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Non esiste alcuna norma che consenta al disabile di parcheggiare gratuitamente nella zona blu

Non esiste alcuna norma che consenta all'autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno di cui all'articolo 12, cit., di parcheggiare gratuitamente in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilita' di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, articolo 11, comma 5, cit.. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 5 ottobre 2009, n. 21271)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PA. An. , rappresentato e difeso dall'avv. SALERNI ARTURO, presso il quale e' elett.te dom.to in Roma, Viale Carso n. 23;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI PALERMO;

- intimato -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Palermo n. 10253/05 depositata il 16 dicembre 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 luglio 2009 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Pa.An. propose opposizione a verbale di accertamento della violazione dell'articolo 157 C.d.S., elevato dalla Polizia Municipale di Palermo. L'opponente sosteneva che, essendo disabile e avendo esposto lo speciale contrassegno, non doveva pagare alcunche' nonostante avesse parcheggiato la sua autovettura in zona tariffata delimitata dalle strisce blu.

L'adito Giudice di pace di Palermo non ammise la prova testimoniale dedotta dall'opponente e, con la sentenza indicata in epigrafe, rigetto' l'opposizione sul rilievo che le persone disabili non sono esonerate dal corrispettivo dovuto nelle zone di sosta a pagamento.

Il sig. Pa. ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di censura, illustrati anche da memoria. L'amministrazione comunale intimata non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione della disciplina posta a tutela delle persone disabili, e in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, articoli 11 e 12, ("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici") e Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 381, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), sostenendo che per l'autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno di cui all'articolo 12, cit., la quale sia stata parcheggiata in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilita' - come nella specie - di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, articolo 11, comma 5, cit., la sosta sia gratuita.

2. - Il motivo e' infondato, perche' cio' non e' previsto da alcuna norma (ancorche' sia teorizzato in circolari della pubblica amministrazione - cui fa riferimento il ricorrente - le quali, pero', non hanno valore di norme di diritto). In particolare, il articolo 188 C.d.S., comma 3, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, articolo 11, comma 1, cit., prevedono per i titolari del contrassegno l'esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall'autorita' competente; l'obbligo del pagamento di una somma e', invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto e' confermato dall'articolo 4 C.d.S., comma 4, lettera d), (per il quale l'ente proprietario della strada puo' "vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli"), che li considera alternativi.

Ne' ha fondamento invocare a sostegno di una diversa interpretazione, come fa il ricorrente, l'esigenza di favorire la mobilita' delle persone disabili. Dalla gratuita' - anziche' onerosita' come per gli altri utenti - della sosta deriva, infatti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilita', la quale e' favorita dalla concreta disponibilita' - piuttosto che dalla gratuita' - del posto dove sostare; sicche', anche in caso di indisponibilita' dei posti riservati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, articolo 11, comma 5, invocato dal ricorrente, non vi e' ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento.

Va pertanto corretta l'affermazione della gratuita' della sosta in ogni caso per i titolari dello speciale contrassegno di cui si e' detto contenuta - peraltro in un mero obiter dictum privo di specifica motivazione -in Cass. 5 dicembre 2007, n. 25388, richiamata in memoria dal ricorrente.

3. - Nel rigetto del primo motivo resta assorbito l'esame degli altri due, con i quali si censura, sotto il profilo della violazione di legge (secondo motivo) e del vizio di motivazione (terzo motivo) la mancata ammissione della prova relativa all'esibizione del contrassegno e alla indisponibilita' di posti riservati.

4. - Il ricorso va in conclusione respinto.

Non vi e' luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'amministrazione intimata svolto attivita' difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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