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Non ha carattere vessatorio la clausola della polizza assicurativa, che prevede la rivalsa dell'assicuratore in caso di guida del veicolo da parte di un conducente in stato di ebbrezza

Non ha carattere vessatorio la clausola della polizza assicurativa, che prevede la rivalsa dell'assicuratore in caso di guida del veicolo da parte di un conducente in stato di ebbrezza: scopo della clausola è delimitare il rischio garantito. Nella fattispecie con la clausola che prevedeva la rivalsa dell'assicuratore in caso di guida del veicolo assicurato da parte di conducente in stato di alterazione alcolica, oggettivamente accertata e non contestata, le parti avevano inteso semplicemente stabilire che il rischio assicurato riguardava un veicolo condotto da soggetto, anche diverso - come in questo caso - dalla persona dell'assicurato, in condizioni non alterate da uso di alcool (ovvero da sostanze stupefacenti).

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 maggio 2011, n. 11373



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BU. DA. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato PERSICHELLI CESARE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CACCIOTTOLI GUIDO giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

RA. SPA (OMESSO), in persona dei legali rappresentanti dr.ssa Mi. Ri. e dr. Ri. Gi. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 490/2006 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, Sezione Seconda Civile, emessa il 12/07/2006, depositata il 16/08/2006; R.G.N. 570/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l'Avvocato PERSICHELLI CESARE;

udito l'Avvocato SPADAFORA GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11 maggio 1999, la RA. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste, il Bu. per sentirlo condannare al pagamento di tre miliardi di lire a titolo di rivalsa, avendo la compagnia assicuratrice risarcito i danneggiati da un sinistro cagionato dalla vettura assicurata, alla cui guida era il figlio di Bu. , nei confronti del quale era stato accertato uno stato di ebbrezza alcolica.

A sostegno della domanda, la attrice (che tra l'altro aveva richiesto ed ottenuto prima della notifica dell'atto di citazione un sequestro conservativo sui beni del Bu. ) richiamava la clausola n. 2 della polizza assicurativa che prevedeva la rivalsa dell'assicuratore in caso di guida del veicolo associato da conducente in stato di ebbrezza. Il convenuto Bu.Da. si era costituito in giudizio contestando le pretese dell'attrice siccome fondate su clausola nulla ed inefficace, ex articolo 1469 bis c.c., in quanto determinante un forte squilibrio fra i diritti e i doveri delle parti contrattuali per comportamenti colposi posti in essere da persona diversa dal contraente. La decisione del Tribunale era impugnata in via principale dalla RA. , ed in via incidentale dal Bu. , sul punto relativo alla condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

Con sentenza 12 luglio- 16 agosto 2006, la Corte d'appello di Trieste rigettava l'appello incidentale proposto da Bu.Da. avverso la decisione del locale Tribunale n. 1073 del 2004 ed, in parziale accoglimento dell'appello principale della RA. s.p.a., accoglieva la domanda di rivalsa proposta dalla RA. nei confronti del Bu. , che condannava al pagamento della somma capitale di euro 1.163.172,06 oltre interessi legali dalla domanda. La Corte territoriale rilevava che il primo giudice era partito da una premessa non corretta e cioe' che la clausola n. 2 della polizza avesse natura vessatoria, mentre la stessa - in effetti - era volta esclusivamente a delimitare l'oggetto del rischio assicurato (e pertanto non aveva carattere vessatorio).

Una semplice lettura del testo della clausola consentiva di escludere il carattere vessatorio della norma contrattuale, ai sensi dell'articolo 1469 ter c.c., comma 2.

Con quella clausola, e con quella precedente, le parti avevano voluto semplicemente determinare l'oggetto del contratto e cioe' le qualita' minime - oggettive e soggettive - che il veicolo assicurato doveva avere per essere garantito, salva la responsabilita' ex lege, nei confronti del danneggiato che era l'ipotesi regolata dalla giurisprudenza di legittimita' citata dall'appellato, del tutto estranea all'oggetto di lite.

