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Non commette reato di diffamazione chi critica l'operato dei vigili

Il modo con il quale il vigile urbano esplico il proprio nelle molteplici sue manifestazioni, legittime e, in ipotesi meno legittime, e di palese interesse della colletività. E' quanto stabilito dalla Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione con la quale il Collegio ha cassato la pronuncia della territoriale che condannava per diffamazione Alceste M. per aver denunciato il cattivo opeato di conque vigili.



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FATTO E DIRITTO Al.Ma. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 6 marzo 2006 con la quale è stata confermata la pronuncia di primo grado, affermativa della sua responsabilità penale per il reato di diffamazione in danno di cinque vigili urbani del Comune di Co. Il Ma. è stato condannato - anche al risarcimento dei danni - per avere scritto - il 20 luglio 1999 - una missiva al locale Sindaco ed alla Giunta, formulando dei giudizi negativi nei riguardi dei predetti pubblici ufficiali e, tra l'altro, di avere tenuto, nell'esercizio delle loro funzioni, comportamenti "superficiali", "misti ad incoscienza e presuntuosità". Il giudice di primo grado aveva già riconosciuto il diritto di critica in relazione a molte delle espressioni utilizzate (sulle ragioni poco commendevoli per le quali quei vigili elevavano multe, sul modo di esibire pistola e manette, sullo scarso impegno nel lavoro e sul loro "menefreghismo"), ma non anche in riferimento a quelle appena riportate. La Corte territoriale aveva confermato tale decisione. Deduce il vizio di motivazione per avere la Corte omesso di considerare che il capo di imputazione sul quale era stato formulato il giudizio di colpevolezza non riportava fedelmente le frasi utilizzate nella missiva ma ne aveva fatto un collage che aveva restituito un significato travisato. In realtà, la inqualificabilità delle condotte o la scarsa professionalità non erano giudizi riferiti ai vigili urbani ma dovevano essere inseriti in un contesto critico di più ampio respiro, relativo agli effetti aberranti di certi comportamenti ascrivibili alla intera categoria. Il ricorso è fondato. Occorre preliminarmente dare atto della circostanza che non è decorso il termine per la prescrizione del reato a causa delle sospensioni dello stesso, pari a 9 mesi e 21 giorni (dal 3 maggio all'8 novembre 2002; dal 15 dicembre 2005 al 2 marzo 2006, e, limitatamente a 60 giorni, dal 3 maggio 2007 alla odierna udienza), sospensioni che hanno procrastinato la detta scadenza fino al mese di ottobre del corrente anno. Ciò posto, va poi evidenziato che la ragione di doglianza del ricorrente, che ha evocato la applicazione della causa di giustificazione, è del tutto condivisibile sia pure alla luce di argomentazioni diverse da quelle prospettate. Le espressioni ritenute offensive rientrano appieno, infatti, nell'esercizio del diritto di critica. Giova ricordare che il Ma. è stato tratto a giudizio per rispondere del contenuto di una missiva inviata alla Giunta Comunale di Co. e volta a proporre la istituzione di una Commissione Consiliare di verifica dell'operato della Polizia Municipale, in cui - come riportato nella sentenza di primo grado - accusava i Vigili urbani del citato Comune di elevare multe "spronati dal raggiungimento di una somma messa a bilancio preventivo; di presentarsi con bardature vistose, pistole e manette come fossero in una terra di conquista; di avere scarso impegno nel lavoro, un certo menefreghismo; di avere, nei rilevamenti dei sinistri stradali condotte inqualificabili che denotano scarsa professionalità, tanta superficialità mista ad incoscienza e presuntuosità. Quel giudice ritenne di sfrondare l'accusa dalla gran parte delle locuzioni citate, assolvendo l'imputato, per riconosciuto esercizio del diritto di critica in relazione alle frasi che argomentavano un giudizio di disapprovazione dell'operato dei vigili in relazione a comportamenti oggettivamente valutabili: così l'accusa di "scarso impegno nel lavoro, menefreghismo", ritenuta riferita a negligenze quali la mancata rimozione di segnali di divieti stradali non più in vigore e quelle relative all'eccessivo zelo nell'elevare contravvenzioni o al presentarsi come conquistatori in terra di conquista. Invece il primo giudice riteneva non giustificabili le espressioni residue ("accusa di scarsa professionalità, tanta superficialità mista a incoscienza e presuntuosità") perché dirette a colpire le persone più che a criticare le modalità di svolgimento del ruolo. La Corte di appello ha confermato il giudizio di colpevolezza condividendo col giudice di primo grado la considerazione che le espressioni enucleate erano trasmodate in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale e al di fuori di un reale collegamento con finalità di pubblico interesse. Osserva, in senso contrario, questa Corte che anche le espressioni ritenute dai giudici di merito atte a sostanziare la affermazione di responsabilità rispondano, in realtà, ai criteri posti per la individuazione dell'esercizio del diritto di critica. È da evidenziare in primo luogo, che non appare, in tale prospettiva, decisivo l'argomento valorizzato dal ricorrente per sostenere la propria richiesta, posto che la ricostruzione, in termini testuali, della frase contenente la espressione riportata nel capo di imputazione non comporta un diverso significato di quella. Anche riconoscendo, cioè, che l'attribuzione del comportamento inqualificabile, superficiale incosciente etc riguardasse "una gran parte degli agenti del traffico" e "non già o non solo i vigili di Co.", come sostenuto nel ricorso, è indubbio che l'accusa ha investito comunque i querelanti quali appartenenti a quella più ampia categoria e da ritenersi necessariamente inclusi dal momento che proprio al loro specifico comportamento era dedicata la missiva indirizzata