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Non è imputabile all'automobilista l'incidente stradale cagionato dallo scoppio di uno pneumatico

L'incidente stradale cagionato dallo scoppio di uno pneumatico, non può essere ascritto alla responsabilità soggettiva del conducente che abbia omesso di verificare, prima di mettersi alla guida, lo stato di usura dei pneumatici, quando, dall'impianto probatorio di primo grado non risulta provata la negligenza del conducente nel mettersi alla guida, ma appare piuttosto evidente che la causa scatenante l'evento sia stato l'improvviso sbandamento del mezzo causato dallo scoppio, inevitabile ed imprevedibile, dello pneumatico.
(Corte d'Appello Napoli Sezione 4 Civile, Sentenza del 10 giugno 2008, n. 2268)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

QUARTA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Francesco SCHETTINO - Presidente -

dott. Sergio FERRO - Consigliere -

dott. Caterina MOLFINO - Consigliere relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5085 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2004, cui era riunito il procedimento n. 5733/04, avente ad oggetto: risarcimento del danno, vertente

tra

GR.CL. e GR.VI. e el. dom. in Napoli alla via (omissis) presso lo studio dell'Avv. Ma.Es.Co., rappresentati e difesi dall'Avv. Ga.Uc. del Foro di S. Maria Capuavetere con procura a margine dell'appello

APPELLANTI

e

PR.TI. el. dom. in Napoli via (omissis) presso lo studio dell'Avv. Ma.Es.Co. rappresentata e difesa dall'Avv. Sa.Uc. con procura a margine dell'appello

APPELLANTE

contro

FO. S.p.A. e EU. S.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti el. dom. in Napoli alla via (omissis) presso lo studio dell'Avv. Pa.Ca. che le rappresenta e difende con procura in calce agli atti introduttivi notificati

APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI

nonché

DE. S.r.l. in persona del legale rappresentante con sede in Gricignano (CE) corso (omissis)

APPELLATO CONTUMACE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due distinti atti di appello ritualmente notificati, Gr.Cl., Gr.Vi. e Pr.Ti. proponevano appello nei confronti della Eu. S.r.l., della De. S.r.l. e della Fo. S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere, sezione distaccata di Aversa, n. 403/03 con la quale era stata respinta la loro domanda di risarcimento dei danni patiti per effetto di un incidente stradale avvenuto il 27/5/99 sulla superstrada Nola - Villa Literno.

A sostegno dell'appello introducevano i seguenti motivi:

1) erroneamente il giudice di primo grado, nel ritenere il fatto dovuto a caso fortuito, aveva del tutto disatteso il contenuto della pronunzia n. 162/02 resa dal medesimo ufficio giudiziario e depositata il 23/7/2002, con la quale era stata affermata la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro (omissis) di proprietà della Eu. nella produzione dell'incidente in questione;

2) erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente il caso fortuito, senza valutare correttamente il concreto comportamento del conducente dell'autocarro.

Chiedevano l'integrale risarcimento dei danni subiti, richiamando sul quantum le prove offerte in primo grado.

Si costituivano gli appellati Fo. S.p.A. ed Eu. S.r.l., contestando i singoli motivi d'appello, di cui invocavano il rigetto.

In particolare eccepivano che la sentenza n. 162/02, relativa al giudizio n. 866/2000 R.G., intentato dalla Prezioso contro i Gr. e la Ll. S.p.A. era inopponibile alle parti appellate nel giudizio in esame; che la testimonianza resa nell'ambito del suddetto giudizio non era idonea a dimostrare la responsabilità del conducente dell'autocarro ed in contrasto con gli elementi oggettivi valutati dal giudice di primo grado della sentenza qui impugnata nonché con le prove raccolte nel giudizio n. 506/2000 R.G. promosso dal trasportato sull'autocarro (omissis) contro gli odierni appellati, concluso con sentenza n. 123/03 del 2/4/2003.

I due appelli venivano riuniti.

Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza collegiale del 22/2/2008 il procuratore degli appellanti chiedeva l'allegazione a verbale di note scritte; la controparte si opponeva.

La Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente osserva la Corte che delle note scritte che gli appellanti hanno richiesto allegarsi al verbale di udienza collegiale non può tenersi conto, attesa la irritualità della memoria esorbitante dalle attività processuali consentite dall'art. 190 c.p.c.

Sempre in rito, per quanto attiene l'operato delle appellate, deve evidenziarsi l'irritualità della comparsa conclusionale depositata il 18/3/2008 nella quale vengono trattati per la prima volta temi di fatto e di diritto trascurati in limine litis.

Va dichiarata la contumacia della De. S.r.l., ritualmente citata.

E' infondato il primo motivo dell'appello principale con il quale gli appellanti invocano il giudicato esterno sulla responsabilità dell'incidente in questione, costituito dalla pronunzia n. 162/02 del Tribunale di Aversa nel giudizio intentato da Pr.Ti. contro i vettori Gr. e contro la Ll. S.p.A., assicuratrice della (omissis) di Gr.Cl., in aperto contrasto con il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di limiti soggettivi del giudicato esterno.