Sulle base di tali considerazioni, la Corte territoriale concludeva che l'accordo delle parti, nel caso di specie, era volto a delimitare l'oggetto del rischio e cioe' la circolazione normale del veicolo, non a ridurre l'ambito obiettivo di responsabilita' dell'assicuratore perche' nel contratto vengono circoscritti i limiti della copertura assicurativa con l'esclusione di specifici casi di circolazione anormale, fra cui quello che si e' in concreto verificato con conducente - non importa chi fosse perche' di sicuro in assenza di opposizione dell'assicurato - alla guida in stato di alterazione alcolica, oggettivamente accertata e non contestata.

Avverso tale decisione, il Bu. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da quattro motivi.

Resiste la RA. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Il riconoscimento della vessatorieta' della clausola costituiva non gia' il presupposto della decisione di primo grado, ma piuttosto la conclusione alla quale il ragionamento del primo giudice era pervenuto. Infatti, applicando la clausola di rivalsa secondo la interpretazione datane dalla Corte territoriale si sarebbe venuta a "determinare un pesante squilibrio dai danni dell'assicurato".

Infatti, quest'ultimo verrebbe ad essere assoggettato ad "una inaccettabile compressione di una facolta' legittima, quella di concedere liberamente in uso i propri beni ai terzi, direttamente correlata al diritto di proprieta', anche costituzionalmente assistito".

Con la conseguenza che, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 1469 bis e 1469 ter c.c., dovrebbe necessariamente concludersi per la vessatorieta' della clausola, cosi' come sostenuto dal Bu. nel corso di entrambi i gradi del giudizio.

Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 5). I giudici di appello avevano erroneamente applicato alla fattispecie astratta delle "clausole determinative dell'oggetto contrattuale" la medesima disciplina che il legislatore - attraverso la norma di cui al terzo comma dello stesso articolo 1469 ter c.c. - ha predisposto limitatamente alle clausole "riproduttive di disposizioni di legge" clausole, queste, per le quali la esclusione della vessatorieta' si impone come conseguenza diretta della analogia che sussiste fra il contenuto di una clausola coinvolgente gli interessi del consumatore, da un lato, ed il contenuto di una norma di legge, dall'altro. Analogia il cui accertamento e' reso possibile da una semplice verifica della "portata letterale" della disposizioni contrattuale.

In tale prospettiva, ad avviso del ricorrente, doveva necessariamente concludersi che la clausola n. 2 della polizza assicurativa costituiva abusiva "limitazione della responsabilita'" unilateralmente imposta, e non gia' mera "determinazione dell'oggetto contrattuale" in senso riduttivo.

Tra l'altro, nell'applicare il comma secondo dell'articolo 1469 ter c.c. al caso di specie, la Corte territoriale aveva collegato il presupposto per l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'assicuratore ad una condotta posta in essere - non dallo stesso assicurato - ma da una terza persona, sul cui comportamento in effetti l'assicurato non aveva alcuna possibilita' di interferenza. In altre parole, la persona assicurata non aveva alcuna possibilita' di controllare la permanente sobrieta' del conducente dell'autovettura.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'articolo 1469 bis c.c., commi 1 e 2.

Il Bu. aveva affidato la propria autovettura al figlio D. , confidando che egli fosse in condizioni ottimali ai fini di una corretta conduzione dell'autoveicolo: tale circostanza non era mai stata contestata dalla RA. .

Da tale premessa derivava la assenza di un qualsiasi nesso di causalita' fra la condotta tenuta dal ricorrente e l'evento dal quale traeva origine la domanda di rivalsa avanzata dalla RA. .

I giudici di appello non avevano considerato che la interpretazione della clausola dagli stessi offerta determinava un inevitabile squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, unilateralmente predisposto dall'assicuratore, rendendo la clausola vessatoria ai sensi dell'articolo 1469 bis c.c., comma 1, con lesione in danno del consumatore, della esigenza di salvaguardare la buona fede contrattuale.

Con il quarto motivo, si denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

La circostanza che la RA. avesse richiesto la doppia sottoscrizione della clausola, da parte dell'assicurato, costituiva - da se' sola - un preciso elemento presuntivo della vessatorieta' della clausola.

I giudici di appello aveva trascurato tale circostanza, senza fornire alcuna spiegazione al riguardo.

Non poteva essere affermato - come pure aveva sostenuto in maniera semplicistica la difesa della RA. - che questa ultima, in tal modo, avesse inteso solamente garantirsi da una verosimile eccezione di vessatorieta', conferendo alla clausola in questione il requisito previsto dalla norma di cui all'articolo 1321 c.c., comma 2.

In tal modo, invece, la compagnia di assicurazione aveva inteso attribuire un requisito di validita' ad una pattuizione comportante una unilaterale limitazione di responsabilita' e non gia' una concorde determinazione dell'oggetto del rischio assicurato.

La volonta' (espressa) della RA. di attribuire a detta clausola il significato e la portata di una clausola vessatoria ex articolo 1469 ter c.c., comma 2, doveva essere cassata anche sotto tale profilo.

Osserva il Collegio: i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra di loro.

I motivi non possono trovare accoglimento.

Va ribadita la tradizionale distinzione, operata dalla giurisprudenza di questa Corte, tra clausole limitative della responsabilita' e quelle che delimitano il rischio garantito.

Appartengono al primo tipo le clausole che limitano le conseguenze della colpa e dell'inadempimento o escludono il rischio garantito; sono del secondo tipo le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa ed in una parola specificano il rischio garantito (Cass. 29/5/2006 n. 12804; 4/2/2002, n. 1430; 4/2/2002 n. 1430; 22/7/2001, n. 10290; 1/12/1998, n. 12190).

Deve poi aggiungersi che l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra nei compiti del giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita'' se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione (Cass. 27/7/2001 n. 10290, 19/4/2000, n. 5080; 28/3/1995, n. 2995).

Cio' costituisce specifica applicazione in tema di interpretazione del contratto di assicurazione di un principio generale applicabile all'interpretazione di ogni contratto.

Con riferimento al caso di specie, con motivazione adeguata e logica i giudici di appello hanno preso in esame le clausole contrattuali in contestazione ed hanno concluso che le stesse delimitavano l'oggetto del contratto di assicurazione e non potevano considerarsi limitative della responsabilita', escludendone dunque la vessatorieta'. Attraverso le stesse, infatti, venivano circoscritti i limiti della copertura assicurativa con la esclusione di specifici casi di circolazione anormale, in conseguenza delle condizioni soggettive del conducente.

Con la clausola che prevedeva la rivalsa dell'assicuratore in caso di guida del veicolo assicurato da parte di conducente in stato di alterazione alcolica, oggettivamente accertata e non contestata, le parti avevano inteso semplicemente stabilire che il rischio assicurato riguardava un veicolo condotto da soggetto, anche diverso - come in questo caso - dalla persona dell'assicurato, in condizioni non alterate da uso di alcool (ovvero da sostanze stupefacenti).

L'argomento relativo alla doppia sottoscrizione da parte dell'assicurato - che da sola, secondo il ricorrente, varrebbe a far ritenere la natura vessatoria della clausola correttamente non e' stato esaminato dalla Corte territoriale, in quanto ritenuto assorbito dalla interpretazione data alla clausola contrattuale, ai sensi dell'articolo 1469 ter c.c., comma 2.

Un elemento esterno all'atto, quale quello della doppia sottoscrizione, non puo' certo valere, da solo, a far ritenere il carattere vessatorio della clausola. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) di cui euro 7.000,00 (settemila/00) per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.
 

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