al sindaco di Co., vertice organizzativo dell'Ufficio al quale i vigili appartengono e rispondono. Il diritto di critica è configurabile invece per le seguenti ragioni. Non viene in discussione, nel caso in esame, il limite della verità del fatto narrato posto che si deve giudicare della liceità di espressioni - quali la accusa di superficialità, incoscienza e presuntuosità - che costituiscono esclusivamente giudizi di valore (rv. 196459). Si deve invece considerare se tali espressioni rispettino o meno i canoni della pertinenza e della continenza, ossia se i fatti narrati rivestano interesse per l'opinione pubblica, e se è ravvisabile la correttezza della esposizione di tali fatti in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione. In particolare, e tralasciando di rievocare la nozione di pubblico interesse per la sua evidenza, va sottolineato che, per la giurisprudenza di questa Corte, il limite della continenza deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica: ne consegue che la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone la proporzionalità dei termini adoperati in rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico (rv. 231562). Va premesso, dal punto di vista della ricostruzione della vicenda, così come effettuata nella sentenza di primo grado, recepita dal giudice dell'appello, che le accuse di superficialità incoscienza e presuntuosità sono state mosse in relazione al comportamento tenuto dai vigili nel rilevamento degli incidenti stradali. Ora, sotto il profilo della "pertinenza" al pubblico interesse, va rimarcato che il modo col quale il vigile urbano esplica il proprio ufficio nelle molteplici sue manifestazioni (compresa quindi quella della effettuazione di rilievi in occasione di incidenti stradali), legittime e, in ipotesi, meno legittime è di palese interesse della collettività, posto che la stessa rappresenta il soggetto al quale quelle attività sono rivolte e nel cui interesse sono svolti in genere i servizi comunali, essendo altresì tale soggetto chiamato a garantire, dal punto di vista finanziario, il funzionamento della stessa "macchina" comunale. Ne consegue che espressioni con le quali si qualifichi criticamente il comportamento dei vigili nell'esercizio delle rispettive funzioni presenta in modo netto ed evidente il requisito della pertinenza al pubblico interesse, risultando per converso manifestamente illogica la contraria affermazione della Corte territoriale, peraltro del tutto immotivata. In ordine poi al requisito della "continenza", si osserva che il presupposto della utilità del giudizio rispetto alla critica svolta e della proporzionalità delle espressioni, da accertarsi per evitare che si versi in presenza del attacco denigratorio e ingiustificato, sono presenti nelle frasi incriminate. La "inqualificabilità" delle condotte di vigili, tali da denotare "scarsa professionalità", "superficialità mista a incoscienza e presuntuosità" sono infatti espressioni in sé sicuramente offensive ma, nel caso in esame, giustificate dal genere di invettiva lanciata dal ricorrente, dove il termine "invettiva" sta ad indicare quella figura retorica che consiste nel rivolgersi improvvisamente e vivacemente a persona o cosa presente o assente, con un tono di aspro rimprovero. Indubbio, cioè, che si sia trattato di coloriture del pensiero, del tutto funzionali al genere di critica che l'imputato aveva inteso formulare a carico dei vigili comunali, non si dubita nemmeno della proporzionalità degli epiteti rispetto ai temi scottanti che il Ma. aveva inteso sollevare: temi che, data l'unitarietà del contesto, non sono d'altra parte limitabili a quello della rilevazione delle multe ma che si arricchiscono anche di tutti gli altri in relazione ai quali l'imputato ha articolato critiche ritenute del tutto legittime dai giudici di merito. In altri termini, se è consentito, come anche i giudici di merito non hanno esitato ad affermare, sottoporre a critica serrata e puntuale l'operato di uno o più pubblici ufficiali, è del pari innegabile che un simile tema, destinato a sostanziarsi di doglianze sui profili di rilevanza anche costituzionale (art. 97 Cost.) della pubblica funzione - ossia la imparzialità, il buon andamento - possa essere legittimamente trattato attingendo ai detti profili e quindi, a contrario, abbordando eventuali aspetti di negligenza più o meno grave, o inosservanza di leggi, regolamenti o altre fonti. E che in ciò è consistito l'esposto del Ma. (anche solo riguardo alle frasi rimaste sub judice) risulta dalle altre frasi riportate nella imputazione, laddove emerge che nella missiva l'imputato aveva inteso formulare delle critiche aspre, si, ma non fine a sé stesse, nei confronti dei vigili del suo Comune che a suo avviso esercitavano il loro ufficio pubblico senza rispettare il generale principio della efficienza, imparzialità e buon andamento della amministrazione. Non vi è, in altri termini, nella missiva, l'addebito di fatti illeciti falsi, evenienza che avrebbe comportato, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (rv. 231696), la esclusione della scriminante, ma la connotazione della altrui attività in termini generali di grave negligenza e tale evento indubbiamente si iscrive nel perimetro della critica lecita. Sul punto, la sentenza della Corte di appello, oltretutto, non fornisce una alternativa motivazione ma si limita a condividere le osservazioni del primo giudice sulla necessità di ravvisare, nel comportamento dell'imputato, l'attacco personale diretto a colpire sul piano individuale. Ma proprio quelle affermazioni appaiono evidentemente illogiche, avendo da un lato ritenuto scriminabili le accuse di "menefreghismo", "scarso impegno nel lavoro" ed altro e negato alle frasi sopra più volte citate la stesa portata di critica lecita alla altrui pubblica attività. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 51 c.p.

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