Infortunistica stradale: Guide e Consulenze Legali

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Non può essere riconosciuto alla madre della vittima il risarcimento del danno biologico, avendo accertato l'assenza di un effettivo pregiudizio alla salute

Il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale e' titolare (la cui tutela ex articolo 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrita' psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrita' morale (la cui tutela, ricollegabile all'articolo 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e cio' in quanto l'interesse fatto valere e' quello alla intangibilita' della sfera degli affetti e della reciproca solidarieta' nell'ambito della famiglia e alla inviolabilita' della libera e piena esplicazione delle attivita' realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela e' ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'articolo 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'articolo 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'articolo 185 c.p., in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 3 febbraio 2011, n. 2557



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13419/2006 proposto da:

NI. DA. , (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato CAVASOLA PIETRO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ROMA, (OMESSO), in persona del Sindaco On.le Ve. Wa. , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORUSSO ENRICO, giusta delega in calce al controricorso;

MA. EN. SPA (OMESSO), gia' S.I.L. So. It. La. Spa, in persona del procuratore speciale Avv. B. A. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 14 0, presso lo studio dell'avvocato LUCATTONI PIERLUIGI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

FO. AS. SPA, (OMESSO), in persona del suo procuratore speciale Dott. C. I. , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SANTIAGO DEL CILE 7, presso lo studio dell'avvocato MATERA FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

e contro

IT. SPA; BA. IV. , IT. SPA, AR. AR. , CE. MA. , C. M. ;

- intimati -

sul ricorso 6726/2007 proposto da:

MA. EN. SPA, gia' S.I.L. So. It. La. SPA, in persona del procuratore speciale Dott. Se. Ma. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato LUCATTONI PIERLUIGI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco On.le Ve. Wa. , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORUSSO ENRICO giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrenti -

e contro

CE. MA. , IT. SPA, AR. AS. O AR. , NI. DA. , BA. IV. , C. M. , FO. AS. SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 120/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Terza Sezione Civile, emessa il 21/12/2005, depositata il 10/01/2006; R.G.N. 5653/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l'Avvocato LANZA OPILLO per delega Avvocato PIETRO CAVASOLA;

udito l'Avvocato DANIELA GAMBARDELLA per delega Avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASOTTI MOGLIAZZA;

udito l'Avvocato FRANCO MATERA;

udito l'Avvocato PIERLUIGI LUCATTONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda tratta dell'incidente stradale in cui ha trovato la, morte Ce.An. che, mentre era alla guida di un ciclomotore, venne travolta dalla vettura guidata dal Ba. , di proprieta' della soc. It. ed assicurata dalla Fo. As. spa. Nei giudizi, poi riuniti, intentati dai congiunti della vittima venne chiamato il Comune di Roma, quale proprietario della strada, perche' si sosteneva che la vettura investitrice fosse slittata su una macchia d'olio. Il Comune, a sua volta, chiamo' in causa la soc. SI. , appaltatrice del tratto stradale dove s'era verificato il sinistro.

Il Tribunale di Roma dichiaro' la colpa concorrente del Ba. e del Comune di Roma, condanno' dunque il Ba. , la It. e la Fo. a pagare distinte somme di danaro, a titolo risarcitorio, in favore di ciascuno dei congiunti; inoltre, condanno' il Comune a manlevare le parti convenute per il 50% e condanno' la SI. a manlevare il Comune di quanto avrebbe sborsato.

La Corte d'appello di Roma, parzialmente riformando la prima sentenza, ha assolto da responsabilita' il Comune (posto che, all'epoca, la SI. aveva in consegna quel tratto di strada, con obbligo di manutenzione e sorveglianza) ed ha modificato la liquidazione del danno non patrimoniale, equiparando le posizioni dei genitori e dei fratelli della vittima (tenuto conto che questa viveva la realta' di una famiglia "allargata" e prescindendo, dunque, dall'effettiva convivenza).

Propongono ricorso per cassazione: Ni.Da. (madre della vittima) a mezzo di quattro motivi; la spa Ma. En. (gia' SI. spa), a mezzo di due motivi. Rispondono con autonomi controricorsi il Comune di Roma, la Fo. SA. spa, la Te. spa (incorporante la Ma. En. spa, gia' SI. spa).

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

1. - I primi tre motivi del ricorso della Ni. censurano la sentenza nel punto in cui, accertata l'assenza di un effettivo pregiudizio alla salute, ha escluso che spettasse alla ricorrente il risarcimento del danno biologico iure proprio.

I motivi sono infondati.

La materia e' stata regolata dalle fondamentali Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003, le quali hanno affermato che il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale e' titolare (la cui tutela ex articolo 185 c.p., in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.

Ne risulta, dunque, confermata la netta distinzione tra danno biologico come danno alla salute e danno all'integrita' familiare. In tal ordine di idee correttamente il giudice ha escluso che spetti alla madre della vittima il risarcimento del danno biologico, avendo accertato (attraverso le espletate consulenze) l'assenza di un effettivo pregiudizio alla salute. Altrettanto correttamente ha incluso nel danno non patrimoniale lo stato di prostrazione (con tutti i suoi sintomi, quali profondo abbattimento, disinteresse per il lavoro, tendenza all'isolamento, ecc.) derivante da un avvenimento luttuoso ed ha provveduto a liquidare il relativo risarcimento.

Infondato e' anche il quarto motivo, nel quale la sentenza e' censurata per non aver fornito una valida indicazione in ordine al valore attribuito ai parametri base per la liquidazione del danno morale da perdita di prossimo congiunto e per non avere, altresi', espresso un giudizio di congruita' dell'importo liquidato al caso concreto. Infatti, premesso che la liquidazione di siffatto risarcimento e' per sua natura equitativa, occorre osservare che il giudice ha fornito a riguardo una motivazione (cfr. pag. 6 sella sentenza) congrua, logica e, soprattutto ricca di specifiche considerazioni concernenti il caso concreto.

2. - Il primo motivo del ricorso della Ma. En. spa e' inammissibile, in quanto, invece di contenere specifiche censure alla sentenza impugnata, si risolve in una generica protesta di violazione dei diritti di difesa.

Altrettanto generico e' il contenuto del secondo motivo, in cui la ricorrente lamenta che il giudice d'appello abbia ammesso la produzione di nuovi documenti da parte del Comune, comprovanti l'affidamento in appalto in favore della societa'. A tal riguardo la sentenza correttamente spiega che, sin dall'atto di citazione nei confronti della SI. , il Comune dedusse che l'impresa aveva avuto in consegna i lavori stradali in epoca precedente al sinistro e che il primo giudice aveva rinviato per le conclusioni senza neppure riservarsi un esame delle richieste e della relativa documentazione: ragion per cui la produzione non poteva essere considerata nuova in appello, ne' tardiva in primo grado, in quanto in quella sede solo esplicativa della domanda.

3. - In conclusione, i ricorsi devono essere respinti, con integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
 

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