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Non ha diritto al risarcimento il danneggiato caduto in una buca per sua responsabilità

In tema di responsabilita' ex articolo 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per se' statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosita', tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660). Nel caso all'esame, dopo avere dato atto che era stata raggiunta prova dell'evento, il Tribunale e' pervenuto attraverso l'analisi di una serie di elementi - segnatamente: i (minimi) danni di cui poteva ritenersi raggiunto il riscontro probatorio; il rilievo delle circostanze di tempo e di luogo in cui si verifico' l'incidente e, in specie, la presenza del cantiere che doveva sollecitare la massima prudenza; la morfologia della buca invero non apparentemente profonda - al convincimento che l'accaduto deve essere ascritto ad esclusiva colpa del danneggiato.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 19 febbraio 2015, n. 3297



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso 3728/2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI PORTICI in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta Delib. 29 gennaio 2013, n. 29 e giusta procura a margine dell'istanza;

- resistente -

avverso la sentenza n. 359/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI - Sezione Distaccata di PORTICI, depositata l'1/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell'11/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1. Con sentenza n. 359 in data 01.10.2012 il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Portici - rigettando l'appello proposto da (OMISSIS) nei confronti del Comune di Portici - ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Portici n. 1150/2011 di rigetto della domanda di risarcimento proposta dall' (OMISSIS) per i danni subiti dalla propria autovettura a causa di una buca presente sul manto stradale comunale.

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) formulando un unico motivo.

Nessuna attivita' difensiva e' stata svolta da parte intimata.

3. Il ricorso puo' essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

4. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia: violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e articolo 1227 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3).

4.1. Assume parte ricorrente che il Tribunale - dopo avere riconosciuto come provati sia l'evento che i danni consequenziali - ha di ufficio pronunciato in ordine ad una presunta responsabilita' ex articolo 1227 c.c., comma 2.

Il motivo non coglie la ratio della decisione impugnata, la quale - sia pur attraverso un percorso argomentativo non sempre ineccepibile per linearita' e attraverso l'erroneo riferimento all'articolo 1227 c.c. (senza alcuna distinzione tra comma 1 e 2 della norma) - ha nella sostanza escluso il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ascrivendo l'evento al fatto del danneggiato. Si rammenta che in tema di responsabilita' ex articolo 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per se' statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosita', tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660).

Orbene nel caso all'esame, dopo avere dato atto che era stata raggiunta prova dell'evento, il Tribunale e' pervenuto attraverso l'analisi di una serie di elementi - segnatamente: i (minimi) danni di cui poteva ritenersi raggiunto il riscontro probatorio; il rilievo delle circostanze di tempo e di luogo in cui si verifico' l'incidente e, in specie, la presenza del cantiere che doveva sollecitare la massima prudenza; la morfologia della buca invero non apparentemente profonda - al convincimento che l'accaduto deve essere ascritto ad esclusiva colpa del danneggiato. E tale affermazione esula dall'ambito dell'articolo1227 c.c., comma 2 (che riguarda l'evitabilita' delle conseguenze dannose), ma anche dal comma 1 della stessa norma (che regola il concorso di colpa del danneggiato), postulando - a prescindere dall'improprio richiamo normativo - che la cosa sia stata mera occasione dell'evento, riferibile, invece, a esclusiva colpa del danneggiato.

Le relative valutazioni sono di stretto merito e comunque non sono attinte dal motivo di ricorso, che si rivela eccentrico rispetto alle ragioni della decisione e, quindi, non specifico.

5. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente".

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimita' non avendo parte intimata svolto attivita' difensiva, essendosi limitata a depositare "istanza ai sensi dell'articolo 136 c.p.c.".

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
 

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