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Non è risarcibile il danno esistenziale da affezione per la perdita di animali
Pubblicata il 19/09/2007
E' quanto stabilito dalla Terza Sezione Civile della
Corte di Cassazione con sentenza 27 giugno 2007, n. 14846.
La S.C. ha, così, confermato la pronuncia della Corte d'appello di Bologna che aveva negato a due coniugi il risarcimento del danno esistenziale, a seguito della perdita, in conseguenza di un sinistro, dell'amato.
Secondo il Collegio, infatti, la perdita di un animale da affezione, non sembra riconducibile sotto una fattispecie di un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta.