo del reddito della vittima al momento del sinistro, ma anche dei probabili incrementi di guadagno in relazione ad un favorevole sviluppo dell'attivita' da valutare con precedente apprezzamento e sulla base dell'id quod plerumque accidit (Cass. 28.11.1996 n. 10606, che ha ritenuto illogico e riduttivo il criterio di escludere, nella prospettiva del ristoro del danno futuro, la considerazione del fatto notorio della progressione degli stipendi, se non delle carriere, in fattispecie relativa a decesso di vigili del fuoco in servizio). Senonche', come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte di merito non ha tenuto conto degli indicati incrementi, con conseguente accoglimento di tale censura con riforma della sentenza sul punto.

3.6. Invece, la parte finale della censura, i relativa alla mancata considerazione del reddito effettivamente goduto dalla Li. all'atto del decesso, e' inammissibile in quanto e' formulata in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, perche' non puntualizza se ed in quali termini sia stata prospettata nelle fasi di merito la circostanza di fatto (reddito annuo goduto dall'interessata che si assume superiore a quello considerato dal giudicante) e senza dedurre, comunque, un'omessa pronuncia sul punto, ne' documentare detto reddito in questa sede a norma dell'articolo 369 c.p.c., n. 4.

3.7. Con il terzo motivo, i ricorrenti, deducendo violazione dell'articolo 345 c.p.c.). I Co. sostengono, invece, che gia' in primo grado oltre al danno morale era stata chiesta la liquidazione del "danno alla vita di relazione", che sarebbe riconducibile nel danno esistenziale di cui al presente motivo.

3.8. L'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale ed il conseguente nuovo esame che la Corte territoriale dovra' condurre in tema di danno morale risarcibile ai tre congiunti della vittima assorbono ogni decisione in ordine a tale motivo.

Ovviamente, la Corte territoriale dovra' tenere conto che, sulla base dell'orientamento consolidatosi a seguito di Cass. S.U. n. 2 6972/08, poiche' il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, il risarcimento del danno biologico e' liquidato anch'esso in modo unitario, in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. n. 24864/10; 4484/10; 25236/09).

3.9. In definitiva, in accoglimento del ricorso principale e dei primi due motivi di quello incidentale, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, per nuovo esame e per la determinazione in ordine alle spese anche del presente giudizio, alla medesima Corte di appello in diversa composizione, affinche' proceda:

a. alla rideterminazione (all'attualita') del danno morale spettante a ciascuno dei tre congiunti della vittima, sulla base di quanto affermato al precedente punto 3.3.;

b. alla rideterminazione del danno patrimoniale futuro, tenendo conto non solo del reddito della vittima al momento del sinistro, ma anche dei probabili incrementi di guadagno dovuti, allo sviluppo della carriera e ad altri consimili eventi, che con prudente apprezzamento e sulla base dell'id quod plerumque accidit si sarebbero verificati e determinando anche detta componente di danno all'attualita';

c. all'effettuazione tra valori omogenei della compensazione aritmetica tra il risarcimento definitivamente spettante agli eredi della Li. e quanto anticipato loro dalla compagnia assicuratrice.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li accoglie entrambi. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
 

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