Ed infatti, a norma dell'art. 2909 c.c., l'autorità del giudicato sostanziale, che si forma sulle questioni di fatto e di diritto relative a punti fondamentali comuni a due giudizi, presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di petitum e di causa pretendi (Cass. 8/2/2006 n. 2786, Cass. 10/6/2005 n. 12271, Cass. 12564/02).

Non ignora la Corte l'orientamento espresso da recenti pronunzie della S.C. per le quali gli elementi fattuali che vengono all'esame del secondo giudice sono opponibili al terzo che non abbia partecipato al processo (sia esso un assicuratore o un terzo danneggiato), ma che sia titolare di un rapporto connesso, posto che tale possibilità è limitata esclusivamente all'ipotesi in cui sia osservato il pieno contraddittorio di tutte le parti e che il secondo giudice sia messo in condizioni di procedere ad un riesame completo ed analitico di tutte le prove (Cass. 17/3/2005 n. 5763 e Cass. 2/3/2004 n. 4192).

Nessuna delle parti appellate ha partecipato al giudizio intentato dalla Pr. contro i Gr. e contro la Ll. S.p.A., che non è parte nel presente processo; di conseguenza le prove raccolte in quel giudizio e la pronunzia che lo ha concluso sono del tutto inopponibili alle parti del giudizio intentato dai Gr. contro gli attuali appellati, con l'intervento autonomo litisconsortile della Pr.

Per i medesimi suddetti motivi non ha alcun valore il richiamo operato dalle appellate all'esistenza di un terzo (!) giudizio introdotto dal conducente dell'autocarro contro la Fo. S.p.A. e la Eu. S.r.l., di cui le appellate non hanno, peraltro, prodotto alcuna traccia.

E' infondato in secondo motivo di gravame, con il quale si contesta fumosamente il nodo fondamentale della pronunzia appellata, la parte in cui il giudice ha escluso la responsabilità del conducente dell'autocarro in quanto lo sbandamento improvviso dello stesso sarebbe stato determinato da un evento esterno imprevedibile ed inevitabile, lo scoppio di uno pneumatico del camion.

Secondo gli appellanti il suddetto evento era dipeso da incuria del conducente che, prima di mettere in moto il mezzo, avrebbe dovuto controllare le gomme, il loro stato di usura ed eventuali difetti di costruzione.

Il ragionamento non può essere condiviso, in quanto l'impianto probatorio di primo grado deve far escludere la responsabilità, anche concorrente, del conducente dell'autocarro; né dalle deposizioni testimoniali, infatti, né dalle dichiarazioni rese dalle parti interessate alla Polizia Stradale intervenuta sul posto (rapporto 81/1605/287/99, in atti) emerge una responsabilità soggettiva del mezzo in questione.

Anzi, lo stesso Gr.Vi. dichiarava alla P.G. che il camion viaggiava regolarmente alla propria destra e che in seguito allo scoppio della ruota anteriore sinistra esso si spostava repentinamente verso sinistra.

Di conseguenza la causa dello sbandamento è stata correttamente individuata nello scoppio della ruota, né tale eziologia è stata minimamente contestata in giudizio.

In realtà gli appellanti sembrano invocare la responsabilità oggettiva del proprietario del mezzo, in quanto il conducente non avrebbe controllato lo stato delle gomme prima di mettersi in marcia.

L'assunto è del tutto sfornito di prova; inoltre la pretesa responsabilità della società proprietaria dell'autocarro non è conforme al modello normativo utilizzato dai danneggiati.

Essi hanno convenuto in giudizio il proprietario dell'autocarro ed il suo assicuratore ex art. 18 legge 990/69; ebbene, l'assicurazione della responsabilità civile non copre fatti meramente accidentali dovuti al caso fortuito o a forza maggiore (Cass. 10/4/95 n. 4118, conf. a Cass. n. 2863/90 e Cass. n. 6071/83).

Né gli appellanti hanno inteso agire per far valere la responsabilità extracontrattuale esclusiva della proprietaria del mezzo (o del conducente, la cui condotta hanno ritenuto incauta).

E' infondato l'appello incidentale, relativo al governo delle spese processuali del primo grado.

Ed infatti l'istituto della compensazione delle spese processuali, di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione precedente alla riforma di cui alla L. 28/12/2005 n. 263, è espressione di un potere largamente discrezionale del giudice.

A parere della Corte, nel caso in esame, la decisione in parola può essere confermata, atteso il comportamento processuale tenuto dalle parti in primo grado e considerata la peculiarità della fattispecie.

La pronunzia impugnata va, pertanto, confermata; la reciproca soccombenza, vista come esito globale della lite, induce a compensare interamente le spese del gravame.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Napoli, quarta sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Gr.Cl., da Gr.Vi. e da Pr.Ti. nei confronti della Eu. S.r.l., della Fo. S.p.A., della De. S.r.l., contumace, nonché sull'appello incidentale delle due prime appellate, avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere, sezione di staccata di Aversa, n. 403/03 depositata il 17/12/2003, rigetta gli appelli confermando in toto l'impugnata decisione e compensa le spese processuali del gravame.

Rigetta ogni altra domanda, eccezione e deduzione.

Così deciso in Napoli il 22 maggio 2008.

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2008.

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